Il lavoratore decade dal trattamento ASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
23 Dicembre 2024|Com’è noto, sia per l’indennità Aspi (art. 2, co. 40, della legge n. 92/2012), sia per la sua evoluzione sostituiva rappresentata dalla Naspi (art. 11 del d.lgs. n. 22/2015), tra i motivi di decadenza si ritrova il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Al riguardo, quindi, l’Inps ha il diritto di recuperare le somme versate per il trattamento di disoccupazione a fronte della semplice maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico oppure occorre che la pensione sia effettivamente corrisposta all’interessato?
A fronte del fatto che la domanda di pensione di anzianità è requisito costitutivo del diritto di conseguirla, in ragione della ratio che disciplina i trattamenti di disoccupazione, l’ordinamento vieta la coesistenza di due indebite fonti di reddito.
Con l’ordinanza n. 22877 del 16.08.2024 la sezione lavoro della Corte di cassazione ha reso importanti chiarimenti rispetto a quale modo deve essere interpretata la causa di decadenza dal godimento del trattamento di disoccupazione nel caso di accesso a prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o anticipate.
I fatti
Un lavoratore dipendente aveva percepito l’indennità ASpI fino al 03.05.2014; il successivo giorno 5 lo stesso ha presentato domanda di pensione di anzianità, accolta dall’Inps con decorrenza 01.06.2014.
L’Inps ha successivamente contestato l’indebita percezione dell’ASpI e ha quindi trattenuto sugli arretrati della pensione il relativo importo, poiché, a suo avviso, il lavoratore non avrebbe potuto rivendicare l’indennità di che trattasi, in quanto avrebbe già maturato i requisiti per fruire della pensione di anzianità.
L’interessato ha conseguentemente convenuto in giudizio l’istituto, deducendo che l’ASpI fosse incompatibile soltanto con una pensione di anzianità effettivamente corrisposta.
Mentre il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso, condividendo la prospettazione dell’Inps, in sede di gravame la Corte d’appello del medesimo capoluogo, in riforma della pronuncia di prime cure, ha sancito che l’istituto non ha diritto di ripetere dall’appellante le somme erogate a titolo di ASpI.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la domanda della pensione di anzianità è requisito costitutivo del diritto di conseguirla e che l’ordinamento vieta soltanto l’indebita coesistenza di fonti di reddito.
Del resto, secondo questo approccio, una diversa interpretazione del dettato normativo confliggerebbe con l’art. 38 Cost., in quanto, senza alcuna plausibile ragione, «lascerebbe un soggetto privo di retribuzione, di pensione e di indennità “Aspi” (in una età che l’ordinamento stesso apprezza come pensionabile e di uscita dalla vita attiva)» e si risolverebbe così in una sanzione per il lavorat1ore che non abbia tempestivamente presentato domanda di pensione di anzianità.
Non essendovi quindi stata alcuna sovrapposizione delle prestazioni previdenziali non è possibile invocare pertanto nemmeno l’esigenza di risparmio della spesa previdenziale, come aveva invece addotto l’Istituto.
Da qui il ricorso per cassazione da parte dell’Inps, affidato a un motivo, complesso motivo con il quale veniva dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, co. 40, lett. c), e 41 della legge n. 92/2012, e dell’art. 2033 cod. civ.
In sintesi, ad avviso dell’ente previdenziale, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il diritto all’ASpI venga meno soltanto con la concreta percezione della pensione di anzianità, in seguito alla presentazione della domanda e non anche quando maturino i requisiti, contributivi e anagrafici, per accedere a tale pensione (nella fattispecie i prescritti requisiti si sarebbero perfezionati il primo gennaio 2011, con il compiersi della prima finestra utile di accesso, dopo il maturare dei requisiti contributivi e anagrafici in data 26 settembre 2010.
L’ordinanza ha ritenuto il ricorso fondato e, cassando la sentenza impugnata, ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Il decisum
Preliminarmente l’ordinanza in commento richiama la norma che ha introdotto l’ASpI, precisando che è la medesima disposizione che stabilisce la decadenza dalla fruizione dell’indennità nei casi di «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato», decadenza che si realizza «dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire».
Ad avviso del collegio di legittimità, nell’interpretazione della disciplina applicabile, occorre avere riguardo, in primo luogo, al dato letterale, che conferisce rilievo al raggiungimento dei requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia o di quella anticipata; requisiti che, essenzialmente, si identificano in quelli anagrafici e contributivi.
Orbene, non è senza significato che la disposizione normativa in esame non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo.
Ed è nel medesimo senso che la giurisprudenza della Suprema corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla fattispecie, non dissimile, dell’indennità di mobilità lunga (art. 7, co. 7, della legge n. 223/1991), affermando che l’erogazione di tale indennità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato.
