Stato di diritto e contratti a termine: il limite dei motivi imperativi nell’applicazione retroattiva della legge
12 Maggio 2026|1. Premessa
La pronuncia in esame (Corte EDU, I Sez., 23 ottobre 2025, ricorsi nn. 76462/12 e altri 33, Barbieri e altri c. Italia) pone fine a un lungo e controverso capitolo del diritto del lavoro italiano, originatosi dall’utilizzo sistematico di contratti a tempo determinato da parte di Poste Italiane S.p.A. tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000. Al centro della disputa vi è la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti e, soprattutto, il regime risarcitorio applicabile in caso di accertata nullità degli stessi.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore illegittimamente estromesso godeva del diritto alla reintegra e a un risarcimento pieno commisurato a tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine contrattuale fino all’effettivo ripristino del rapporto (ex multiis, App. Roma, 7 giugno 2007, n.2477). Tale meccanismo, tuttavia, esponeva i datori di lavoro a esborsi economici imprevedibili e ingenti, aggravati dalla durata dei tempi processuali.
Il punto di rottura si è verificato con l’entrata in vigore dell’art. 32 della l. del 4 novembre 2010, n. 183(cd. “Collegato Lavoro”), che ha introdotto un’indennità forfettaria onnicomprensiva in sostituzione del risarcimento integrale. Il tema delle sanzioni e dei limiti al risarcimento ha trovato continuità nel d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (attuativo del cd. Jobs Act). Tale decreto, raccordandosi alla l.183/2010, delinea un sistema di tutela per il lavoratore a termine basato sulla predeterminazione forfettaria del danno (di orientamento avverso la giurisprudenza, cfr. App. Roma, 17 gennaio 2012, n.267).
Nello specifico, l’art. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2015 agisce come norma di rinvio e stabilizzazione dei principi già introdotti dall’art. 32, comma 5, della l. 183/2010. Tale impianto normativo ha radicalmente trasformato le conseguenze della conversione del contratto: alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato non si accompagna più il diritto del lavoratore a percepire tutte le retribuzioni maturate dalla mora credendi fino alla sentenza di reintegro, bensì il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (la giurisprudenza sembra aver accolto il principio onnicomprensività. V. Trib. Torino 19 ottobre 2021, n. 1502 e Trib. Napoli 15 settembre 2022, n. 4350).
Il legislatore del 2015, confermando la scelta operata nel 2010, ha dunque inteso cristallizzare un’indennità patrimoniale, volta a compensare integralmente ogni pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo di intervallo, sottraendo la determinazione del danno alla variabilità dei tempi processuali e ancorandola a criteri oggettivi di equità e anzianità di servizio. Tale collegamento normativo configura un regime di tipizzazione del ristoro che limita la discrezionalità del giudice e che è finalizzato a garantire una maggiore certezza dei costi per il datore di lavoro a fronte della sanzione massima della stabilizzazione del rapporto.
Un nodo critico è, nondimeno, rinvenibile nell’applicazione retroattiva del regime forfettario sui giudizi pendenti. Il passaggio dal regime della riparazione integrale — che ancorava il risarcimento all’effettiva durata del periodo di estromissione fino alla sentenza — al sistema dell’indennità onnicomprensiva ha configurato, per i processi in corso, un mutamento delle regole del gioco a partita aperta, potenzialmente lesivo dell’affidamento legittimo del lavoratore a beneficio della stabilità del quadro normativo.
