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Contrasti tra giudicati in più processi distinti aventi ad oggetto una graduatoria comune

10 Novembre 2025|

1. Il caso

Le due sentenze in commento (Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2025, n. 22277 e Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 2025, n. 23720) scaturiscono da una vicenda giudiziaria particolarmente stratificata, che deve essere ricostruita nei suoi snodi essenziali.

In occasione di una procedura selettiva per avanzamento di fascia, indetta dal Ministero dell’Interno, una delle clausole del bando richiedeva come requisito di partecipazione la maturazione di una anzianità di servizio biennale nella fascia precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda. La graduatoria conclusiva veniva impugnata da alcuni concorrenti non vincitori: i ricorrenti lamentavano l’illegittimità della clausola, sostenendo che il calcolo dei tempi di anzianità non dovesse essere effettuato alla data della domanda di partecipazione, ma prendendo come termine ultimo il momento (antecedente) di decorrenza retroattiva della progressione. Secondo le loro prospettazioni, al vizio riscontrato sarebbe dovuta conseguire l’esclusione dei concorrenti vincitori che avevano maturato l’anzianità richiesta entro i termini di partecipazione alla procedura selettiva ma in seguito alla data di decorrenza della progressione.

Le diverse impugnazioni della graduatoria avevano dato luogo ad una pluralità di giudizi, svolti davanti a giudici di merito differenti, dagli esiti non coordinati. In un primo caso, era stata accertata l’illegittimità della clausola, con sentenza di prime cure confermata in appello e successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione, cui aveva fatto seguito la riformulazione della graduatoria da parte del Ministero. In una occasione successiva, invece, altri giudici di merito avevano ritenuto che la previsione del bando fosse conforme alla contrattazione collettiva, con sentenza passata in giudicato in seguito ad estinzione del giudizio in Cassazione.

A fronte di questi contrasti, un candidato escluso aveva chiesto il reinquadramento nella fascia più avanzata, conformemente alla graduatoria iniziale, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive: la domanda era stata accolta in primo grado ed in appello, sul presupposto che il giudicato cronologicamente successivo, formatosi sulla sentenza impugnata una volta estinto il giudizio di legittimità, prevalesse rispetto a quello antecedente.

2. Quadro sintetico degli argomenti della Corte

Nel pronunciarsi sul ricorso del Ministero, la Corte di cassazione ritiene che, ai fini della decisione, debba essere esclusa l’esistenza del contrasto pratico di giudicati, riscontrato dai giudici del merito e da loro risolto seguendo il criterio della prevalenza del giudicato posteriore nel tempo. Questo lo specchietto degli argomenti principali, che verranno esaminati nei paragrafi successivi:

(a) una volta passata in giudicato la sentenza che caduca gli effetti della graduatoria, la modificazione delle situazioni giuridiche realizzata dalla sentenza costitutiva si stabilizza e non può essere posta ulteriormente in discussione da pronunce successive che accertino la validità della stessa graduatoria, poiché il bene della vita che il candidato vincitore intende conservare è venuto definitivamente meno;

(b) il litisconsorzio necessario dei contro-interessati nei giudizi di volta in volta promossi dai candidati non vincitori ha la sola funzione di rendere opponibile nei loro riguardi la sentenza che regola i rapporti tra il ricorrente ed il Ministero;

(c) una volta che sia stata definitivamente annullata la graduatoria, l’estensione a tutti i vincitori delle conseguenze dell’annullamento, tramite riformulazione della graduatoria, è l’effetto dell’atto di adeguamento del Ministero alla sentenza passata in giudicato, qualificabile come atto gestorio di diritto privato del datore di lavoro;

(d) anche ritenendo identico l’oggetto dei due giudizi, con il conseguente contrasto pratico di giudicati, si deve parimenti riconoscere la “cedevolezza” del secondo giudicato, poiché i giudici del processo cronologicamente posteriore avrebbero dovuto definire la domanda in rito, rilevando – se del caso, anche d’ufficio – l’eccezione di litispendenza.

