Rimborso delle spese legali e negligenza grave del dipendente: la Cassazione ribadisce i limiti delle disposizioni del CCNL Credito
30 Novembre 2025|1. Introduzione
In Italia, il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali in caso di procedimento giudiziale è una questione complessa, che dipende dalla natura del rapporto di lavoro (pubblico o privato), dalle previsioni specifiche dei contratti collettivi nazionali (CCNL) e dalla giurisprudenza.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione, il diritto al rimborso è più strutturato e disciplinato da normative specifiche. Questi i presupposti del rimborso:
- Nesso causale con il servizio: Il procedimento penale o civile deve derivare da fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni d’ufficio del dipendente. Il legame tra il servizio prestato e il fatto oggetto del giudizio deve essere accertato dall’amministrazione.
- Assoluzione o proscioglimento: Il dipendente deve essere stato assolto con formula piena (es. “perché il fatto non sussiste”, “per non aver commesso il fatto”) o deve esserci stato un proscioglimento definitivo. Non si ha diritto al rimborso in caso di proscioglimento per motivi procedurali o per estinzione del reato (ad esempio, per prescrizione).
Tra le limitazioni e procedure, può ricordarsi che : 1) Determinazione del legale: il rimborso è negato se il dipendente ha scelto autonomamente un proprio legale senza aver prima richiesto all’ente di assumere la difesa. 2) L’ente può decidere di patrocinare il dipendente attraverso la propria avvocatura o approvare la scelta di un difensore esterno.
Quanto ai limiti di rimborso, spesso, il rimborso è previsto entro limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge o da regolamenti interni.
La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, ha consolidato il principio secondo cui il rimborso delle spese legali, seppur spettante, non è un diritto al ristoro integrale delle somme sostenute dal dipendente.
Per i dipendenti privati il diritto al rimborso non è previsto in via generale dalla legge e dipende esclusivamente dalle previsioni dei CCNL o da accordi aziendali.
Molti CCNL, soprattutto per determinate categorie professionali, prevedono clausole che regolano il rimborso delle spese legali. Queste clausole stabiliscono i presupposti (es. assoluzione, connessione con l’attività lavorativa), le modalità e gli eventuali tetti massimi di spesa.
In assenza di specifiche previsioni contrattuali, la scarna giurisprudenza ordinaria si basa sulla clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, ma il riconoscimento del rimborso rimane un’eccezione, non una regola. L’onere di provare il nesso causale e l’interesse del datore di lavoro è a carico del dipendente.
Aspetti comuni dei due settori:
- Assoluzione e nesso causale: Sia nel settore pubblico che in quello privato, il criterio fondamentale per il rimborso è il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e il procedimento giudiziario, oltre all’esito favorevole (assoluzione o proscioglimento) per il dipendente.
- Diritto non automatico: In sintesi, il rimborso non è mai un diritto automatico. Il dipendente deve sempre verificare le previsioni del proprio CCNL o, nel caso del settore pubblico, le normative di riferimento e la giurisprudenza applicabile al suo caso.
2.1. Giurisprudenza sui dipendenti pubblici
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18046 del 6 giugno 2022
Questa pronuncia è fondamentale e ha avuto un grande impatto. La Cassazione ha affermato che il diritto del dipendente pubblico assolto nel giudizio contabile al rimborso delle spese legali non è riservato in via esclusiva al giudice contabile stesso, ma può essere chiesto al giudice del rapporto di lavoro. Il rimborso può anche superare l’importo eventualmente liquidato dal giudice contabile, e spetta anche se l’azione contabile non ha avuto origine dalla pubblica amministrazione.
2.2.Giurisprudenza sui dipendenti privati e pubblici
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8683 del 2 aprile 2025
In un caso riguardante un dipendente privato, la Cassazione ha respinto un ricorso per il rimborso delle spese legali. La Corte ha sottolineato che, in assenza di specifiche clausole nel CCNL o in accordi aziendali, il rimborso non è un diritto automatico. L’onere della prova del nesso funzionale e dell’interesse del datore di lavoro rimane a carico del dipendente.
Tribunale di Milano, sez. X, sentenza del 16 aprile 2021, n. 3176, in motivazione
In una sentenza di merito, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso delle spese legali a un dipendente privato. La decisione si è basata su una lettura estensiva della clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, sottolineando che il datore di lavoro aveva un interesse diretto alla difesa del dipendente, il cui operato era stato messo in discussione nel procedimento. Si tratta di un’eccezione che si applica in casi specifici.