Del canto suo, sollevando non poche perplessità, la Corte Costituzionale, con la sentenza 9 novembre 2011, n. 303, ha dichiarato infondata la domanda di legittimità costituzionale della normativa de qua in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e ha chiarito che la natura retroattiva della disposizione risponde a una precisa scelta di politica del diritto, volta a garantire la certezza e l’uniformità del risarcimento (in questa direzione cfr. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1411). Secondo la Consulta, lo sganciamento del ristoro economico dalla variabile aleatoria della durata del processo non costituisce un diminutio tutelae, bensì un correttivo ragionevole finalizzato a evitare disparità di trattamento tra lavoratori basate esclusivamente sui tempi della giustizia. L’intento del legislatore sarebbe quello di consolidare un modello volto a bilanciare la tutela della stabilità del rapporto con l’esigenza di prevedibilità economica. In tale ottica, la forfettizzazione opera come uno strumento di contenimento degli oneri derivanti dall’inadempimento datoriale, funzionale alla razionalizzazione delle dinamiche del mercato del lavoro.
In questo quadro critico si inserisce la pronuncia in commento. Invero, l’estensione del nuovo — e meno favorevole — regime indennitario ai procedimenti pendenti, con la conseguente contrazione dei risarcimenti, è approdata al vaglio della Corte EDU.
L’intervento normativo, secondo i ricorrenti, ha generato un evidente paradosso, in quanto la riforma ha imposto a lavoratori già vittoriosi in primo grado l’onere di ripetere quanto legittimamente percepito. Ciò ha trasformato un successo giudiziario in un debito restitutorio verso Poste Italiane, configurando una consistente erosione della tutela inizialmente accordata in sede giudiziale in violazione dell’art. 6, par.1 della CEDU, che sancisce il diritto a un equo processo.
Accogliendo le ragioni dedotte dai ricorrenti, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato la violazione lamentata e hanno ribadito che, sebbene il legislatore non sia interdetto dal regolare i rapporti giuridici in materia civile con disposizioni retroattive, il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo vietano, salvo motivi imperativi di interesse generale, l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare l’esito di una controversia pendente.
La sentenza Barbieri, pertanto, rappresenta un monito fondamentale contro l’uso delle leggi interpretative e, talora della decretazione d’urgenza, come strumenti di correzione degli esiti processuali sgraditi al potere esecutivo. Riaffermando la centralità della certezza del diritto, la Corte EDU, non solo ha disposto la riparazione per i lavoratori danneggiati, ma ha consolidato il confine invalicabile tra la funzione legislativa e quella giurisdizionale nello Stato di diritto contemporaneo.
2. I fatti all’origine della controversia
La sentenza trae origine dai ricorsi riuniti presentati contro lo Stato italiano da un gruppo di lavoratori, i quali hanno lamentato la violazione del diritto a un equo processo (Art. 6, par.1 CEDU) e del diritto alla protezione della proprietà (Art. 1, Prot. addizionale alla CEDU). La questione centrale ha riguardato, come anticipato, l’applicazione retroattiva dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183/2010 a giudizi già pendenti.
Tali procedimenti erano stati avviati dai ricorrenti tra il 1999 e il 2009 per ottenere la conversione ex tunc di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, con il conseguente risarcimento integrale del danno basato sulla mora credendi del datore di lavoro. Tuttavia, nelle more dei giudizi, l’entrata in vigore della citata normativa ha sostituito il criterio del risarcimento integrale con un’indennità forfettaria (compresa tra 2,5 e 12 mensilità), determinando un drastico ricalcolo al ribasso delle somme già liquidate o spettanti. Nonostante il vaglio di legittimità operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2011, la vicenda è approdata innanzi alla Corte EDU per valutare se tale ingerenza legislativa, incidendo su aspettative legittime e processi in corso, abbia impedito il giusto equilibrio tra l’interesse generale alla certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali.
Di contro, il Governo italiano ha sostenuto la legittimità dell’intervento legislativo, negando qualsiasi intento di condizionare l’esito dei processi a favore dei datori di lavoro. Secondo l’esecutivo, l’efficacia retroattiva della norma sarebbe stata giustificata da imperativi motivi di interesse generale, segnatamente l’esigenza di certezza del diritto. Il quadro normativo previgente appariva, invero, lacunoso e foriero di disparità interpretative, in particolare riguardo alla determinazione del dies a quo per il calcolo dei danni e alla computabilità dell’aliunde perceptum o percipiendum. La Corte EDU è stata, dunque, chiamata a stabilire se tale esigenza di uniformità giustifichi il sacrificio delle aspettative legittime dei lavoratori e la deroga al principio di non retroattività delle leggi.