Enunciati questi argomenti e principi di diritto, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio.

3. Sentenza costitutiva e caducazione della graduatoria

In primo luogo, non convince che il baricentro della pronuncia sia la tipologia (costitutiva) della sentenza, poiché a parere di chi scrive la prospettiva di analisi dovrebbe essere quella dei limiti soggettivi di efficacia dell’accertamento, sui quali si ritornerà nel paragrafo successivo.

La tipicità dell’azione costitutiva (arg. ex art. 2908 c.c.) ed il dato che, in questo caso, la sentenza sia “causa” della modificazione giuridica richiesta dall’attore sono principi generali del tutto condivisibili, sebbene non risolutivi: nel caso di specie, il cuore della questione non è la tecnica di realizzazione dell’effetto giuridico (la caducazione della graduatoria), ma la struttura necessariamente unitaria del rapporto plurisoggettivo che si instaura tra i candidati.

Come atto di espressione della tutela dichiarativa, la sentenza costitutiva ha le funzioni accertative e gli effetti regolamentari caratteristici delle sentenze di mero accertamento e di condanna. La pronuncia detta la regola di condotta per il caso singolo, fissando il precetto regolatore del rapporto: il nesso tra i fatti e la norma generale ed astratta che ne prevede gli effetti viene definitivamente reciso, poiché dopo il passaggio in giudicato è la sentenza la fonte di disciplina del rapporto intersoggettivo.

La differenza tra le sentenze costitutive e di mero accertamento non si coglie, dunque, nello scopo ultimo, ma nella tecnica di produzione degli effetti: mentre le seconde risolvono uno stato di incertezza obiettiva in relazione al modo in cui si erano conformati i rapporti tra le parti prima del giudizio, le prime innovano la realtà giuridica, producendo l’effetto richiesto dall’attore.

Per il resto, in ambedue i casi la sentenza passata in giudicato dichiara l’esistenza di diritti, obblighi, poteri, doveri e/o facoltà, accertando il modo di essere del rapporto tra le parti nella sua interezza; in questa misura, entrambe le tipologie di sentenze esauriscono il bisogno di tutela del richiedente.

Ad ulteriore riprova di quanto si è osservato, in adesione ad una autorevole proposta dottrinale, anche la giurisprudenza di legittimità dell’ultimo decennio tende a riconoscere che, nel caso della tutela costitutiva, oggetto dell’accertamento giurisdizionale non sia soltanto l’esistenza del diritto potestativo giudiziale, esercitato dall’attore per attivare la sequenza procedimentale che culmina nell’emissione della sentenza, ma il rapporto giuridico per il quale vi è lite. Il diritto potestativo del richiedente tutela è strumentale al conseguimento dell’effetto cui aspira il richiedente tutela e, pertanto, esso esaurisce la sua funzione con la proposizione della domanda: oggetto della pronuncia non è l’esistenza del diritto potestativo giudiziale, che è presupposto della tutela, ma l’accertamento del modo di essere del rapporto tra le parti nella sua pienezza.

(Questa ricostruzione dell’oggetto della sentenza costitutiva si deve a S. Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, spec. 150 ss., 179 ss. e 190 ss., e, più di recente, è stata organicamente ribadita in Id., Diritto processuale civile, Torino, 2023, I, spec. 44 ss., 248 ss. e 436 ss.

Per l’impostazione contraria, che coglie l’oggetto della sentenza costitutiva nel dovere del giudice di realizzare o non realizzare il mutamento giuridico richiesto, a seconda che la domanda sia fondata o infondata, si rinvia al classico contributo di A. Attardi, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 475 ss., spec. 518 ss. e 531 ss.; nella prospettiva, anch’essa discorde in relazione all’ampia latitudine dell’oggetto del giudicato costitutivo delineata da Menchini, di C. Consolo, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. Parte I. Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 215 ss., spec. 261 ss., 269 ss. e 288 ss., la possibilità di una successione di vicende giurisdizionali differenti sullo stesso rapporto, “lungi dal risultare sempre e comunque nociva, può dare luogo ad una maggiore duttilità (…) dei rimedi di repressione delle patologie negoziali”.

