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L’azione penale continua anche quando l’organo amministrativo tralascia le prescrizioni

3 Giugno 2026|

Con la recente sentenza n. 13327 del 13 aprile 2026 (pronunciata all’udienza del 25 marzo 2026), la Terza Sezione della Cassazione delimita l’ambito di operatività dell’oblazione specifica per le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e ribadisce l’interpretazione restrittiva del concetto di abnormità della condotta del lavoratore in chiave esimente per il garante.

Nella tutela penale della sicurezza sul lavoro, il rapporto tra prevenzione amministrativa e repressione penale continua a rappresentare uno dei nodi più delicati e, al tempo stesso, meno bilanciati in una prospettiva sistematica.

La sentenza in commento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, nel valorizzare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, finisce per ridimensionare la portata della procedura estintiva prevista dagli artt. 20 ss. del D.lgs. 758/1994. Ne deriva un progressivo spostamento dell’asse del sistema: dalla logica della regolarizzazione tempestiva delle violazioni — che costituisce la ratio originaria dell’intervento normativo del’94 — a una prospettiva eminentemente processuale, in cui l’omessa attivazione dei meccanismi amministrativi non impedisce la prosecuzione dell’azione penale.

Parallelamente, sul versante della responsabilità colposa, la pronuncia consolida un indirizzo interpretativo altrettanto rigoroso in tema di posizione di garanzia, che tende ad ampliare l’area di imputazione del datore di lavoro e degli altri soggetti garanti, riducendo gli spazi di rilevanza esimente del comportamento del lavoratore.

In tale contesto, la categoria dell’“abnormità” — tradizionalmente idonea a interrompere il nesso causale — viene progressivamente circoscritta a ipotesi residuali, connotate da condotte radicalmente eccentriche, imprevedibili e del tutto estranee al ciclo produttivo e alle mansioni affidate.

Tale evoluzione interpretativa, pur coerente con i principi costituzionali e con la funzione preventiva del diritto penale del lavoro, solleva interrogativi rilevanti sul piano dell’equilibrio complessivo del sistema sanzionatorio.

Da un lato, infatti, si assiste a un indebolimento degli strumenti premiali volti alla regolarizzazione delle violazioni; dall’altro, si registra un’estensione della responsabilità penale dei garanti anche rispetto a comportamenti imprudenti ma (in qualche modo) prevedibili dei lavoratori. La pronuncia offre dunque lo spunto per una riflessione più ampia, non solo sulla natura e sulla funzione della procedura di cui al D.lgs. 758/1994, ma anche sui limiti della responsabilità datoriale e sulle possibili prospettive di riforma di un modello che appare oggi segnato da evidenti tensioni tra esigenze punitive, efficienza del sistema e finalità preventive.

1. Lambito di operatività delloblazione specifica per le violazioni della SLL

L’orientamento giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza in commento sposta il baricentro dal piano procedurale a quello sostanziale, con effetti penalizzanti per il datore di lavoro e per coloro che ricoprono posizioni di garanzia nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Secondo l’impostazione ormai dominante, la procedura speciale di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (oggi riferita in gran parte alle violazioni del D.lgs. 81/2008) di cui agli artt. 20 ss. D.lgs. 758/94, non configura una condizione di procedibilità, onde la sua violazione è irrilevante sul piano penale.

Di conseguenza l’organo di vigilanza (ASL, ATS, ecc.) potrebbe anche non impartire prescrizioni, impartirle male, violarne i termini, senza che si verifichino effetti invalidanti.

Sul piano penale questo significa che il pubblico ministero potrebbe comunque esercitare l’azione penale in relazione a una serie di violazioni minori, che molte volte configurano pericoli tutt’altro che avvertibili a prima vista, ancorché certamente degni di tutela.

Il fondamento giuridico di tale tesi deriva da una lettura costituzionalmente orientata che fa leva sull’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

L’effetto pratico per l’imputato (p.es. il datore di lavoro) è gravoso: nel caso in cui l’organo accertatore ometta di avviare la speciale procedura consistente in prescrizioni, verifica del loro adempimento e ammissione al pagamento agevolato (della somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione), questi perde il diritto alla definizione agevolata della contravvenzione e, quindi, il diritto all’estinzione definitiva del reato, con la conseguenza di doversi difendere nel processo penale.