3. La sentenza dei giudici di Strasburgo: il paradosso della tutela forfettizzata
In via preliminare, la Corte ha rigettato il primo ricorso, in quanto il ricorrente aveva già risolto la pendenza mediante una soluzione transattiva. Per i restanti ricorsi, la Corte ha invece dichiarato l’ammissibilità delle doglianze relative alla violazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU (diritto a un equo processo) e dell’art. 1 del Protocollo addizionale (protezione della proprietà).
La Corte ha analizzato gli effetti della l. n. 183/2010 sui procedimenti pendenti, richiamando i principi generali consolidati in materia di leggi retroattive (già espressi in: C. EDU, 14 febbraio 2012, ricorso n. 19972/07 Arras e altri c. Italia; C.EDU, 17 febbraio 2022, ricorso n. 46586/14, D’Amico c. Italia; C. EDU, 3 novembre 2022 ricorso n. 49812/09, Vegotex International S.A. c. Belgio).
Ha, successivamente, osservato che la nuova normativa ha avuto un impatto significativo sull’esito delle controversie in corso, in quanto ha modificato il metodo di calcolo del risarcimento e ha comportato una sostanziale riduzione delle somme riconosciute ai ricorrenti (punto 20). A seguito dell’applicazione di tale disposizione, i ricorrenti sono stati, pertanto, privati di una parte sostanziale del risarcimento inizialmente loro concesso (cfr., mutatis mutandis, C. EDU, 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/97, Scordino c. Italia, punto 129; punto 21).
Sebbene lo Stato possa intervenire pro futuro per uniformare i criteri risarcitori, l’applicazione retroattiva esige «motivi imperativi di interesse generale». La Corte ha, a tal proposito, chiarito che né le esigenze di bilancio né la volontà di eliminare incongruenze applicative costituiscono ragioni sufficienti a giustificare un’interferenza tale da alterare l’equilibrio processuale a favore di una parte (nella specie, Poste Italiane). D’altra parte, qualsiasi misura che incida sui principi dello Stato di diritto e del giusto processo deve essere esaminata con estremo rigore (cfr. C.EDU, 31 maggio, ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, Maggio e altri c. Italia, punto 45; punto 22).
Pertanto, non avendo addotto ragioni convincenti volte a superare i rischi intrinseci all’uso di leggi retroattive (C.EDU, 24 giugno 2014, ricorsi nn. 48357/07 e altri, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, punto 82; punto 23), e avendo, nei fatti, condizionato l’esito di controversie pendenti (punto 24), lo Stato italiano ha violato il diritto dei ricorrenti a un equo processo ai sensi della CEDU.
Diversamente da quanto stabilito per l’art. 6, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla violazione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, «Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”, ferma restando la discrezionalità dei legislatori nazionali nella disciplina dell’uso dei beni “in modo conforme all’interesse generale»).
Ha, infatti, chiarito che l’assenza di un risarcimento integrale non configura automaticamente una privazione del diritto di proprietà. Secondo i principi espressi nei casi Maggio (C. EDU, 31 maggio 2011 ricorso n. 46286/09, cit.) e Azienda Agricola Silverfunghi (C. EDU, 24 giugno 2014, ricorsi nn. 48357/07, 52677/07, 52687/07 e 52701/07, cit.), una legge retroattiva può ritenersi conforme alla Convenzione laddove rientri nell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di politiche economiche, sociali ( C.EDU, 20 giugno 2013, ricorso n. 14497/06, Wallishauser contro Austria) e fiscali (C.EDU, 23 febbraio 1995, ricorso 15375/89, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. i Paesi Bassi, punto 60), e purché non privi il soggetto del nucleo essenziale del suo diritto (punto 28).