A partire dal leading-case Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242-43, la proposta di Menchini riscuote oggi seguito nella giurisprudenza di legittimità, che tende ad ampliare l’oggetto del giudizio costitutivo per prevenire la moltiplicazione dei processi: in particolare, secondo l’orientamento inaugurato dalla sentenza citata, nelle azioni di annullamento, rescissione e risoluzione l’oggetto del giudizio non riguarda soltanto l’esistenza del diritto potestativo giudiziale azionato dal richiedente tutela, ma si estende anche agli elementi cardine del rapporto, vale a dire la non-nullità e la qualificazione del contratto che ne è fonte; di conseguenza, in questi casi, il giudice è sempre ammesso alla rilevazione officiosa di cause di nullità non prospettate dalle parti e, salvo la domanda sia stata rigettata in applicazione del principio della ragione più liquida, il giudicato preclude ogni ulteriore discussione su ipotetiche cause di nullità non accertate nel primo giudizio.

Evidentemente, l’assunto di partenza di questa giurisprudenza è che le azioni di annullamento, rescissione e risoluzione siano azioni costitutive: in dottrina, questi presupposti non sono però sempre pacifici, come si ricava dall’opposta ed originale ricostruzione di I. Pagni, Le azioni di impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998, spec. 197 ss., 305 ss. e 414 ss., secondo la quale si tratta invece di un complesso di azioni “meramente dichiarative” di un effetto già realizzato nei rapporti sostanziali dalla parte, titolare di un diritto potestativo di modificazione giuridica, ricavato dall’omologia strutturale del potere di azione rispetto a quello di eccezione.

Ritornando, in linea generale, alla tutela costitutiva, il riconoscimento dell’attitudine della sentenza costitutiva a produrre effetti giuridici innovativi è molto diffuso e, solo per alcuni riferimenti nella dottrina contemporanea, si rinvia ex multis a C. Consolo, op. cit., 249 ss.; S. Menchini, voce “Regiudicata civile”, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1997, 439 s.; S. Menchini-A. Motto, Art. 2909 – Cosa giudicata, in Aa. Vv., Materiali sulla cosa giudicata, S. Villata (a cura di), Lavis, 2017, spec. 58 ss.; A. Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, 191 ss. e, spec., 307, nota 226; R. Tiscini, Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva, in Riv. dir. proc., 2021, 1232.

Nell’attivare la sequenza di atti procedimentali diretti a confluire nella sentenza, l’esercizio del diritto potestativo giudiziale non è, pertanto, causa immediata della produzione dell’effetto giuridico: in questo, dunque, si coglie la distinzione con i poteri sostanziali di modificazione giuridica, i quali invece attribuiscono al titolare del potere la facoltà di realizzare direttamente l’effetto, che incide nell’altrui sfera giuridica, secondo lo schema norma-fatto-potere-effetto; per rilievi analitici, si rinvia nuovamente ad A. Motto, op. cit., spec. 34 ss., 39 ss., 111 e C. Consolo, op. cit., 253 ss.).

4. Una proposta per inquadrare la vicenda in esame tra i rapporti plurisoggettivi strutturalmente unitari: le esigenze di armonizzazione dell’accertamento reso sulla graduatoria comune ed i limiti soggettivi di efficacia della sentenza

Arrivando all’aspetto centrale di questo commento, il tratto distintivo del caso che ha impegnato la Corte consiste nella pluralità di posizioni soggettive individuali che ruotano intorno ad un rapporto strutturalmente e funzionalmente unitario. In evenienze come questa, il rapporto deve essere conservato nella sua unità anche nel momento dell’accertamento: se questo non accade, a venir meno è la strumentalità del processo, poiché le attribuzioni patrimoniali rese da sentenze contrastanti sono inconciliabili ed il risultato restituito al diritto sostanziale risulta abnorme.