Secondo l’orientamento contrario, più favorevole all’imputato, la procedura prevista dagli artt. 20 ss. D.lgs. 758/94, sarebbe strutturalmente necessaria, cosicché la sua omissione inciderebbe sulla procedibilità della contravvenzione: la sua mancata attivazione estinguerebbe il reato a tutto beneficio dell’interessato.

Quest’ultimo orientamento, correttamente citato in sentenza, aveva il pregio di offrire una via d’uscita di fronte a fatti dotati di minima offensività. Tuttavia, a maggior ragione in forza della sentenza in analisi, l’impostazione volta a valorizzare pro-reo l’omissione della pubblica amministrazione finalizzata all’estinzione del reato previa messa in sicurezza, è da considerare ormai morta e sepolta.

Va detto che l’interpretazione attuale e maggioritaria è coerente con il dato normativo, che ricollega l’azione penale a capisaldi contenuti nella Costituzione, benché produca un effetto distorsivo e paradossale poiché se l’indagato non riceve prescrizioni relative alle violazioni di sicurezza, non può regolarizzarle, ma viene comunque processato e colpito dalla sanzione penale. Essa, per quanto legittima giuridicamente (come spiegato in sentenza dalla 3° Sezione della Corte Suprema, competente per questioni procedurali come questa), sacrifica la logica premiale della tempestiva attivazione del contravventore, finalizzata alla messa in sicurezza, al pagamento ridotto della sanzione, seguita dall’estinzione del reato, a vantaggio della repressione penale della violazione.

La sentenza evidenzia che lo stesso principio è stato condiviso in tema di reati ambientali, dalla medesima sezione della Corte, atteso che anche in quel campo esiste una specifica procedura di oblazione, che analogamente a quanto previsto nel campo della sicurezza sul lavoro, prevede l’estinzione del reato secondo parametri proporzionati allo stesso modo (ottemperanza delle prescrizioni, seguita dal pagamento della sanzione parimenti ridotta).

In ottica di politica di tutela della sicurezza sul lavoro sarebbe opportuno sviluppare qualche ragionamento che preveda meccanismi deflattivi del processo, a favore della definizione amministrativa delle violazioni minori, che caratterizzano la sicurezza sul lavoro, limitando la sanzione penale e il processo colà dove davvero serve.

Oggi giorno il vero nodo sistemico, infatti, è un altro, poiché il problema reale non è sulla procedibilità, ma sullo strumento repressivo utilizzabile previsto dalla legge per determinate violazioni.

Varrebbe dunque la pena di meditare soluzioni alternative, più veloci ed efficienti a livello sistematico per le istituzioni dello Stato da un lato, ma più incentivanti, premiali e proporzionali per l’impresa (anche straniera che volesse operare in Italia) dall’altro.

Rimanendo in una prospettiva penale, cara ad alcuni, si potrebbe intervenire sugli artt. 20 ss. D.lgs. 758/94, prevedendo una procedura, secondo la quale il giudice possa (o debba) ricostruire l’eventuale adempimento che l’imputato dovesse aver documentato allegando le prove della rimozione dei pericoli sul lavoro, con l’effetto di fargli valutare successivamente la messa in sicurezza non riscontrata dell’autorità amministrativa, affiancata da altre forme di oblazione eventualmente differenziata a seconda che si tratti di adempimento tardivo, eventualmente dovuto alla mancata attivazione della PA, adempimento spontaneo, ecc. Si allude, in altre parole, a una forma di recupero giudiziale del beneficio processuale perso per cause esogene, come le carenze dell’organo amministrativo, che si protragga oltre l’apertura del dibattimento (inteso come limite temporale all’oblazione previsto dall’art. 162 Cp), nei limiti in cui l’imputato dimostri di essersi fatto parte diligente, mettendo in sicurezza il luogo di lavoro a prescindere dall’atteggiamento dei verificatori. Non vi è dubbio che in un’ipotesi di questo tipo, l’allegazione delle prove di adempimento alle prescrizioni e di rimozione del pericolo sarebbe essenziale, considerato che in alcune realtà produttive, specie in quella dei cantieri, lo stato dei luoghi è assoggettato per definizione a repentina trasformazione, per giunta in un tempo assai anteriore a tutto l’iter del processo penale.

D’altra parte, se il rischio viene eliminato, indipendentemente dalle modalità di presa d’atto delle autorità preposte ai controlli, il fatto illecito perde rilevanza, poiché il pericolo cessa di essere concreto e attuale, sicché non sarebbe un azzardo ipotizzare forme di oblazione postuma, che consentano un’estinzione del reato in un momento successivo.