Aderendo ex adverso a una diversa interpretazione, l’erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge (cfr. Cass., n. 2697/2018 e n. 27678/2011),considerazioni queste che, secondo l’ordinanza in commento, per l’identità di ratio, si attagliano anche alla fattispecie ora sottoposta al vaglio di legittimità.
Ma vi è di più, atteso che, al dato letterale e alle notazioni già svolte in sede di legittimità, si affiancano ulteriori argomenti di carattere sistematico, primo tra tutti il fatto che l’attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 Cost. è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gl’interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (ex art. 81 Cost.).
Non è quindi irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall’art. 38 Cost. un sistema che condizioni l’erogazione dell’indennità ASpI all’impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore, attribuendo a detta indennità una funzione di extrema ratio.
A ben vedere, infatti, l’assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali.
Da un altro profilo, ad avviso della Corte regolatrice è parimenti ininfluente la circostanza, di mero fatto, che l’Inps non patisca comunque alcun pregiudizio nel corrispondere l’indennità ASpI in luogo della pensione di anzianità e che possa finanche lucrare un risparmio di spesa, in quanto l’ammontare dell’indennità è più esiguo della pensione.
Orbene, il disegno normativo -ponderato nel carattere generale e astratto delle previsioni che lo compongono- è ispirato a un diverso, non arbitrario, criterio, che non si esaurisce nella mera considerazione delle esigenze di contenimento della spesa, ma si raccorda anche a obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione: l’indennità economica in esame soccorre ai bisogni del lavoratore solamente quando l’ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione.
Del resto, la legge ha delineato un tale rapporto di alternatività tra l’ASpI e le prestazioni pensionistiche secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono quindi essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato.
Una ricostruzione del quadro normativo, che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico condurrebbe, invece a un tale esito (in tal senso, cfr. Cass., n. 11965/2024).
Seguendo questa via verrebbero all’evidenza vanificate le esigenze di certezza che, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti, l’ordinamento persegue.
Del resto, allorché abbia inteso riconoscere all’interessato una facoltà di opzione, l’ordinamento lo ha fatto ex professo, come traspare dalla medesima disciplina dell’indennità ASpI che (così come regolata nell’art. 2, co. 40, lett. d), della legge n. 92/2012) concede al lavoratore la facoltà di optare tra detta indennità e l’assegno ordinario d’invalidità.
Analoga facoltà di opzione non è però contemplata dall’art. 2, co. 40, lett. c), della medesima legge, il cui contenuto viene in rilievo nella fattispecie scrutinata.
Orbene, il sistema non lascia sguarnita d’ogni tutela la posizione dell’interessato ed è quindi soltanto in tale evenienza che coglierebbero nel segno i dubbi d’illegittimità costituzionale prospettati dal lavoratore controricorrente e il bilanciamento attuato dal legislatore travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, recando un grave vulnus all’art. 38 Cost.
Per contro, il sistema è invece incardinato su una graduazione delle tutele che, al fine d’impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell’apparato degli ammortizzatori sociali, a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo àmbito applicativo.
L’ordinanza in commento rileva inoltre che un tale sistema è improntato a criteri predeterminati e perciò idonei ad orientare le scelte consapevoli dell’interessato, senza presentare quelle connotazioni sanzionatorie che la sentenza impugnata gli addebita; né si può evincere alcun vincolo costituzionale di affidare all’insindacabile valutazione del lavoratore l’opzione tra l’uno e l’altro trattamento.
Nel subordinare quindi l’accesso all’indennità ASpI a determinati, stringenti, requisiti d’incompatibilità, il legislatore si è pertanto mosso nel perimetro della discrezionalità che l’art. 38 Cost. gli riconosce nel modulare la tutela per le diverse situazioni di bisogno.
La riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art. 2033 cod. civ. consente quindi al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti già individuati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 8/2023) nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 11659/2024, con riferimento a una richiesta di restituzione della NASpI.
L’ordinanza in commento ha all’evidenza optato per un approccio sostanziale (id est, tutela effettiva) ovvero per un’interpretazione più legata al dato letterale e comunque necessariamente rispettosa delle esigenze di tutela dell’assicurato.
Secondo la Cassazione ha quindi rilevanza il dato oggettivo del raggiungimento dei requisiti contributivi e di anzianità anagrafica determinanti per l’accesso alla pensione.
Attribuire valenza decisiva alla domanda di pensione del lavoratore, significherebbe modulare l’intervento previdenziale secondo criteri soggettivi e arbitrari, non oggettivi e predeterminati, a scapito delle esigenze di certezza che l’ordinamento persegue in materia previdenziale e assistenziale (dove, si ricordi, vige il principio della indisponibilità degli interessi coinvolti).
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 agosto 2024, n. 22877
Scarica il commento in PDF
L'articolo Il lavoratore decade dal trattamento ASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