Nell’attribuire beni della vita ad alcuni candidati e non ad altri, la graduatoria non può divenire oggetto di plurime valutazioni di validità confliggenti: l’oggetto dell’accertamento è un atto che produce effetti nei confronti di tutti i concorrenti e, affinché gli effetti possano prodursi, l’atto deve essere necessariamente univoco. Pertanto, se la graduatoria è valida, essa deve poter valere per tutti; se, invece, non è valida, la graduatoria non deve valere per nessuno.

Il punto diventa, allora, quello di comprendere in che modo conservare l’unitarietà del rapporto ai fini dell’accertamento. Per affrontare il problema, occorre interrogarsi sulla legittimazione ad agire in giudizio, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti delle controparti, il metodo di gestione dei più processi contestualmente pendenti e gli effetti della pronuncia conclusiva. In altre parole, occorre mettere a fuoco la dinamica processuale di un rapporto plurisoggettivo unitario.

Procedendo nell’ordine pocanzi prospettato, secondo la ricostruzione che si propone, occorre distinguere tra: (a) i candidati, risultati vincitori, che non avrebbero potuto partecipare alla selezione senza la clausola invalida; (b) i candidati, risultati vincitori, che avrebbero potuto partecipare alla selezione anche in mancanza della clausola; (c) i candidati non vincitori titolari del requisito di partecipazione alla procedura selettiva.

Orbene, i primi sono contro-interessati e litisconsorti necessari nel giudizio di annullamento della graduatoria, poiché una eventuale pronuncia di accoglimento produrrebbe effetti sfavorevoli nella loro sfera giuridica, determinando la perdita del bene della vita precedentemente conseguito tramite l’atto del quale è chiesta la caducazione.

I secondi, invece, non sono contro-interessati (e, pertanto, non vi è ragione di ritenerli litisconsorti necessari) perché, non avendo tratto beneficio dalla clausola, hanno ottenuto un bene della vita non incompatibile con la domanda, che rimarrebbe integro anche nell’eventualità di una sentenza di accoglimento.

I terzi, infine, certamente non sono litisconsorti necessari, poiché l’eventuale accoglimento della domanda non incide sfavorevolmente sulla loro sfera giuridica, ma, perlomeno nella misura in cui possano ottenere un risultato utile dalla riformulazione della graduatoria, hanno interesse ad agire.

In giurisprudenza, è dato acquisito che, nelle selezioni concorsuali, quando l’attore chieda di riformulare la graduatoria per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, trasferimenti, incremento dei livelli retributivi, etc.), vi è litisconsorzio necessario di tutti i contro-interessati, vale a dire di tutti i soggetti sulla cui sfera giuridica inciderebbero in via immediata e diretta gli effetti della sentenza di accoglimento e che, per questo, sono portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda. Nel caso in cui uno o più contro-interessati non siano stati fatti partecipare al giudizio, il giudice deve pertanto ordinare l’integrazione del contraddittorio (art. 102, 2° comma, c.p.c.) e, se è già stata pronunciata sentenza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di prime cure, tanto nel giudizio di appello (art. 354 c.p.c.) quanto davanti alla Corte di cassazione (art. 383, 3° comma, c.p.c.).

(Nella giurisprudenza di legittimità recente: Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2024, n. 8965, punto 5; Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2023, n. 27412, punto 5.1; Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31537, p.to 2.3; Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2021, n. 36356, p.to 2.3; Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12489, p.to 3.2; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2019, n. 30425, p.to 22; Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28766, punti 4, 5 e 10; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 988, p.to 3; nella giurisprudenza di merito: App. Milano, sez. lav., 2 marzo 2022, n. 142; Trib. Firenze, sez. lav., 19 dicembre 2021, n. 772; Trib. Ferrara, sez. lav., 31 dicembre 2020, n. 130; App. Catania, sez. lav., 14 settembre 2020, n. 533, punti 2 e 3; App. Genova, sez. lav., 25 marzo 2019, n. 77, tutte in dejure.it).