Allo stesso tempo si dovrebbero prevedere disposizioni più stringenti sull’obbligatorietà dell’autorità amministrativa nell’avviare la procedura di cui agli artt. 20 ss. D.lgs. 758/1994, benché questo sia un tema complesso da affrontare nel nostro paese. Invero, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro rientranti nell’art. 20 D.lgs. 758/1994, l’organo di vigilanza non ha discrezionalità sull’avvio della prescrizione, essendo tenuto a impartirla quando accerta la violazione. La formulazione dell’art. 20 c. 1 è infatti imperativa: “l’organo di vigilanza … impartisce al contravventore un’apposita prescrizione”.

Tuttavia, se non procede in tal senso – com’è facile immaginare dalla sentenza in commento – non succede nulla all’amministrazione mentre il soggetto viene sottoposto a un processo penale vero e proprio. Per il vero, quando la PA non attiva la procedura, crea uno svantaggio illegittimo al soggetto che ne è colpito, in violazione dei principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.), affidamento e leale collaborazione con l’amministrazione pubblica. Nondimeno, anche in questo caso, l’inerzia pubblica è del tutto priva di conseguenze, il che porta a situazioni come quella oggetto della sentenza qui in commento.

Chi non vive tutti i giorni l’ambiente giudiziario non sa che gli uffici delle procure e dei tribunali sono colmi di fascicoletti per violazioni minori (per lo più contravvenzioni di pericolo), in relazione ai quali alcuni pubblici ministeri preferiscono richiedere l’archiviazione per poi concentrarsi su reati più gravi, mentre altri loro colleghi, stante l’obbligatorietà dell’azione penale, ritengono di dover procedere ugualmente, così dando il via a quella miriade di procedimenti che intasano l’apparato giudiziario italiano. Il tutto con la iniqua conseguenza che taluni contravventori si vedono archiviare le contestazioni minori, mentre altri vengono tratti a giudizio per i medesimi fatti.

Se le cose stanno in questo modo, ben più utile, pratico e coerente ad altri sistemi giuridici comparati sarebbe quello di circoscrivere la sanzione penale alle violazioni più gravi come omicidio e lesioni colpose, rimozione di cautele, esercizio abusivo di professioni (molte attività, specie quelle edili, dovrebbero presupporre un’abilitazione pubblica, come avviene in altri ordinamenti comparati), mentre le contravvenzioni minori, che costituiscono reati di pericolo, dovrebbero essere degradate a violazioni amministrative di tipo pecuniario.

Questo consentirebbe di alleggerire il carico di procedimenti penali, velocizzare i procedimenti penali per i reati sul lavoro più gravi, fare cassa con le sanzioni amministrative e, infine, equalizzare il trattamento sanzionatorio per tutti gli autori di contravvenzioni minori sul lavoro.

L’importate è non fare finta di niente e ricordare che nonostante alcuni riconoscano efficacia esclusivamente ai rimedi penali, le alternative esistono e sono concrete.

2. Delimitazioni sempre più stringenti al concetto di condotta abnorme del lavoratore, salvifica per l’imputato

Il secondo motivo dedotto nel ricorso attiene al quadro giurisprudenziale in merito alla dedotta assenza dell’elemento soggettivo del reato poiché la condotta che ha cagionato l’infortunio sarebbe dipesa da un’iniziativa autonoma del lavoratore. In particolare, si assume che l’utilizzo del carrello elevatore era dovuto a un’iniziativa autonoma del lavoratore, circostanza suffragata da prove testimoniali.

In primo luogo, sul piano dogmatico, andrebbe osservato che nei casi di condotta abnorme del lavoratore viene meno il nesso causale, elemento che attiene all’elemento oggettivo, e non alla colpa dedotta dal ricorrente, la quale si colloca nell’elemento soggettivo del reato. In ogni caso la sentenza offre interessanti spunti sul tema, che negli ultimi anni è andato vieppiù restringendosi.

La Corte ritiene inammissibile il motivo poiché di fatto chiede una rivisitazione nel merito, non consentita in sede di legittimità; tuttavia, affronta incidentalmente anche questa doglianza sollevata dal ricorrente.

La risposta della Cassazione è piuttosto netta e, in un certo senso, sfavorevole alla tesi difensiva, poiché l’iniziativa del lavoratore raramente esclude la responsabilità del garante. La giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni afferma che il datore di lavoro (e gli altri garanti come dirigenti e preposti) è titolare di una posizione di garanzia ampia, che include la prevenzione anche degli errori, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, oltre all’obbligo di predisporre misure che neutralizzino comportamenti prevedibili, anche scorretti. In altre parole, la responsabilità del garante non viene meno solo perché il lavoratore ha sbagliato.

