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Per la Cassazione la sentenza sulle differenze retributive non interrompe la prescrizione dei contributi

15 Luglio 2025|

In che misura un accertamento giudiziale di inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, ha incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori?

Un chiarimento lo ha recentemente reso la sezione lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025.

Nella fattispecie scrutinata la Corte d’appello di Palermo aveva ritenuto che le sentenze emesse nei giudizi promossi dai lavoratori nei confronti del solo datore di lavoro, finalizzate all’accertamento del diritto a percepire differenze retributive, potessero costituire fatti interruttivi del termine di prescrizione del credito contributivo vantato dall’Inps.

Ad avviso della Corte territoriale, tali pronunce inciderebbero sul decorso della prescrizione, determinando un nuovo dies a quo per l’esercizio del diritto dell’ente previdenziale al recupero dei contributi e dei relativi accessori.

In riforma della decisione di prime cure e in parziale accoglimento del ricorso in opposizione ad avviso di addebito, il collegio d’appello del merito aveva dichiarato prescritto il credito dell’Inps, nei confronti del datore di lavoro, solo in relazione ad una posizione lavorativa e per un limitato arco temporale, confermando per il resto la sottostante decisione che, sul punto, aveva respinto l’opposizione avverso l’avviso di addebito, avente ad oggetto sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora su contributi dovuti per differenze di retribuzione, riconosciute in favore di alcuni lavoratori, con pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto ad un superiore inquadramento.

Nel dettaglio, i crediti oggetto dell’avviso (sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora) partecipano del medesimo regime prescrizionale del credito (contributi) cui accedono e, quindi, ad essi va applicata la prescrizione quinquennale che, nella specie, non era maturata poiché il diritto dell’Inps al versamento della maggiorazione contributiva e delle correlate sanzioni poteva essere esercitato solo dalla “data di pubblicazione delle sentenze che, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni lavoratori… avevano condannato (l’….) al pagamento di diversificate somme a titolo di differenze retributive e TFR”.

Affidandolo a tre motivi la società (avente socio unico un comune siciliano) ha proposto ricorso per cassazione.

Il collegio di legittimità ha ritenuto fondato il primo e, assorbiti gli altri due, ha cassato l’impugnata sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio di merito.

Con il motivo accolto la società ricorrente censurava la violazione dell’art. 3, co. 9, della legge n. 335/1995 per errato calcolo del termine di prescrizione, evidenziando l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte distrettuale aveva attribuito valenza interruttiva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, alla pubblicazione delle sentenze di accertamento del diritto alle differenze retributive, rese tra i lavoratori e il datore di lavoro (con l’Inps che era rimasto estraneo al giudizio relativo al credito retributivo).

In altre parole, la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo, ai fini del decorso della prescrizione dell’obbligazione contributiva, alle sentenze che avevano accertato il diritto dei lavoratori alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, attribuendo alle medesime efficacia interruttiva del termine di prescrizione del diritto alla maggiore contribuzione.

Per l’ordinanza in commento la statuizione è errata, in primis perché, come in numerose occasioni chiarito in sede di legittimità, l’obbligo retributivo e quello contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti.

A ben vedere, infatti, i contributi sono parametrati alla retribuzione spettante e non a quella che, in concreto, il datore di lavoro abbia eventualmente riconosciuto, nel più ampio contesto del cd. principio del minimale contributivo (cfr., ex multis, Cass. n. 21371/2018).

Del resto, il sistema di prelievo contributivo fa perno sulla nozione di retribuzione “dovuta”, la cui base normativa è da rinvenirsi nelle varie disposizioni succedutesi nel tempo sulla nozione di retribuzione contributiva: art. 12  della legge n. 153/1969, come interpretato sin dalla sua originaria formulazione dalla Corte di Cassazione (e, in precedenza, art. 17  della legge n. 218/1952  e s.m.i.); inoltre, art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983 e art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modifiche, nella legge n. 389/1989 , ed espressamente menzionato, con valore ricognitivo, dall’art. 6  del d.lgs. n. 314/1997).

Orbene, ad avviso dell’ordinanza in commento è da ciò che, del tutto coerentemente, deriva che il termine di prescrizione del diritto di credito ai contributi -ed altresì del diritto alle somme accessorie, funzionalmente connesse al ritardato pagamento dei primi (cfr. Cass., sez. un., n. 5076/2015; Cass. n. 16262/2018 )- “decorre dallo stesso momento in cui è dovuta la prestazione retributiva nella sua interezza, anche se di fatto non corrisposta.“

Naturale corollario di queste considerazioni è che l’accertamento giudiziale dell’inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori.

Nella fattispecie scrutinata, la Corte distrettuale ha, invece, preso in considerazione, quali fatti interruttivi della prescrizione dei contributi, le pronunce rese nei giudizi promossi dai lavoratori, nei confronti del (solo) datore di lavoro, per l’accertamento del diritto al maggior credito retributivo, incorrendo così all’evidenza nei denunciati errori di diritto.

Da qui il pronunciato principio di diritto, al quale dovrà attendersi l corte di merito del rinvio “Gli atti interruttivi della prescrizione devono provenire dal creditore o, al più, dal debitore. Il lavoratore non è né creditore, in senso stretto, dei contributi, né debitore degli stessi. Pertanto, alcun rilievo interruttivo, rispetto ai contributi e ai suoi accessori, ha l’azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore per l’accertamento del diritto a differenze retributive e, tanto meno, la pronuncia che accerta il diritto alle stesse.”

Nell’ordinanza in commento la Suprema corte ha ricordato che l’obbligazione retributiva e quella contributiva, pur traendo origine entrambe dall’instaurazione del rapporto di lavoro, sono giuridicamente autonome e distinte: l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all’ente previdenziale sorge a prescindere dall’effettivo adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore (id est, l’obbligo contributivo sussiste anche qualora il datore abbia omesso in tutto o in parte il pagamento delle retribuzioni, oppure il lavoratore abbia rinunciato ai relativi diritti).

Relativamente all’incidenza dell’accertamento giudiziale sull’andamento della prescrizione

la Corte di cassazione chiarisce che, anche se una sentenza riconosce successivamente il diritto del lavoratore a percepire differenze retributive (ad esempio, per un superiore inquadramento), tale accertamento non interrompe né sospende il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio del diritto contributivo da parte dell’ente previdenziale, il quale resta ancorato al momento in cui la prestazione retributiva era originariamente dovuta.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 30 maggio 2025, n. 14548

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