Chiarito questo primo aspetto, molti altri punti devono essere ancora approfonditi: i dati sui quali ragionare sono i seguenti.

Ai fini dell’introduzione del giudizio di impugnazione della graduatoria, certamente non è necessario che il diritto di azione venga esercitato congiuntamente da tutti i candidati esclusi che avrebbero interesse alla riformulazione della graduatoria. Benché il rapporto sia unitario nel suo insieme, ciascun candidato esprime una posizione soggettiva individuale, ben distinta dagli altri: nel contestare la legittimità della graduatoria, il candidato che agisce in giudizio non aspira al conseguimento di una utilità di gruppo, ma di un bene della vita proprio, con la peculiarità che l’attribuzione richiesta deve essere necessariamente coordinata con l’accertamento dei diritti degli altri partecipanti.

Proseguendo nel ragionamento, può essere dato pertanto per acquisito che la legittimazione ad agire in giudizio dei candidati non vincitori sia disgiuntiva. Questa consapevolezza ci porta direttamente alle questioni più intricate: se possono essere intraprese più iniziative giurisdizionali da diversi candidati, come coordinarne gli esiti? Qual è l’efficacia dei rispettivi accertamenti nei confronti dei candidati che non abbiano partecipato al giudizio?

Un primo punto fermo è che l’efficacia di una sentenza di rigetto passata in giudicato non può essere opposta al candidato che non abbia partecipato al giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata. Se, infatti, le prospettazioni dell’attore sull’invalidità della graduatoria non sono state accolte, il rigetto della domanda non può impedire agli altri candidati di agire a loro volta, avvalendosi della legittimazione disgiunta: se così non fosse, la forzatura del contraddittorio sarebbe ingiustificabile, poiché si imporrebbe l’esito di un dato accertamento anche ai soggetti che non siano stati posti nelle condizioni di partecipare al giudizio dal quale è scaturito. Pertanto, il rigetto della domanda lascia immutato il rapporto, ma la graduatoria rimane esposta a successive contestazioni di altri legittimati.

Non vale però il contrario. Se è vero che i candidati esclusi non sono litisconsorti necessari, occorre anche riconoscere che, una volta caducata la graduatoria con sentenza passata in giudicato, quegli effetti debbano valere per tutti. Proprio perché unica deve essere la fonte della disciplina impartita al rapporto, la graduatoria non può avere una validità ed una efficacia soggettivamente differenziata; inoltre, le esigenze di armonizzazione non urtano con il contraddittorio degli esclusi che non siano stati citati in giudizio, poiché in questo caso l’accertamento non è per loro sfavorevole.

A ben vedere, la differenziazione dell’efficacia soggettiva dell’accertamento secundum eventum litis, che in prima battuta potrebbe risultare intrinsecamente contraddittoria, non è una novità nel nostro ordinamento, poiché essa consente di offrire un bilanciamento complessivo soddisfacente.

Si pensi all’art. 2377, 7° comma, c.c. Nel caso di impugnazione di delibera assembleare, la legittimazione ad agire è disgiuntiva (art. 2377, 3° comma, c.c.) e non vi è litisconsorzio necessario degli altri soci: se, però, la delibera viene annullata, l’annullamento ha effetto nei confronti di tutti i soci, compresi quelli che non abbiano partecipato al giudizio, poiché la delibera non può essere caducata per alcuni e rimanere contestualmente vincolante per gli altri. Leggendo la norma al contrario, considerato che il regime ad efficacia “estesa” dell’accertamento è previsto soltanto per il caso dell’annullamento, nell’ipotesi di rigetto della domanda si riespandono le regole generali: l’accertamento di validità ed efficacia della delibera non vincola gli altri soci, che potranno pertanto agire in giudizio autonomamente per ottenerne la caducazione, nella consapevolezza che, in tal caso, gli effetti dell’annullamento varranno per tutti.