L’unico spiraglio difensivo in casi di questo genere è quello del comportamento abnorme del lavoratore, che può interrompere il nesso causale e quindi escludere la responsabilità sotto il profilo oggettivo del reato, quindi prima ancora del profilo soggettivo invocato nel gravame. Attenzione però, perché la Cassazione, soprattutto ultimamente, lo interpreta in modo molto restrittivo: è “abnorme” solo il comportamento eccentrico rispetto alle mansioni affidate, imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo, estraneo al ciclo produttivo o alle direttive ricevute.

La giurisprudenza esclude sistematicamente l’abnormità quando il lavoratore viola norme di sicurezza, agisce con imprudenza o negligenza, adotta scorciatoie operative, rimuove o elude dispositivi di sicurezza, ecc. Questi comportamenti sono considerati prevedibili e quindi, secondo i giudici di legittimità, devono essere prevenuti dal datore o da altro soggetto garante.

Negli ultimi anni si nota una maggiore attenzione alla specificità del rischio rispetto all’area di rischio governata dal garante e alla concretizzazione del rischio tipico, distinguendo tra rischio lavorativo governato dall’impresa e rischio “eccentrico” creato dal lavoratore. Alcune pronunce sottolineano che non basta dire che il lavoratore ha agito di testa propria, come sostanzialmente dedotto dal ricorrente nel caso in esame, ma bisogna verificare se quella condotta rientrava nel rischio che il sistema prevenzionistico aziendale doveva governare (al riguardo, di recente v. Cass. pen. sez. V, 30/01/2026, n. 4615, ma nello stesso senso v. altresì Cass. pen. sez. IV, 5/03/2015, n. 16397; Cass. pen. sez. IV, 23/11/2022, n. 7012; Cass. pen. sez. IV, 20/03/2019, n. 27871; Cass. pen. sez. IV, 17/01/2017, n. 10265).

In sintesi, permane la responsabilità del garante quando il comportamento del lavoratore è imprudente ma prevedibile, perché riguarda attività lavorativa tipica e si inserisce nell’area di rischio ad essa connessa.

Al contrario, la responsabilità viene esclusa in quei rari casi in cui il comportamento è radicalmente anomalo, del tutto estraneo alle mansioni attribuite al soggetto infortunato e, come tale, imprevedibile e non governabile a priori.

Nel caso in esame sembra potersi inferire che il dipendente infortunatosi non fosse stato formato per utilizzare il carrello elevatore, che aveva autonomamente deciso di manovrare. Considerato che i carrelli elevatori sono macchinari tipici di alcuni ambienti di lavoro, pur non conoscendo i dettagli fattuali dell’infortunio, volendo escludere che il lavoratore fosse un soggetto dedito a mansioni totalmente differenti (si pensi a un impiegato o a un cuoco assunto presso la stessa impresa), è difficile immaginare che esso sia avvenuto in un contesto del tutto estraneo alle sue mansioni e, come tale, imprevedibile al punto da non rendere prevenibile ovvero governabile quel tipo di pericolo.

Per queste ragioni, dunque, la sentenza, dopo aver dichiarato inammissibile questo motivo di ricorso poiché improntato sul merito, sfrutta la censura difensiva per ricordare che ”gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art. 71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro”.

La colpa, pertanto, viene ricollegata a una violazione di legge specifica, che in questo caso è stata identificata nel deficit formativo del soggetto in relazione all’utilizzo di quel macchinario, in relazione a quanto previsto dall’art. 71 c. 7 del TUSL.

3. L’errore nel calcolo della pena

Il terzo e ultimo motivo d’impugnazione, accolto dalla Corte, riguarda solo l’impostazione del calcolo della riduzione di pena cui il ricorrente aveva diritto in forza del rito abbreviato prescelto. Pertanto, appare corretta la sentenza laddove osserva che «In tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà in luogo di quella di un terzo».

La diminuzione di un terzo, infatti, riguarda le sentenze di condanna per fattispecie che costituiscono delitto e non contravvenzione, come in questo caso, che dava effettivamente diritto alla riduzione premiale della metà, così come ricalcolata in sentenza.

Raffaele Bergaglio, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 13 aprile 2026, n. 13327

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