TAR Piemonte Torino, sez. I, 25 marzo 2011, n. 276, secondo cui legittimamente la pubblica amministrazione (nella specie, Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di finanza) rigetta l’istanza del dipendente di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito di procedimento disciplinare promosso a suo carico. Ciò in quanto, ai sensi della normativa, applicabile ratione materiae, il diritto al rimborso è limitato alle spese sostenute in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, mentre in giurisprudenza è pacifica l’affermazione della natura non giurisdizionale del procedimento disciplinare (V. il commento alla sentenza, R. Squeglia, Non rimborsabilità delle spese legali sostenute in relazione al procedimento disciplinare: riflessioni de jure condendo, in Lav. giur., 2011, 12, 1250).
3. L’esame della fattispecie di cui alla sentenza commentata. Premessa
Con l’ordinanza n. 27670 del 16 ottobre 2025, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione affronta un tema di grande interesse per il diritto del lavoro bancario: la portata dell’obbligo di rimborso delle spese legali sostenute dal lavoratore sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all’attività di servizio.
La sentenza chiarisce che il rimborso previsto dall’art. 36 del CCNL Credito (nel testo vigente ratione temporis, è subordinato alla condizione che il comportamento oggetto del processo penale sia stato posto in essere nell’esercizio corretto delle funzioni attribuite al lavoratore.
In altre parole, la clausola contrattuale non tutela il dipendente che, pur assolto in sede penale, abbia agito con grave negligenza o violazione delle buone pratiche professionali, esponendo l’istituto a rischi patrimoniali e reputazionali.
4. I fatti di causa
Il ricorrente, A.A., era direttore di agenzia presso una banca. Nel corso del rapporto di lavoro, era stato imputato dei reati di falsità in scrittura privata e truffa in concorso con un soggetto esterno alla banca.
Il procedimento penale si concludeva con assoluzione definitiva, ma il lavoratore, avendo sostenuto ingenti spese di difesa, chiedeva al datore di lavoro il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 36 del CCNL del Credito, nel testo preso in considerazione.
Tale disposizione prevede che “l’azienda rimborserà al dipendente le spese legali e di giustizia sostenute per fatti o atti connessi all’esercizio delle proprie funzioni, quando sia stato assolto o prosciolto per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato”.
Il Tribunale di Massa respingeva la domanda, ritenendo che la condotta oggetto del processo penale fosse comunque gravemente negligente e quindi non riconducibile al corretto esercizio delle funzioni aziendali.
La Corte d’appello di Genova confermava la decisione, evidenziando che il direttore aveva consentito a un soggetto estraneo all’organizzazione aziendale di operare all’interno dei locali della banca, ricevendo i clienti con frequenza quasi quotidiana, utilizzando modulistica ufficiale e dando l’impressione di far parte dell’organizzazione stessa.
Secondo la Corte territoriale, anche ammettendo la buona fede del dirigente e il fine di favorire lo sviluppo degli affari, la sua condotta costituiva violazione palese dei doveri professionali e delle regole di sicurezza e controllo che presiedono alla gestione dell’attività bancaria.
5. Il ricorso per Cassazione
A.A. proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi:
- Omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, c.p.c.) e violazione del principio di “doppia conforme”, per non aver la Corte d’appello considerato la sentenza penale di assoluzione, che avrebbe escluso ogni concorso doloso e riconosciuto la conformità della sua condotta alle direttive aziendali.
- Violazione dell’art. 36 del CCNL Credito, per avere la Corte territoriale erroneamente negato il rimborso nonostante l’assoluzione penale e la revoca, da parte della banca, della costituzione di parte civile.
La banca resisteva al ricorso, ribadendo che la responsabilità contrattuale derivava dalla grave negligenza del direttore, indipendentemente dall’esito penale, e che la condotta si era posta al di fuori dell’esercizio corretto delle funzioni.
6. La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della decisione della Corte d’appello di Genova e chiarendo i principi che regolano la materia del rimborso delle spese di difesa.
6.1. Sull’inammissibilità del primo motivo
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che nel caso in esame ricorreva la doppia conforme di cui all’art. 348-ter c.p.c., poiché le due decisioni di merito avevano fondato il rigetto su motivazioni identiche.
In tale ipotesi, il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, ma deve indicare le ragioni di fatto divergenti poste a base delle due decisioni, onere che il ricorrente non aveva assolto.