In una logica simile, in materia di obbligazioni solidali, l’art. 1306, 1° comma, c.c. stabilisce che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri debitori che non abbiano partecipato al giudizio. Il secondo comma, in contraddizione soltanto apparente, sancisce invece l’opponibilità della sentenza da parte dei debitori esclusi nei confronti del comune creditore. Ancora una volta ci confrontiamo con una forma di inefficacia della sentenza unilaterale e non biunivoca. La spiegazione è la seguente: se è vero che la sentenza di accoglimento non può essere opposta al condebitore in solido che non abbia partecipato giudizio, non vale l’inverso; il condebitore non citato nel primo giudizio deve poter opporre gli effetti della sentenza di rigetto (per lui favorevole) al creditore, nel caso in cui quest’ultimo reiteri la sua iniziativa giurisdizionale, perché il creditore ha partecipato al primo giudizio ed è vincolato al relativo giudicato.

La differenza tra gli artt. 2377, 7° comma, e 1306, 2° comma, c.c. sta, pertanto, soltanto nella tecnica di produzione dell’effetto: per la prima norma, l’efficacia della sentenza di annullamento della delibera vale automaticamente per tutti; per la seconda, invece, l’efficacia (favorevole) della sentenza di rigetto può essere sfruttata dal condebitore a patto che egli ne manifesti la volontà.

Nel caso che ci impegna, la soluzione preferibile è la prima: come la deliberazione assembleare, anche la graduatoria è l’atto che regolamenta unitariamente il rapporto tra le parti e, di conseguenza, quando essa viene caducata, la sentenza di annullamento deve essere efficace automaticamente per tutti.

Per completare l’analisi, occorre adesso affrontare l’ultimo problema. Proprio perché la legittimazione è disgiuntiva, è necessario chiarire che cosa accada quando, come nel caso affrontato dalla Corte, più azioni vengono proposte separatamente da diversi soggetti legittimati: è tollerabile la pendenza contestuale di più processi di impugnazione della comune graduatoria o, al contrario, si rende necessaria una riconduzione dei plurimi processi ad unità?

Ancora una volta, a soccorrere è la struttura unitaria del rapporto plurisoggettivo. Se più processi pendono contestualmente, l’esigenza di accertare la validità della graduatoria in modo unitario si impone, poiché soltanto il processo simultaneo può assicurare che sia evitato il rischio di giudicati contrastanti.

Nella stessa logica, l’art. 2378, 5° comma, c.c. coordina le diverse impugnazioni relative alla medesima delibera assembleare, stabilendo che, anche se le azioni siano state proposte separatamente, l’istruzione delle diverse cause deve essere unitaria e confluire in un’unica sentenza.

Il simultaneus processus è, pertanto, l’unica via per contemperare la legittimazione disgiuntiva ad agire in giudizio con le esigenze di uniformità dell’accertamento (per approfondimenti dogmatici sul litisconsorzio “unitario” e le regole sui limiti soggettivi di efficacia dell’accertamento, con articolata analisi della conformazione dei rapporti plurisoggettivi nei casi di impugnazione di delibere assembleari e nei giudizi di accertamento di un credito o di un debito comune, si rinvia a S. Menchini, Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti, I, Milano, 1993, spec. 409 ss., 455 ss., 494 ss., 587 ss. e 653 ss.; nella manualistica, cfr., fra gli altri, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, XI ed., Milano, 2021, 174 ss. e 320 ss., e S. Menchini, Diritto processuale civile, cit., 455 ss.).

5. La scissione in rapporti bilaterali ricorrente/amministrazione realizzata dalla Corte e l’efficacia dei relativi accertamenti nei confronti degli altri candidati

L’esigenza di un accertamento armonico emerge anche nella riflessione della Corte, sebbene le pronunce in commento realizzino una certa complicazione concettuale nella parte in cui scindono le posizioni soggettive individuali in relazione all’efficacia dell’accertamento sulla validità della graduatoria. La Corte ritiene che, con l’impugnazione della graduatoria, si crei un rapporto processuale bilaterale tra l’attore e l’amministrazione interessata: l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati ha, pertanto, la sola funzione di rendere efficace anche verso di essi la statuizione sul rapporto specificamente instauratosi tra l’attore e l’amministrazione convenuta.

