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Per la Corte di giustizia i lavoratori stranieri di Paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali

4 Febbraio 2025|

Con la sentenza C-664/23 del 19.12.2024, la Corte di Giustizia dell’UE, Quinta Sezione, ha chiarito che uno Stato membro non può escludere dal beneficio degli assegni familiari il lavoratore straniero i cui figli, nati in un paese terzo, non dimostrino di essere entrati regolarmente nel suo territorio, alla luce del fatto che i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro al fine di svolgervi regolarmente un’attività lavorativa devono beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali.

Un cittadino armeno, entrato irregolarmente nel territorio francese con la moglie e due figli minorenni (nati in quel Paese), ha qui avuto un terzo figlio.

Nel 2014 l’interessato ha chiesto la corresponsione delle previste prestazioni familiari per tutti e tre i figli. Sebbene fosse in possesso di una carta di soggiorno temporaneo (valida per poter lavorare), la territorialmente competente Cassa per gli assegni familiari (CAF) ha respinto la richiesta avanzata per i due figli nati in Armenia, per i quali era assente documentazione comprovante il regolare ingresso dei figli in Francia.

Tale diniego è stato impugnato dinnanzi al Tribunale della previdenza sociale di Nanterre, che ha accolto il ricorso, decisione questa successivamente riformata dalla Corte d’appello di Versailles, Francia.

Il contenzioso è quindi approdato alla Corte di cassazione, che ha annullato la sentenza di seconde cure, sottolineando come la Corte territoriale non avesse affrontato gli argomenti sollevati dal lavoratore con riguardo alla direttiva sul permesso unico che, com’è noto, garantisce la parità di trattamento tra lavoratori che siano cittadini di paesi terzi e cittadini dell’Unione.

Da qui pertanto il rinvio (pregiudiziale) alla Corte d’appello, la quale ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo a quest’ultima se uno Stato membro possa rifiutare di prendere in considerazione i figli a carico di un titolare di permesso unico, che siano nati in un paese terzo, qualora essi non siano entrati in base a una procedura di ricongiungimento familiare o qualora il genitore non abbia fornito i documenti comprovanti la regolarità del loro ingresso nel territorio.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione da dare all’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Ad avviso della CGUE, detta norma osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato membro.

Ampio e articolato il contesto normativo analizzato ai fini della decisione:

– i considerando 20, 21, 24 e 26 della direttiva 2011/98;

– gli artt. 3 e 12 della direttiva 2011/98:

– l’art. 3, par. 1, lett. j), del regolamento n. 883/2004

– l’art. L. 262-5, secondo comma, del codice francese degli interventi sociali e della famiglia;

– gli artt. L. 511-1, L.512-2 e D. 512-2 del codice della previdenza sociale francese sulle prestazioni familiari.

Ad avviso del giudice francese rimettente, nella controversia di cui era stato investito, la sottesa questione si ponesse sotto (diverso) profilo della direttiva 2011/98, a suo avviso destinata ad applicarsi alla controversia in esame, in quanto, da un lato, le prestazioni di richieste rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, l’interessato è un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso a lavorare in Francia, essendo titolare di una carta di soggiorno pluriennale che lo autorizza a lavorare e che dispone, del resto, di un contratto di lavoro.

In altre parole, il giudice del rinvio riteneva che, sebbene, in forza dell’art. 12, par. 2, lett. b), di detta direttiva, gli Stati membri abbiano la facoltà di introdurre limiti al diritto alla parità di trattamento in funzione dello status di determinati cittadini di paesi terzi, tale disposizione non prevede alcuna facoltà di deroga a tale diritto in funzione delle condizioni nelle quali i familiari del beneficiario di un permesso unico sono giunti nel territorio dello Stato membro ospitante.

Nel suo percorso logico-interpretativo, la sentenza fa preliminarmente rilevare che, come enunciato dal considerando 26 della direttiva 2011/98, il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale; in assenza di armonizzazione a livello comunitario, spetta quindi a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse, dovendo comunque gli conformarsi al diritto dell’Unione.

Orbene, dall’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l’art. 3, par. 1, lett. c), della medesima, si evince che i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale beneficiano del medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004.