Inoltre, il ricorso era privo della necessaria specificità, poiché il lavoratore non aveva trascritto la sentenza penale di assoluzione su cui fondava le proprie doglianze, impedendo alla Corte di valutarne il contenuto effettivo.
Infine, la Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non aveva impugnato la ratio decidendi principale della sentenza d’appello, fondata sulla constatazione che i fatti oggetto del processo penale integravano una violazione dei doveri professionali e delle buone pratiche bancarie.
6.2. Sul secondo motivo
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato infondato, in quanto meramente contrappositivo rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
La Corte ha ribadito che la clausola dell’art. 36 CCNL Credito non attribuisce un diritto automatico al rimborso delle spese legali a favore del dipendente assolto, ma condiziona tale beneficio alla prova che il comportamento sia stato posto in essere nell’esercizio corretto delle funzioni, senza violazioni degli obblighi di diligenza e correttezza.
Il riferimento all’assoluzione penale, o alla revoca della costituzione di parte civile, non è sufficiente: l’assenza di responsabilità penale non implica automaticamente la conformità della condotta agli obblighi contrattuali.
Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato il contenuto stesso della sentenza penale, che – pur escludendo il dolo – aveva riconosciuto una deviazione evidente dalle buone pratiche professionali. Tale accertamento, già contenuto nel giudizio penale e recepito dalla Corte d’appello, confermava la sussistenza di una grave negligenza, idonea a escludere il rimborso.
6.3. I principi affermati
Dalla motivazione della sentenza si ricavano alcuni principi di rilievo generale per l’interpretazione dell’art. 36 del CCNL Credito, nel testo esaminato:
- Il rimborso delle spese legali spetta solo per i fatti o atti commessi nell’esercizio regolare delle funzioni, non quando il comportamento, pur non costituendo reato, si ponga in contrasto con le regole di diligenza e prudenza professionale.
- L’assoluzione penale non determina automaticamente il diritto al rimborso, poiché il giudizio penale e quello lavoristico hanno finalità e parametri diversi.
- La prova della correttezza dell’operato spetta al lavoratore, che deve dimostrare di aver agito secondo le procedure e direttive aziendali, senza violare le buone pratiche del settore.
- La banca può legittimamente negare il rimborso se il comportamento, anche in buona fede, ha comportato un rischio oggettivo per gli interessi aziendali o un’inosservanza delle regole di controllo.
- L’interpretazione dell’art. 36 deve essere restrittiva, trattandosi di una norma contrattuale che istituisce un beneficio economico non previsto dalla legge, la cui operatività è subordinata al rigoroso rispetto dei presupposti.
7. Considerazioni sistematiche
La pronuncia in esame si colloca nel solco di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che interpreta in modo restrittivo le clausole contrattuali relative al rimborso delle spese di difesa sostenute dal lavoratore.
Il principio cardine è che la responsabilità disciplinare o civilistica del dipendente può sussistere anche in assenza di colpevolezza penale, poiché i parametri di diligenza e correttezza sono autonomi e più rigorosi.
Particolarmente significativa è la precisazione secondo cui la buona fede soggettiva non basta a escludere la gravità della negligenza: nel caso concreto, l’aver consentito a un soggetto esterno di operare nei locali dell’agenzia, simulando un ruolo interno, costituiva violazione macroscopica degli obblighi di vigilanza e sicurezza, in contrasto con la cultura del rischio che connota il settore bancario.
La decisione ribadisce, inoltre, l’importanza della coerenza tra giudizio penale e giudizio del lavoro: l’assoluzione non esclude necessariamente che il lavoratore abbia posto in essere comportamenti contrari alla disciplina contrattuale o alle policy aziendali.
8. Conclusione
Con l’ordinanza n. 27670/2025, la Corte di Cassazione offre un’interpretazione chiara e coerente dell’art. 36 del CCNL Credito (nel testo vigente al tempo dei fatti di causa), riaffermando che il rimborso delle spese legali non è un diritto automatico conseguente all’assoluzione penale, ma un beneficio condizionato alla correttezza dell’esercizio delle funzioni.
La pronuncia sottolinea il principio secondo cui la tutela contrattuale del dipendente non può estendersi a comportamenti che, anche se privi di dolo, siano caratterizzati da grave negligenza e potenziale danno per l’istituto.
Ne emerge un equilibrio rigoroso tra la protezione del lavoratore e la garanzia degli interessi dell’impresa bancaria, coerente con la logica fiduciaria che informa il rapporto di lavoro nel settore del credito.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27670
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