Nullità delle clausole derogatorie della competenza territoriale
14 Giugno 2024|L’ordinanza in commento (Cass. 18 gennaio 2024, n. 1909) esamina la questione della derogabilità della competenza territoriale del giudice del lavoro.
Il caso scrutinato dalla Corte riguarda il caso di una organizzazione sindacale che agiva in giudizio per ottenere il pagamento della quota mensile di un iscritto non corrisposta né dal datore di lavoro (nonostante la cessione del credito formalizzata in favore del sindacato) né dal lavoratore.
Il sindacato adiva, dunque, il Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto nella «scheda adesione», le parti (lavoratore e organizzazione sindacale) avevano concordato che «per ogni controversia con la suddetta organizzazione sindacale sarà competente il foro di Nocera inferiore (SA)».
Il Tribunale di Nocera Inferiore declinava la competenza territoriale in favore del Tribunale di Vicenza, in applicazione dei criteri di riparto previsti per il rito del lavoro.
In effetti, in punto di competenza territoriale, l’art. 413 c.p.c. prevede l’applicazione dei fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto o in cui si trova l’azienda presso la quale opera (od operava) il lavoratore e, in via residuale, il foro generale del convenuto indicato dall’art. 18 c.p.c.
La disposizione, inoltre, sancisce la nullità delle clausole derogative della competenza per territorio e la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza entro e non oltre la prima udienza.
Il Tribunale rilevava dunque che l’applicazione dei criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. individuavano il Tribunale di Vicenza quale ufficio territorialmente competente in quanto Vicenza era il luogo ove era sorto e si svolgeva il rapporto di lavoro, dove si trovava la sede legale del datore di lavoro ed era, perfino, la città di residenza del lavoratore ai sensi dell’art. 18 c.p.c.
Di contro, il giudice di merito precisava che «nessun elemento è stato allegato circa lo svolgimento delle mansioni di guardia giurata presso altro luogo diverso dalla suddetta città».
Ritenendo competente territorialmente il Tribunale di Vicenza, il giudice adito dichiarava la propria incompetenza, decisione che il sindacato impugnava con regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ciò, in considerazione del fatto che, secondo l’organizzazione sindacale, ad essere competente era il Tribunale di Nocera Inferiore sulla scorta del patto inserito al momento dell’adesione del lavoratore al sindacato, dell’oggetto della causa ovvero «il pagamento della quota associativa alla sigla sindacale, a prescindere dal rapporto di lavoro subordinato» e della indeterminatezza dell’effettivo luogo di lavoro «trattandosi di mansione di guardia giurata» quella svolta dal lavoratore.
La S.C., aderendo alle argomentazioni del giudice di merito, ha avuto modo di precisare che «la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall’art. 409 dello stesso codice e, quindi, anche i rapporti avvinti da uno stretto collegamento negoziale ossia il contratto di cessione del credito (vantato nei confronti del datore di lavoro) e l’atto di adesione all’associazione sindacale».
La Corte di Cassazione ha aggiunto, poi, che «lo schema che si realizza nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale», rigettando il ricorso per regolamento di competenza del sindacato e, dunque, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza.
In punto di competenza, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «In tema di controversie di lavoro, la sanzione di nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, comminata dall’ultimo comma, art. 413 c. p. c., riguarda – attese la ratio e l’ampia formulazione della norma – anche le pattuizioni che, imponendo l’adozione di uno solo di essi, limitino la facoltà dell’attore di scegliere uno dei fori alternativamente previsti dal 2° comma, stesso articolo»(Cass., 11 novembre1988, n. 6100).
Per la S.C. la determinazione della competenza deve avvenire in base al contenuto della domanda giudiziale, mentre le contestazioni del convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda medesima e la prospettazione di una loro diversa qualificazione giuridica attengono al merito della controversia e non incidono sull’individuazione del giudice competente (Cass., n. 6100/1988,cit.).