Posto che questo modo di argomentare può funzionare nel caso in cui la domanda sia stata rigettata, il limite del metodo proposto emerge con evidenza nell’ipotesi dell’accoglimento: se la graduatoria diviene inefficace, come estendere gli effetti dell’accertamento anche a tutti gli altri candidati? E, più in generale, se in virtù della legittimazione disgiuntiva sono stati introdotti più giudizi diversi riguardanti la comune graduatoria, come riportarli ad unità?

La Corte fornisce una risposta muovendo dall’assunto che, in casi come questi, vi siano “due liti, con domande diverse, ma inerenti alla medesima questione giuridica”. Questo rilievo, però, non convince, poiché quel che accomuna le più domande non è una “questione”, ma la loro appartenenza ad un rapporto unitario, al cui interno si inseriscono le situazioni giuridiche di tutti i soggetti coinvolti.

La frantumazione dell’unitarietà del rapporto sostanziale, provocata dall’instaurazione di una catena di rapporti processuali bilaterali attore/P.A., rischia di generare risvolti contraddittori. Ne è consapevole anche la Corte, che per recuperare l’univocità dell’accertamento ritiene che, nel caso in cui la graduatoria sia stata annullata, sia il successivo atto ministeriale di riformulazione della graduatoria a adeguare gli effetti della modificazione giuridica, estendendola a tutte le altre parti.

Pertanto, secondo la Corte: (i) se la singola domanda viene rigettata, la pronuncia non ha effetti preclusivi verso gli altri soggetti legittimati, che potranno agire a loro volta in giudizio; (ii) se la domanda viene accolta, la caducazione della graduatoria deve riguardare tutti; (iii) questa estensione erga omnes non è un effetto della sentenza, che riguarda il solo rapporto processuale tra l’attore e l’amministrazione convenuta, ma del successivo atto di adeguamento ministeriale.

6. Una riflessione conclusiva sull’eccezione di litispendenza

L’ultima riflessione da compiere riguarda un argomento conclusivo riportato nelle pronunce che si commentano. Secondo la Corte, anche riconoscendo che tra i più giudizi proposti disgiuntivamente intercorra una relazione di identità – in luogo della connessione per una “questione giuridica comune”, per la quale invece, come si è appena detto, queste sentenze propendono – dovrebbe essere escluso a maggior ragione il rischio di un contrasto pratico di giudicati.

La spiegazione è ricavata dal principio generale secondo cui, nei casi di litispendenza, il secondo processo deve essere definito in rito: sviluppandolo ulteriormente, la Corte sostiene che, nel caso in cui la litispendenza non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, di un “secondo” giudicato di merito tecnicamente non potrebbe mai parlarsi, poiché l’esistenza del presupposto processuale negativo della litispendenza impedirebbe alla seconda sentenza, pur formalmente passata in giudicato, di acquisire gli effetti dell’art. 2909 c.c.

Questo passaggio suscita perplessità, per numerose ragioni.

In primo luogo, stando alla lettera dell’art. 39 c.p.c., la litispendenza è rilevabile in ogni stato e grado del processo: leggendo la norma al contrario, si ricava che la litispendenza non possa però essere più rilevata una volta che la sentenza abbia raggiunto la condizione del giudicato formale.

Questa indicazione normativa è coerente con il regime generale delle nullità “extra-formali”: il difetto di una condizione dell’azione o la mancata integrazione di un presupposto processuale possono essere rilevati in ogni stato e grado del giudizio, ma non oltre la dimensione del giudizio in corso, salve più restrittive previsioni del legislatore.