Dai richiamati considerando non desumersi che la direttiva 2011/98 debba essere interpretata nel senso che il titolare di un permesso unico, i cui familiari non comprovino il loro ingresso regolare nel territorio dello Stato membro interessato in base al ricongiungimento familiare, sia escluso dal diritto alla parità di trattamento previsto dalla medesima, atteso che nessuna disposizione della direttiva in esame, in particolare l’art. 12, par. 1, subordina il beneficio di tale diritto a una siffatta condizione.

Sul punto, la sentenza in commento rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, non può trarsi alcun argomento dal fatto che il legislatore dell’Unione ha subordinato il diritto alla parità di trattamento nel settore delle prestazioni familiari alla regolarità del soggiorno del richiedente nel territorio di uno Stato membro.

È certamente vero che l’art. 12, par. 1, della direttiva 2011/98 riconosce il diritto alla parità di trattamento solo in favore dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, ma un tale requisito risponde all’obiettivo enunciato al considerando 21 di tale direttiva, che è quello di collegare il diritto alla parità di trattamento al soggiorno regolare del cittadino di un paese terzo in uno Stato membro.

La normativa di cui trattasi nel procedimento principale è tuttavia oggetto di contestazione non in quanto subordina il diritto alle prestazioni familiari ad una condizione di regolarità del soggiorno del cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, che chiede di beneficiare di tali prestazioni, ma in quanto prevede una condizione di ingresso regolare che riguarda i figli di tale cittadino, per i quali sono richieste le prestazioni medesime.

Sul punto, ad avviso dei giudici unionali, il governo francese non può neppure obiettare che la condizione posta dalla normativa nazionale, in quanto mirante ad evitare l’elusione della procedura di ricongiungimento familiare, rientrerebbe tra le sanzioni che possono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della direttiva 2003/86 e che essa presenterebbe carattere oggettivo, giustificato dalla necessità di verificare le condizioni in cui saranno accolti i familiari del soggiornante.

A ben vedere, infatti, la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, da interpretare restrittivamente.

Conseguentemente, a norma dell’art. 12, par. 2, lett. b), primo comma, della direttiva 2011/98, gli Stati membri possono limitare il diritto alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali, salvo nei confronti dei lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e che sono registrati come disoccupati (peraltro, in forza del secondo comma di detta disposizione, gli Stati membri possono decidere che tale diritto non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto).

La conseguenza di tutto ciò è che, al di fuori delle situazioni così tassativamente elencate (e nelle quali gli Stati membri possono derogare alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico e cittadini nazionali), una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva in esame [v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta) C‑112/22 e C‑223/22,EU:C:2024:636, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

Di talché, per un verso, non risulta da alcuna delle deroghe ai diritti conferiti dall’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98 una possibilità per gli Stati membri di escludere dal diritto alla parità di trattamento il lavoratore titolare di un permesso unico i cui figli, nati in un paese terzo, non dimostrino di essere entrati regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato; per altro verso, anche supponendo che una siffatta possibilità sia stata riconosciuta, dalla giurisprudenza risulta che le deroghe al diritto alla parità di trattamento possono essere invocate soltanto nei casi in cui gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso la loro intenzione di avvalersi delle stesse.

Sul punto, come dallo stesso riconosciuto, il governo francese non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare il diritto alla parità di trattamento facendo ricorso alle deroghe previste all’art. 12, par. 2, lett. b), della direttiva di che trattasi.

La conseguenza di ciò è che uno Stato membro non può dunque invocare il proprio obbligo di vigilare affinché le violazioni della direttiva 2003/86 siano sanzionate per giustificare una deroga al diritto alla parità di trattamento non prevista dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2011/98.

In altre parole, la sentenza in commento dichiara che imporre una siffatta condizione significa riservare ai cittadini di Paesi terzi un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiano i cittadini dello Stato membro ospitante, vigendo invece ex adverso il principio della parità di trattamento a favore dei soggiornanti regolari e, quindi, quando è accertato il soggiorno legale del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro, si aziona la parità di trattamento a meno di eccezionalissime deroghe a tale diritto.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza Sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: C. giust., sez. Vª, 19 dicembre 2024, causa C-664/23

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