Le autorità nazionali, infatti, godono di una posizione privilegiata (C.EDU, 10 settembre 1998, ricorso n. 40477/98 Musa contro Austria; C.EDU, 16 settembre 2003, ricorso n.60243/00 , Baláž contro Slovacchia) nel definire il pubblico interesse (C.EDU, 16 gennaio 1995, ricorso n. 15117/89, Travers contro Italia), sicché la Corte rispetta le loro scelte politiche, a meno che non risultino manifestamente prive di fondamento.
Nel caso di specie, invero, la Corte ha rilevato che la l. n. 183/2010, malgrado la sua applicazione retroattiva, non ha annullato il diritto dei lavoratori alla stabilizzazione o al risarcimento, ma ne ha rimodulato l’entità economica (cfr. ZAPPIA, Solo la ragionevole certezza della stabilizzazione può costituire una effettiva misura riparatoria del danno derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, in www.rivistalabor.it, 10 marzo 2026, Solo la ragionevole certezza della stabilizzazione può costituire una effettiva misura riparatoria del danno derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato). Ha, poi, confermato la legittimità di tale intervento (punto 29), ravvisandovi la finalità di salvaguardare la certezza del diritto e l’omogeneità dei trattamenti. La riduzione economica subita dai ricorrenti non ne pregiudica le tutele fondamentali, ma configura un onere proporzionato volto a conciliare l’interesse generale con quello privato, nel pieno rispetto dei canoni di ragionevolezza che guidano l’azione politica (punti 30 e 31).
In virtù della riscontrata violazione dell’articolo 6, la Corte ha proceduto alla liquidazione del danno su base equitativa, ai sensi dell’art. 41 CEDU.
In merito alla determinazione del danno, ha stabilito che il diritto a un’equa soddisfazione discende direttamente dalla violazione delle garanzie processuali ex art. 6 CEDU. Pur nell’impossibilità di determinare con certezza l’esito dei giudizi in assenza dell’intervento legislativo, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato una perdita di opportunità concrete per i lavoratori (loss of opportunity; punto 36), liquidando tale danno su base pecuniaria e aggiungendovi una somma a titolo di danno morale.
In conclusione, quindi, essi hanno riconosciuto che, non solo le esigenze di bilancio e di uniformità invocate dall’Italia non integrano quegli imperativi motivi di interesse generale necessari a giustificare una legge retroattiva. L’effetto della norma è stato, altresì, quello di alterare l’equilibrio processuale a favore del datore di lavoro, neutralizzando i diritti già acquisiti dai ricorrenti.
4. Conclusioni: tra certezza del diritto e ragionevolezza
La pronuncia in commento riafferma il carattere eccezionale di leggi retroattive che interferiscano con i processi pendenti.
Sebbene la Corte dei diritti umani non escluda a priori l’efficacia retroattiva di una norma lavoristica — a condizione che questa rispetti il nucleo essenziale dei diritti e sia formulata dal legislatore in modo inequivocabile — essa sembra confermare la centralità del principio di irretroattività come canone interpretativo fondamentale, laddove solo le disposizioni in mitius (favorevoli al destinatario) possono operare retroattivamente.
La sentenza, in effetti, chiarisce che allo Stato è inibito cambiare le regole del gioco a processo iniziato in assenza di ragioni imperative, pur restando ferma la discrezionalità del legislatore nel rimodulare i criteri risarcitori per il futuro, nell’esercizio delle proprie politiche socio-economiche.
In tale prospettiva, la Corte ha delineato un confine netto tra la discrezionalità legislativa e la tutela dei diritti fondamentali nel quadro della giurisprudenza europea.
