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Buona fede e cooperazione del datore di lavoro nel licenziamento del disabile

5 Maggio 2026|

La sentenza Cass. 2 marzo 2026, n. 4623 si inserisce nel filone di legittimità che esige un vero e proprio dovere di buona fede e cooperazione del datore di lavoro prima di procedere a un provvedimento di licenziamento del lavoratore disabile.

Nel caso di specie, come si legge nel riepilogo dei fatti di causa, La Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla xxx Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, aveva quantificato nella minore somma, corrispondente a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, il risarcimento spettante alla lavoratrice xxx, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza pronunziata all’esito della fase sommaria, aveva dichiarato nullo, perché discriminatorio, il licenziamento intimato il 7.10.2022, unitamente al provvedimento di esclusione della suddetta lavoratrice dalla compagine sociale.

La Suprema Corte ha cassato una simile decisione, sul rilievo che La Corte d’appello ha considerato elemento idoneo a ridurre l’indennizzo il “silenzio della dipendente sulle sue reali condizioni di salute”, in assenza – in realtà – di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale, di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute.

Al di là dello stupore che alcuni vorranno mostrare nei confronti di tale statuizione, la sentenza appare in linea con l’orientamento di legittimità per cui sussiste l’obbligo a carico del datore di lavoro che voglia procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto di informarsi sulle condizioni di salute del lavoratore licenziando.

Come si legge nella motivazione di Cass. n. 10985/25 (rel. Amendola), occorre fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, inaugurata da Cass. n. 9095 del 2023 e successivamente ribadita e precisata, oltre che da Cass. n. 11731 del 2024, da Cass. n. 14316 e 14402 del 2024; confermate poi da Cass. n. 15282 del 2024 e Cass. n. 15723 del 2024 e, ancor più di recente, da Cass. n. 24052 e n. 30095 del 2024 e da Cass. n. 170 del 2025: secondo tale orientamento la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza – da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere datoriale – a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore – di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli.

Un giudice di merito riassume che è irrilevante la conoscenza, in capo all’azienda, circa l’esistenza di tale stato del lavoratore, avendo il datore di lavoro l’onere di acquisire ogni utile informazione circa la connessione delle assenze allo stato di disabilità e di valutare, in alternativa al recesso, percorsi di ragionevole adeguamento alla condizione del lavoratore (Trib. Vicenza 24.10.25, n.563, est. Beltrame).

Nella stessa linea di pensiero, in tema di periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza di Covid, Cass. 9 maggio 2025, n. 12272 ha dichiarato che, in coerenza con Cass. n. 17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024 … il divieto di computo delle assenze stabilito dall’art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, operi oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell’assenza.

Si va dunque delineando nella giurisprudenza di legittimità un vero e proprio dovere di buona fede e cooperazione del datore di lavoro, il quale, prima di procedere a un provvedimento di licenziamento, ha l’onere di attivarsi per verificare la reale ricorrenza in concreto degli elementi di fatto e di diritto che giustificano la determinazione datoriale, non potendone addurre la mancata conoscenza come scusa per sottrarsi alle relative conseguenze giuridiche, o per tentare di ridurle.

Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia

Visualizza il documento: Cass., 2 marzo 2026, n. 4623

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