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Ferie non godute nella P.A. e indennità sostitutiva: quando spetta anche se la cessazione dipende dal lavoratore

21 Settembre 2025|

L’argomento affrontato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.  20444 del 21 luglio 2025, è stato oggetto di vari approfondimenti su questa www.rivistalabor.it.

Posso citare, ex multis: D. Serra, Sulla monetizzazione delle ferie del dirigente della Pubblica amministrazione, in www.rivistalabor.it, aggiornamenti, 31 marzo 2025; N. Niglio, Sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, ivi, aggiornamenti, 5 giugno 2024; D. Serra, Sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute per i dipendenti pubblici, ivi, aggiornamenti, 1° dicembre 2023.

A tutti questi contributi si rinvia, anche per ulteriori riferimenti.

1) I fatti di causa essenziali

Una dirigente a tempo determinato presso un Comune vedeva revocato l’incarico per “lesione del vincolo fiduciario”, con delibera del 14‑15 marzo 2013, comunicata il 26 marzo 2013. La lavoratrice agiva per il pagamento di voci retributive asseritamente rimaste inevase, ivi compresa l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda per alcune poste (tra cui quota di tredicesima e parte di altre spettanze). La Corte d’appello negava, per quanto qui interessa, l’indennità sostitutiva delle ferie, sul rilievo che la dipendente avrebbe potuto fruirne tra la data in cui ebbe contezza della prossima cessazione (14 marzo) e la successiva comunicazione formale (26 marzo). La lavoratrice ricorreva in Cassazione.

2) Le questioni giuridiche

Il primo motivo di ricorso investe direttamente il tema delle ferie non godute e della relativa monetizzazione nel pubblico impiego, con riferimento:

  • al divieto legale di monetizzazione nel settore pubblico (art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012);
  • ai limiti costituzionali e sovranazionali a tale divieto, quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore;
  • alla correttezza del criterio adottato dalla Corte territoriale (la pretesa “finestra” di pochi giorni prima della comunicazione formale) per escludere l’indennità.

Un ulteriore motivo censura la qualificazione svolta in appello della pretesa come nuova domanda risarcitoria, mentre – secondo la ricorrente – era stata specificamente riproposta la domanda retributiva diretta all’indennità sostitutiva.

3) La motivazione della Cassazione

3.1) Quadro normativo e lettura costituzionale

La Corte richiama l’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, applicabile «anche in caso di cessazione […] per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età»), ma ribadisce che tale disposizione va letta alla luce di Corte cost., 6 maggio 2016, n. 95, la quale ha escluso l’illegittimità costituzionale a condizione che la perdita della monetizzazione non si applichi quando il mancato godimento sia incolpevole, ossia non imputabile al lavoratore (non solo per ragioni patologiche, ma anche in presenza di ostacoli organizzativi o gestionali tali da impedirne l’effettiva fruizione).

3.2) Principi eurounitari sull’effettività del diritto alle ferie

Il Collegio valorizza, quindi, i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea, 18 gennaio 2024 (decisione richiamata in motivazione, punto 48): il datore di lavoro deve mettere il dipendente in condizione di esercitare il diritto alle ferie in modo effettivo, anche mediante informazione adeguata e specifico invito a fruirne; solo se tali adempimenti siano provati, la successiva inerzia del lavoratore può qualificarsi come inerzia “qualificata” idonea ad escludere l’indennità sostitutiva. Tale regola – precisa la CGUE – vale anche quando la cessazione dipenda dal lavoratore (ad es. dimissioni): il nodo resta l’adempimento proattivo datoriale nell’assicurare la fruizione.

3.3) Applicazione al caso concreto e superamento dell’argomento temporale

Muovendo da tali premesse, la Cassazione non condivide il criterio seguito dalla Corte d’appello (la breve finestra temporale fra conoscenza di fatto della cessazione e formale comunicazione), perché irrilevante se isolato dal presupposto decisivo: la prova che l’amministrazione abbia in concreto informato ed invitato la dipendente a consumare le ferie residue, in tempo utile e con modalità idonee a garantirne l’effettivo godimento. In assenza di tale prova, l’indennità sostitutiva non può essere negata.

3.4) Ulteriore conferma di sistema

A sostegno, la Corte richiama Cass. 19659/2023: negare tout court la monetizzazione delle ferie dell’ultimo anno, in ragione della cessazione, rischierebbe di tradursi in una sanzione ulteriore e non tipizzata a carico del dipendente, aggiuntiva rispetto all’effetto della perdita del posto (quando la cessazione dipenda dal lavoratore), in contrasto con i principi dell’ordinamento.

3.5) Sulla (pretesa) novità della domanda

La Cassazione accoglie anche la censura sulla qualificazione della domanda: la Corte territoriale ha indebitamente ritenuto “nuova” una pretesa risarcitoria, mentre dagli atti emergeva che la lavoratrice aveva specificamente riproposto in appello la domanda retributiva diretta all’indennità sostitutiva delle ferie. Anche sotto tale profilo la decisione impugnata non regge.

4) Principio ricavabile

Dalla motivazione si ricava il seguente nucleo precettivo: nel pubblico impiego il divieto di monetizzazione delle ferie (art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012) non opera quando il mancato godimento non è imputabile al lavoratore; in particolare, spetta l’indennità se il datore non prova di aver informato espressamente e invitato il dipendente a fruirne per tempo, in modo da assicurare un godimento effettivo, secondo i canoni eurounitari (CGUE, 6 novembre 2028, Max Planck, ha ritenuto che le fonti eurounitarie ostino a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo – in condizione di esercitare questo diritto , con regola che vale, ha precisato Corte di giustizia 18 gennaio 2024, anche nel caso in cui il rapporto si interrompa per dimissioni del lavoratore) e come richiesto dalla lettura costituzionalmente orientata (Corte cost., n. 95/2016). Questa conclusione non muta se la cessazione dipenda da fatto del lavoratore; e, comunque, va evitata la trasformazione del mancato pagamento in una sanzione aggiuntiva (Cass. 19659/2023).

5) Decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di indennità sostitutiva delle ferie alla luce dei principi sopra indicati, verificando in concreto l’adempimento (o meno) degli oneri informativi e di invito gravanti sull’amministrazione.

Questi i precedenti espressamente richiamati nella motivazione:

  • Corte costituzionale, 6 maggio 2016, n. 95 (lettura costituzionalmente orientata del divieto di monetizzazione nel pubblico impiego).
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, 18 gennaio 2024, con specifico riferimento al punto 48 (onere datoriale di informazione/invito; “inerzia qualificata” del lavoratore; applicabilità anche in caso di cessazione per iniziativa del lavoratore);
  • Cass., 4 luglio 2023, n. 19659 (divieto di effetti sanzionatori atipici mediante negazione della monetizzazione).

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 luglio 2025, n. 20444

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