Sebbene non si possa negare al legislatore la facoltà di intervenire con norme retroattive su rapporti giuridici non ancora esauriti, tale potere incontra un limite invalicabile nei principi di certezza del diritto e del giusto processo ex art. 6, par.1 CEDU. L’amministrazione della giustizia deve essere preservata da ogni indebita interferenza del potere legislativo che miri a influenzare l’esito di una controversia specifica, a meno che non ricorrano impellenti motivi di interesse generale.
Nel caso di specie e con riferimento alla legge n. 183 del 2010, la mancanza di prove circa l’esistenza di tali motivi eccezionali ha determinato inevitabilmente una violazione dell’art. 6 CEDU, sicché l’uso della legge come strumento di risoluzione ex post delle liti pendenti deve essere rigorosamente censurato.
Al contempo, la medesima Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra la tutela procedurale del giusto processo e la tutela sostanziale del patrimonio. Mentre la prima non ammette deroghe se non per ragioni sistemiche e urgenti, la seconda lascia allo Stato un margine di apprezzamento più ampio.
Spostando l’analisi sul piano patrimoniale, il ragionamento della Corte si fa più flessibile. Ogni limitazione al godimento dei beni deve scaturire da un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e le prerogative del singolo, assicurando che il sacrificio imposto al privato non risulti eccessivo rispetto al fine perseguito, alla luce del principio di proporzionalità.
Tuttavia, la disciplina introdotta dalla legge controversa sembra aver mantenuto tale equilibrio. In assenza di evidenze contrarie, si deve concludere che la misura non abbia valicato i limiti della ragionevolezza, escludendo così una violazione del diritto di proprietà e della tutela dei beni ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale.
Parallelamente, la sentenza riafferma il diritto cardine a una tutela giurisdizionale effettiva per i singoli, stabilendo, a chiare lettere, che, se da un lato lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento nella gestione delle risorse economiche e dei rapporti sostanziali, l’integrità della funzione giurisdizionale costituisce l’ultimo baluardo contro l’uso arbitrario della retroattività.
Ciò a salvaguardia di principi supremi dell’ordinamento, come la trasparenza e l’imparzialità del rito processuale, e, parimenti, il legittimo affidamento del cittadino, in luogo di una garanzia assoluta al risultato economico della lite.
A fronte dell’applicazione critica delle disposizioni evocate, il decreto “Salva Infrazioni” (D.L. 16 settembre 2024 n.131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n.166), pare aver completato il tormentato percorso normativo volto ad adeguare l’ordinamento italiano ai moniti dell’Unione europea (in senso contrario v. FIORILLO, Contratto a termine e risarcimento del danno: le nuove regole, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 3/24, Contratto a termine e risarcimento del danno: le nuove regole).
L’intervento si è reso indispensabile per superare il limite delle 12 mensilità, introdotto nel 2010 e confermato nel 2015, giudicato da Bruxelles insufficiente a sanzionare efficacemente l’abuso della contrattazione a termine (cfr. procedura di infrazione n. 2014/4231 avviata dalla Commissione europea a censura del non corretto recepimento della Direttiva CE 1999/70 del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, circa la mancata previsione di sanzioni sufficienti contro l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico). L’assetto normativo, precedentemente definito dal combinato disposto della l. 183/2010 e del d.lgs. 81/2015, è stato oggetto di revisione per rispondere ai criteri di effettività e dissuasività della sanzione imposti dal diritto sovranazionale.