Tra gli esempi: l’art. 37 c.p.c. per il difetto relativo di giurisdizione, rilevabile entro la conclusione del giudizio di primo grado; gli artt. 38 e 167 c.p.c. per la rilevazione dell’incompetenza entro e non oltre il deposito tempestivo della comparsa di risposta; l’art. 819-ter c.p.c. per l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della stipulazione di una convenzione arbitrale, che deve essere proposta nella comparsa di risposta (sebbene il tema ecceda gli scopi di questa nota, occorre dare atto della consolidata tendenza della giurisprudenza di legittimità a “riscrivere interpretativamente” i tempi di formulazione delle eccezioni di rito, che vengono centellinati al giudizio di primo grado, con la sola esclusione dei presupposti processuali “fondanti”, individuati nella corretta instaurazione del contraddittorio, nella capacità processuale e nell’esistenza di un precedente giudicato: in tutti gli altri casi, la sentenza di merito di prime cure esprimerebbe una “implicita” asseverazione del giudice riguardo la corretta integrazione dei presupposti processuali, che si stabilizzerebbe con la sedimentazione del giudicato interno per acquiescenza sul “capo” di sentenza implicito non impugnato; per i riferimenti giurisprudenziali essenziali, Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248, p.to 4.2; Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260, spec. p.to 10.3, 10.4 e 11; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2021, n. 6762, p.to 2.18).

Se, dunque, come usualmente si insegna con efficace espressione atecnica, il giudicato “sana” le nullità extra-formali, le uniche ipotesi di vizi opponibili anche contro il giudicato – o che, più esattamente, impediscono lo stesso formarsi del giudicato – sono i casi di inesistenza della sentenza, uno codificato (mancata sottoscrizione della sentenza: art. 161, 2° comma, c.p.c.) ed altri ricavati interpretativamente, come ad esempio la sottoscrizione della sentenza da parte di magistrato già trasferito o collocato a riposo, la sentenza resa nei confronti di soggetto inesistente o già deceduto prima della notificazione dell’atto introduttivo, la pretermissione di un litisconsorte necessario.

È, però, certo che, tra le fattispecie di inesistenza, non rientrino i casi di sentenze pronunciate in difetto di un presupposto processuale “positivo” (giurisdizione, competenza, regolare costituzione del giudice, capacità processuale, rappresentanza tecnica) o di una condizione dell’azione (legittimazione ad agire, interesse ad agire) e, specularmente, neppure le sentenze pronunciate in presenza di un presupposto processuale “negativo” (litispendenza, precedente giudicato).

Ulteriore riprova di quanto osservato è che il contrasto pratico tra giudicati, che in altri passaggi delle sentenze in commento viene riconosciuto e proposto di risolvere a favore della sentenza posteriore, è una peculiare condizione di contraddizione tra due accertamenti vertenti su oggetti del giudizio identici che si crea proprio perché la litispendenza (o, se la prima sentenza è già passata in giudicato, l’eccezione di giudicato) non è stata rilevata nel secondo giudizio e, di conseguenza, i meccanismi di prevenzione del contrasto non hanno funzionato.

Pertanto, non è condivisibile ritenere che, nel secondo processo, non si formi mai un giudicato di merito: se nel secondo processo non viene rilevata la litispendenza, la sentenza di merito acquista gli effetti del giudicato; analogamente, se il primo processo è già stato definito con sentenza passata in giudicato mentre il secondo è ancora in corso, la mancata rilevazione dell’eccezione di giudicato porterà allo stesso modo ad una seconda decisione corredata degli stessi effetti. In tutte queste ipotesi, se il contenuto delle due sentenze non è armonizzato, la disfunzione processuale non genera soltanto una diseconomia associabile alla duplicazione degli accertamenti, ma provoca un contrasto pratico di giudicati, che tradizionalmente viene risolto a favore del giudicato posteriore nel tempo, in applicazione dell’art. 15 delle preleggi.

Angelo Raffaele Mingolla, dottore di ricerca in diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Pisa

Visualizza i documenti: Cass., 2 agosto 2025, n. 22277; Cass., 22 agosto 2025, n. 23720

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