In merito alla concorrenza tra i fori indicati dall’art. 413 c.p.c., Cass., 27 dicembre 2011, n. 29039 ha avuto modo di precisare che: «Qualora il lavoratore agisca nei confronti di più datori di lavoro, addebitando loro una attività coordinata di dequalificazione e mobbing chiedendo, quale effetto della condotta materia, al risarcimento dei danni, sussiste tra le domande una connessione eccedente quella del mero cumulo soggettivo tra causa prevista dall’art. 33 c.p.c., analoga semmai alle più intense fattispecie di connessione prevista dagli art. 31 e seguenti ovvero dall’art. 331 c.p.c., sicché, inapplicabili i criteri di competenza inerenti al singolo rapporto di lavoro, opera il criterio residuale di cui all’art. 413, 7º comma, c.p.c., riferito al foro generale delle persone fisiche o giuridiche».
Si legge in motivazione: «Ne risulta evidenziato anche che tra le domande rivolte contro le varie convenute sussiste un particolare legame di interconnessione che, anche se non avrebbe imposto il litisconsorzio, è assimilabile a quell’inscindibilità di cause considerata dall’art. 331 c.p.c. ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione. Tale tipo di legame eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall’art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall’art. 413 c.p.c.» (cfr. Cass. S.U. 25 novembre 1983, n. 7070, per la competenza territoriale in un caso di trasferimento d’azienda).
La Cassazione ha, poi, aggiunto che «Nella specie tali fori speciali, come si è visto, non vengono in questione, ma anche a prescindere da ciò potrebbe ritenersi più appropriato il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e seguenti, che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall’art. 413» (Cass., 27 dicembre 2011, n. 29039).
Sul punto, si veda anche Cass., 15 gennaio 2013, n. 768 (in RIDL 2013, II, 849, con nota di D’ALESSANDRO) a detta della quale: «il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine, può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto, anche per la domanda nei confronti del datore cedente, ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 seg. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all’art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse».
In punto di accordi derogativi della competenza, Cass. 10 gennaio 2012, n. 114, in una vertenza promossa da un lavoratore parasubordinato, ha precisato che: «la clausola derogativa del foro del domicilio del prestatore d’opera è nulla ai sensi dell’art. 413, ultimo comma, c.p.c., anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell’estinzione».
Peraltro, secondo Cass., 21 febbraio 1989, n. 994: «La nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall’ultimo comma, art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall’art. 409 stesso codice e, quindi, anche i rapporti di agenzia, non rilevando che la clausola derogativa sia stata pattuita nell’esclusivo interesse dell’agente».
Sempre sul piano processuale, poi, Cass., 2 novembre 1992, n. 11873, ha avuto modo di precisare che: «Atteso il carattere assoluto della nullità, ex art. 413, ultimo comma, c.p.c., della clausola derogativa della competenza per territorio (il cui vizio può essere fatto valere anche da chi, predisponendo la clausola stessa, abbia dato causa alla nullità), l’attore che intende adire il giudice scegliendo tra i fori previsti dallo stesso articolo non ha l’onere d’impugnare detta clausola con l’atto introduttivo del giudizio».
L’elemento di novità della pronuncia in commento, comunque, risiede nella estensione della regola anche ai rapporti ancillari, o meglio, collegati (in senso giuridico, ovviamente) o originati da quello di lavoro subordinato visto che, al di là della pattuizione intercorsa tra lavoratore e sindacato “a prescindere dal rapporto di lavoro subordinato”, quest’ultimo è antecedente logico e giuridico necessario dell’accordo di cessione condizionandone la stessa esistenza.
Dalla nullità delle clausole derogatorie della competenza per territorio sancita dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c. – che si configura nel caso in cui vengano esclusi, anche in parte, i fori speciali con la stipula di un accordo derogatorio – consegue l’inderogabilità dei criteri di competenza previsti dalla disposizione in questione.
Ai sensi dell’art. 28 c.p.c., infatti, la competenza per territorio è derogabile su accordo delle parti ad eccezione dei casi di inderogabilità previsti espressamente dalla legge, tra i quali, vi rientrano le cause individuali di lavoro ex art. 413 c.p.c.
Giulia Aristei, avvocato in Pisa
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