Pur mantenendo l’impianto dell’indennità onnicomprensiva (ad oggi elevata a un massimo di 24 mensilità, secondo quanto stabilito dall’ art. 12 comma 1 del D.L. 131/2024, cit.), la novella ha introdotto una clausola di salvaguardia che prevede la facoltà per il lavoratore di provare il «maggior danno subito» (art.11 comma 2 del D.L. 131/2024, cit.). Questo correttivo supera definitivamente la logica della forfettizzazione assoluta ereditata dal Collegato Lavoro del 2010, consentendo al giudice di superare i limiti edittali, qualora il pregiudizio dimostrato ecceda la soglia indennitaria prestabilita. In tal modo, il sistema sanzionatorio transita da un modello di mera tipizzazione del danno a un regime più flessibile e conforme al diritto UE, che pur salvaguardando la certezza dei costi minimi, non preclude più il ristoro integrale del danno effettivamente patito in caso di abusi reiterati o particolarmente gravi. In ossequio ai precetti dell’ordinamento europeo, il ristoro spettante al lavoratore deve configurarsi come una misura che sia, al contempo, proporzionata all’entità del pregiudizio, effettiva sotto il profilo del ripristino della posizione soggettiva lesa e adeguatamente dissuasiva, tale da scoraggiare la reiterazione di condotte abusive nell’utilizzo della contrattazione a termine.
Quanto considerato induce a sottolineare la natura polifunzionale dell’indennità per la conversione del contratto a termine. Tale ristoro non assolve più una funzione meramente riparatoria (volta cioè a compensare la sola perdita economica del lavoratore), ma si carica di una spiccata finalità sanzionatoria e dissuasiva. Il risarcimento deve, infatti, agire come un deterrente economico idoneo a prevenire il ricorso abusivo alla flessibilità contrattuale, rendendo la violazione della norma meno conveniente rispetto al corretto adempimento dell’obbligo di stabilizzazione.
In questo mutato scenario, il giudice nazionale non è più un mero esecutore di rigidi parametri edittali, ma assume la funzione di garante sostanziale dell’effettività del diritto. Spetta infatti ai tribunali il compito di valorizzare la finalità dissuasiva della sanzione, servendosi della facoltà di liquidare il maggior danno per adeguare il risarcimento alla gravità specifica dell’abuso commesso dal datore di lavoro. Attraverso un’interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e adeguatezza, il giudice è chiamato a modulare il quantum risarcitorio affinché esso non risulti meramente simbolico, garantendo così che la sanzione non sia solo un costo prevedibile d’impresa, ma un reale strumento di contrasto alla precarizzazione del lavoro.
La giurisprudenza ha rinvenuto il suo recente approdo nella decisione pregiudiziale della Corte di giustizia dell’UE sull’interpretazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, quand’anche con riferimento al pubblico impiego (concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla Direttiva 1999/70/CE cit.; cfr. C. giust., 14 aprile 2026, causa C-418/24, TJ c. Comunidad de Madrid).
I giudici del Lussemburgo hanno sottolineato l’importanza della natura riparatoria dell’indennizzo, affermando l’incompatibilità con il diritto UE del ricorso abusivo ai contratti a termine consecutivi nel settore pubblico, laddove la tutela sia meramente simbolica. La Corte ha chiarito che un indennizzo forfettario (una tantum) non garantisce il ristoro integrale del danno né assolve alla funzione di sanzione dissuasiva, specialmente per abusi protratti negli anni. Ne consegue che la misura risarcitoria deve necessariamente possedere una duplice natura in linea con il principio secondo il quale il risarcimento per i danni subiti deve costituire una pena efficace e proporzionata. Detta misura deve operare sul fronte riparatorio per cancellare le conseguenze della violazione, e su quello punitivo, per scoraggiare la reiterazione dell’abuso.
Alla luce della giurisprudenza europea e in sintonia con essa, il corso normativo italiano dovrebbe essere orientato a restituire centralità al principio di giustizia sostanziale, pur tenendo conto delle specificità del rapporto di impiego privato. La tutela approntata deve evolversi in un autentico presidio di legalità e deterrenza contro la precarizzazione del lavoro. È, in altre parole, essenziale che l’esigenza di stabilità dei rapporti non degeneri in una tacita legittimazione dell’arbitrio o, peggio, in una sostanziale vanificazione delle garanzie per il lavoratore.
Rosita Silvestre, dottore di ricerca in diritto pubblico (indirizzo UE) nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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