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Il patto di prova non sottoscritto e la retroattività negata del licenziamento ad nutum

6 Giugno 2025|

1. Premessa

Con l’ordinanza n. 8849 del 3 aprile 2025, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di una questione centrale nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato: la validità del patto di prova e la sua efficacia rispetto alla possibilità di recesso ad nutum del datore di lavoro. Il caso affrontato offre l’occasione per riflettere su tre temi di particolare rilievo: la forma ad substantiam del patto di prova, la retroattività del perfezionamento contrattuale mediante produzione giudiziale, e l’effettiva configurazione del rapporto lavorativo ai fini della tutela reale o obbligatoria.

2. Il caso concreto

Il lavoratore, licenziato da una Spa per giustificato motivo oggettivo nel 2016, impugnava il recesso sostenendo che il vero datore di lavoro fosse una Srl, per la quale aveva effettivamente prestato la propria attività. Il Tribunale di Catania, dapprima, aveva ritenuto invalide le dimissioni da quest’ultima azienda (ritenute abusive e firmate in bianco) e aveva disposto la reintegra, poi convertita in indennità a seguito di opzione del lavoratore. La Corte d’Appello, in riforma integrale, aveva ritenuto che il rapporto con la Spa si fosse validamente interrotto nel dicembre 2014 per effetto della cessazione durante il periodo di prova, richiamando un presunto patto di prova sottoscritto successivamente. La Cassazione ha cassato tale pronuncia.

3. I profili giuridici decisivi

3.1. La forma scritta del patto di prova: requisito ad substantiam

La Corte ribadisce un orientamento consolidato: il patto di prova deve essere validamente sottoscritto da entrambe le parti prima dell’inizio dell’esecuzione del rapporto di lavoro, costituendo requisito di validità ex art. 2096 c.c. La mancata sottoscrizione della datrice di lavoro al momento dell’assunzione rende il patto nullo, non sanabile mediante produzione in giudizio successiva, come affermato anche in Cass. n. 21758/2010 e Cass. n. 1525/2018.

In questi termini, segnatamente e con riferimento al caso specifico, la Corte afferma che «non può ammettersi la successiva documentazione della clausola mediante sottoscrizione tardiva, pena la convalida di un atto nullo con sostanziale diminuzione delle garanzie per il lavoratore».

Sul punto specifico, v. F. Avanzi, Patto di prova nullo e licenziamento, quale tutela? Brevi note a seguito della sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, in www.rivistalabor, aggiornamenti, 25 novembre 2024; R. Maurelli, Nullità del patto di prova e recesso nell’area di tutela del D.lgs. n. 23/15, ivi, 20 settembre 2023.

3.2. Il recesso ad nutum nel periodo di prova: limiti e presupposti

Secondo giurisprudenza costante, il licenziamento nel periodo di prova è libero anche nella forma, in virtù dell’art. 10 della L. n. 604/1966, come confermato da Cass. n. 10834/2000 e dalla Corte Costituzionale n. 541/2000. Tuttavia, ciò presuppone l’esistenza valida del patto di prova.

In sua assenza, il rapporto è a tempo indeterminato sin dall’origine, ed è quindi assoggettato a tutte le garanzie in tema di licenziamento, inclusa l’applicazione della L. n. 92/2012 (Legge Fornero), se rientrante nel relativo ambito temporale e dimensionale.

3.3. La retroattività del patto per facta concludentia e la funzione della prova documentale

La Cassazione esclude con chiarezza la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla sottoscrizione giudiziale tardiva del patto, anche in presenza di elementi “concludenti” quali:

– sottoscrizione della busta paga,

– accettazione del TFR,

– sottoscrizione di un nuovo contratto con altra società.

Tali elementi, pur potendo dimostrare la cessazione del rapporto, non suppliscono all’assenza di una forma valida del patto di prova.

4. Questioni ancora aperte e profili critici

 4.1. Il rischio di manipolazione contrattuale

La decisione richiama implicitamente la funzione garantistica della forma scritta ad substantiam: impedire che i datori di lavoro possano retrodatare o manipolare unilateralmente i termini della prova per sfuggire alla disciplina imperativa sul licenziamento.

4.2. L’inammissibilità del novum in appello

Il lavoratore aveva denunciato che l’eccezione sul patto di prova fosse un novum introdotto per la prima volta in appello. La Cassazione rigetta tale doglianza per carenza di specificità. Tuttavia, resta aperta una riflessione sulla necessità di maggiore rigore processuale nel controllo delle eccezioni nuove nei giudizi di secondo grado, soprattutto in ambito lavoristico dove il riequilibrio tra le parti è delicato.

4.3. Il profilo delle dimissioni

Pur non decidendo su questo punto, la Corte segnala che la validità delle dimissioni del 2014 resta impregiudicata. Questo rimanda all’importanza delle forme di garanzia introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e, ratione temporis, dall’art. 4 della L. 92/2012.

5. Considerazioni finali

La sentenza n. 8849/2025 si colloca nel solco di una giurisprudenza coerente che tutela la certezza contrattuale e il diritto del lavoratore alla forma garantita, con importanti ricadute:

– sul piano sostanziale, riafferma la necessità di atti chiari e validamente formati per derogare alla disciplina ordinaria dei licenziamenti;

– sul piano processuale, richiama i difensori alla puntuale allegazione e trascrizione delle eccezioni in sede di legittimità.

Si tratta di una decisione che rafforza il principio per cui la libertà negoziale non può mai tradursi in arbitrio gestionale, soprattutto quando si incide su diritti fondamentali della persona, come il diritto al lavoro.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 aprile 2025, n. 8849

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