Sopravvenuta inidoneità alle mansioni e indennità di trasferta
23 Aprile 2026|Con l’ordinanza n. 1907, pubblicata il 28 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del riconoscimento del diritto all’indennità di trasferta in favore del lavoratore, temporaneamente inidoneo alle mansioni originarie, adibito a mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute presso una sede aziendale sita in un Comune differente da quello individuato come luogo originario di espletamento della prestazione.
È noto che l’istituto della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore è stato oggetto di numerosi dibattiti e ciò anche a causa degli altalenanti indirizzi, seguiti nel corso degli anni dalla giurisprudenza, con riferimento all’interpretazione degli artt. 1463 e 1464 cod. civ. – che consentono il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, indipendentemente dal fatto che il periodo di comporto sia stato o meno superato – e degli altri articoli del codice civile e della legge sui licenziamenti individuali che rilevano in materia. Dibattito concluso quando, nel 1998, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sezioni Unite 7 agosto 1998, n. 7755) ha posto fine all’annoso contrasto esegetico.
L’intervento appena invocato, infatti, ha affermato che la regola della risoluzione automatica del contratto non può trovare applicazione nel diritto del lavoro proprio per la specialità della materia; pertanto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, come tale non riconducibile ad una forma di inadempimento del lavoratore, non estingue automaticamente il rapporto di lavoro ma può costituire un giustificato motivo oggettivo di licenziamento che presuppone, tuttavia, l’adempimento dell’obbligo di repêchage.
In concreto, nel caso di inidoneità (sopravvenuta) alla mansione, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve verificare se il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti – secondo la vecchia formulazione dell’art. 2103 c.c. – o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte – secondo la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.
Ed in effetti, secondo il diritto vivente (tra tutte, si veda Cassazione ordinanza n. 24994 dell’11 settembre 2025), in materia di licenziamento del lavoratore divenuto inabile il recesso datoriale è ammissibile soltanto a seguito della verifica, seria e documentata, dell’impossibilità di adottare accomodamenti ragionevoli ai sensi della normativa vigente (per approfondimenti si segnala M. SALVAGNI, in www.rivistalabor.it, 3 maggio 2025, La procedimentalizzazione del recesso per inidoneità sopravvenuta del disabile assunto obbligatoriamente).
Nel contesto così delineato, l’ordinanza in esame merita particolare attenzione per avere la Corte precisato che l’indennità di trasferta deve essere riconosciuta in tutti i casi in cui il lavoratore si rechi al di fuori del Comune della sede di assunzione, indipendentemente dalle ragioni che giustificano tale spostamento. In questa prospettiva, l’emolumento resta dovuto anche quando la trasferta avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa.
Secondo la (non condivisa) linea difensiva prospettata dalla società datrice, invece, la corretta interpretazione dell’impianto contrattuale collettivo consentirebbe il riconoscimento dell’istituto della trasferta soltanto alla ricorrenza di una «esigenza di servizio», non già quando lo spostamento territoriale rappresenti semplicemente una soluzione di impiego compatibile con la ridotta capacità lavorativa.
Sempre secondo la tesi aziendale (articolata in due motivi di ricorso), il riconoscimento del diritto alla trasferta in favore del lavoratore disabile, ricollocato presso altra sede, risulterebbe in contrasto con l’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999 nella misura in cui l’assegnazione a sede diversa del lavoratore non avvenga per «esigenze di servizio», bensì esclusivamente «allo scopo di adibirlo a mansioni (diverse da quelle di macchinista) compatibili con la sua residua capacità lavorativa e con le abilitazioni possedute», quindi quale attuazione di uno specifico obbligo normativo.
Tuttavia, l’ordinanza qui segnalata ha escluso categoricamente la fondatezza dei rilievi della Società.
Il ragionamento giuridico seguito dalla Suprema Corte, a confutazione delle tesi datoriali, trova le fondamenta nello stesso art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999 in forza del quale la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni non costituisce giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui i prestatori d’opera possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
La Suprema Corte ha sottolineato (rigettando il primo motivo di ricorso) che la decisione d’appello (che ha visto soccombente la parte datoriale) «non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione di legge invocata nel motivo di ricorso» e ciò in quanto la società si è conformata all’obbligo, imposto da tale disposizione, di ricercare per il lavoratore divenuto inabile alle mansioni svolte compiti confacenti alle sue condizioni di salute.
La società, inoltre, denunciava (con il secondo motivo di ricorso) la violazione degli «artt. 32 e 77 c.c.n.l. mobilità attività ferroviarie», sostenendo che l’assegnazione ad altra sede fosse avvenuta in applicazione dell’art. 32, punto 12, del c.c.n.l. Mobilità 2012 che concerne la «Malattia e infortunio non sul lavoro», e non per «esigenze di servizio» come richiesto dall’art. 77 c.c.n.l. per il riconoscimento dell’indennità.
La Corte ha respinto anche tale doglianza, operando un’approfondita ricostruzione testuale e sistematica delle norme collettive.
Ed invero, dall’esame dei passaggi motivazionali contenuti nella pronuncia segnalata, si ricava che l’art. 77 c.c.n.l. Mobilità, rubricato «Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede», riconosce il diritto all’indennità di trasferta ai «lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata». Quanto all’art. 32, punto 12, il Collegio ricorda che esso stabilisce che: «relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale qualora necessari […]»
La Suprema Corte ha quindi condiviso l’impostazione dei giudici di merito osservando che il trasferimento temporaneo – a fronte di sopravvenuta inidoneità – rappresenta una misura organizzativa necessaria che legittima il riconoscimento dell’indennità di trasferta qualora comporti lo svolgimento dell’attività presso una sede diversa da quella originaria.
L’ordinanza attribuisce inoltre rilievo al fatto che la disciplina collettiva in materia di indennità di trasferta prevede la corresponsione del relativo trattamento economico per esigenze di servizio, senza tuttavia introdurre alcuna limitazione con riguardo alle ragioni che determinano il mutamento della sede di lavoro. Ne consegue che non può essere esclusa da tale ambito neppure l’ipotesi dell’inidoneità temporanea.
Ancora, con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo datoriale di ricollocamento – previsto dall’art. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e dalla contrattazione collettiva – non può tradursi in una compressione dei diritti economici del lavoratore. Coerentemente, l’indennità di trasferta matura automaticamente ogniqualvolta il lavoratore sia assegnato a una sede situata al di fuori del Comune di assunzione, anche quando tale assegnazione costituisca adempimento dell’obbligo di ricollocazione, sia esso di fonte legale o contrattuale.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che eventuali esigenze tecnico-organizzative non possono assumere alcuna valenza derogatoria, né essere invocate per giustificare una compressione dei diritti del lavoratore.
La nozione di «esigenze di servizio», infatti, deve essere interpretata in senso ampio e funzionale, in quanto immanente alla stessa scelta organizzativa del datore di lavoro che, nel rispetto degli obblighi legali e contrattuali, individua una collocazione lavorativa compatibile con la residua capacità del dipendente.
Negare tale qualificazione equivarrebbe a svuotare di contenuto l’obbligo di ricollocamento, riducendolo a un onere meramente formale e privo di effettività, soluzione incompatibile con i principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost., che tutelano l’iniziativa economica privata anche nella sua dimensione organizzativa e produttiva.
Luigi Costa, avvocato in Gela
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 28 gennaio 2026, n. 1907
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