Anticipo del TFR nella busta paga mensile
3 Giugno 2025|1. Premessa
La questione della natura giuridica delle somme erogate mensilmente dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e la conseguente obbligazione contributiva è al centro della pronuncia della Suprema Corte. La sentenza in commento, Cass. n. 13525 del 20 maggio 2025, offre importanti chiarimenti sui limiti dell’autonomia negoziale privata nel derogare alla disciplina legale dell’anticipazione del t.f.r., così come regolata dall’art. 2120 del codice civile. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ulteriormente delineato la posizione istituzionale su tale prassi, confermando la linea rigorosa espressa dalla giurisprudenza.
2. I Fatti
La vicenda processuale trae origine da un verbale di accertamento con cui l’I.N.P.S. aveva contestato alla società Alfa S.p.A. l’omesso versamento di contributi previdenziali su somme corrisposte mensilmente ai propri dipendenti a titolo di anticipazione del t.f.r., nel periodo compreso tra ottobre 2013 e febbraio 2015. Tali anticipazioni erano state erogate sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro individuale.
La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dato ragione alla società, ritenendo legittima la prassi dell’anticipazione mensile quale condizione di maggior favore per i lavoratori, ammessa dall’autonomia negoziale privata ai sensi dell’art. 2120 c.c., richiamando anche un precedente della Corte di cassazione (sentenza n. 4133/07). Avverso tale decisione, l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. È da notare che la prassi dell’anticipo mensile del t.f.r. in busta paga era stata oggetto di un regime sperimentale, introdotto dalla L. n. 190/2014, limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La vicenda in esame si colloca parzialmente al di fuori e prima di tale periodo transitorio.
3. La decisione
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’I.N.P.S., concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 153/1969 e 2120 c.c. La Corte ha statuito che l’anticipazione del TFR corrisposta in modo mensile e continuativo, senza alcuna specifica causale giustificativa, non può essere considerata una legittima modalità di anticipazione del t.f.r., neppure in forza di pattuizioni individuali più favorevoli. La Corte ha ribadito che lo schema legale dell’anticipazione del t.f.r. (art. 2120 c.c.) è ancorato a presupposti precisi:
– la necessità di causali tipiche per la richiesta di anticipazione;
– la regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
– un importo massimo di anticipazione (fino al 70% del t.f.r. maturato);
– un requisito minimo di anzianità di servizio del lavoratore (almeno 8 anni);
– limiti percentuali massimi di richieste che il datore di lavoro è tenuto a soddisfare annualmente (10% degli aventi diritto e comunque il 4% del numero totale dei dipendenti).
La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. consenta a patti individuali o collettivi di stabilire condizioni di maggior favore, queste possono ampliare i limiti fissati dalla legge (ad esempio, prevedendo causali ulteriori o importi superiori al 70%), ma non possono “snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.”.
Il precedente richiamato dalla Corte d’Appello (Cass. n. 4133/07) aveva infatti ammesso l’anticipazione per ragioni diverse da quelle legali, ma non aveva avallato la possibilità di un’erogazione mensile e svincolata da qualsiasi causale. Un’anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile in busta paga, priva di specifica causale, perde la sua funzione di erogazione una tantum per far fronte a esigenze eccezionali e contrasta con la regola generale dell’accantonamento mensile del t.f.r.
Tale modalità trasforma di fatto l’anticipazione in una componente ordinaria della retribuzione, che, come tale, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso proposti dall’I.N.P.S. sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo.
4. Osservazioni conclusive
La pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 13525/2025 ribadisce un principio cardine: l’autonomia negoziale, pur riconosciuta, non può spingersi fino a stravolgere la natura e la funzione degli istituti giuslavoristici, quale è il trattamento di fine rapporto.
Il t.f.r., infatti, costituisce una forma di retribuzione differita con finalità anche previdenziale, distinta dagli elementi correnti della retribuzione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 616 del 3 aprile 2025(che, per completezza di riferimenti, qui si allega), ha precisato la propria posizione, allineandosi a tale interpretazione. L’Ispettorato sottolinea che l’anticipazione mensile del rateo di t.f.r. in busta paga, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. o del regime sperimentale della L. n. 190/2014, è da considerarsi illegittima.
Anche le “condizioni di miglior favore” introdotte da contratti collettivi o patti individuali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2120 c.c., devono riguardare un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero e automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Quest’ultima operazione, infatti, costituirebbe una semplice integrazione retributiva, con conseguenti ricadute sul piano contributivo, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021. Tale prassi contrasta con la ratio stessa dell’istituto del t.f.r., concepito per assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. La decisione della Suprema Corte e i chiarimenti dell’INL evidenziano come qualsiasi erogazione a titolo di anticipo del t.f.r. che si discosti significativamente dai requisiti legali rischi la riqualificazione in retribuzione ordinaria. Ciò comporta rilevanti conseguenze per i datori di lavoro in termini di corretto adempimento degli obblighi contributivi.
In particolare, l’INL ha specificato che, qualora il personale ispettivo riscontri ipotesi di anticipazione mensile illegittima del t.f.r., dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di t.f.r. illecitamente anticipate, attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 124 del 2004. Viene inoltre ricordato che, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, vige l’obbligo di versamento della quota di t.f.r. al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (art. 1, commi 756 e 757, L. 296/2006).
Tale versamento assume natura di contribuzione previdenziale, e le quote di t.f.r. versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità tipico della contribuzione obbligatoria, fatte salve le ipotesi di pagamento anticipato del t.f.r. nei casi e limiti normativamente previsti. In conclusione, la sentenza n. 13525/2025 e le indicazioni dell’INL fungono da monito contro l’utilizzo distorto dell’istituto dell’anticipazione del t.f.r. come strumento per erogare somme periodiche che dovrebbero, invece, essere correttamente qualificate come retribuzione.
Viene così rafforzata la necessità di una rigorosa aderenza alle condizioni previste dall’art. 2120 c.c. per la concessione di anticipazioni sul t.f.r., al fine di prevenire contenziosi con gli enti previdenziali e sanzioni da parte degli organi ispettivi.
Giovanni Gambino, dottore in giurisprudenza
Visualizza i documenti: Nota INL 3 aprile 2025, n. 616; Cass., 20 maggio 2025, n. 13525
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