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Responsabilità, causalità e danno da perdita di capacità lavorativa specifica: tra profili ricostruttivi sul principio dell’integralità del risarcimento e onus probandi

25 Marzo 2024|

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza in commento (16 febbraio 2024 , n. 4289),  ha ribadito il principio di diritto per cui,  in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’ art. 1223 c.c. , il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato – ferma restando l’esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita – in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento, sia nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell’evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.

La letteratura in materia di responsabilità civile è sterminata; relativamente ad i più noti contributi « classici », di tipo monografico, in materia di responsabilità oggettiva, è d’obbligo il riferimento, almeno, a Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964; Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, 1975.

La vicenda processuale trae origine dalla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla imprudente ed imperita esecuzione di un intervento chirurgico. I Giudici di merito avevano riconosciuto il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale emergente da spese mediche. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, liquidandolo, in via equitativa, in misura pari a un terzo del danno non patrimoniale, non venendo in rilievo un’incapacità assoluta.

Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di merito, tra l’altro, per avere accertato la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno per l’abolizione della capacità lavorativa specifica, salvo poi, contraddittoriamente, negare la liquidazione del relativo danno, sul rilievo della “ipotetica possibilità” di svolgimento di altra attività, tra l’altro comunque “non confacente con la propria professionalità”.

Per qualche riferimento sul punto, cfr. Coggiola, Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto, Napoli, 2011, 27 ss.; Ead., Amianto (danno alla persona), in Dig. civ., Agg., 2010, Torino, 2 ss.; Fabiani-Bonanni, Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale, Milano, 2013, 15 ss.

La Cassazione muove dall’assunto che il “danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell’evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito”.

Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un’altra attività lavorativa retribuita”.

In merito, sia consentito il rinvio a Nanna, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003; tra i contributi più recenti, v. Rossano, Principio di precauzione e attività di impresa, in Riv. crit. dir. priv., 2016, 65 ss.; Viviani, Principio di precauzione e conoscenza scientifica, in Giur. it., 2015, 2474 ss.; Landini, Principio di precauzione, responsabilità civile e danni da eventi catastrofali, in Contratto impr. Europa, 2014, 14 ss.; Del Prato, Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti, in Rass. dir. civ., 2009, 634 ss.

In particolare, viene denunciata, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2729 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 137 del D. Lgs. n. 209/2005 (c. d. Codice delle assicurazioni private).

Segnatamente, il ricorrente deduce la violazione del principio dell’integralità del risarcimento, postulato dall’art. 1223 cod. civ. e la violazione dei criteri di liquidazione del danno da mancato guadagno; osserva che la stessa sentenza impugnata aveva ritenuto provati lo svolgimento, da parte sua, dell’attività di autotrasportatore per dieci anni (dal 2001 al 2010), documentata con l’esibizione dei contratti di lavoro, delle buste paga e dei certificati CUD, la percezione delle retribuzioni e il versamento dei contributi previdenziali, nonché lo stato di disoccupazione conseguito all’evento dannoso subìto, con perdita, per il futuro, del reddito precedentemente prodotto; conclude che, pertanto, anziché procedere alla liquidazione equitativa in proporzione al danno non patrimoniale, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare il danno patrimoniale futuro (certo) da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica mediante le necessarie operazioni di capitalizzazione, tenendo conto della misura del reddito, del grado di incapacità del 100% e degli anni di vita lavorativa.

La Corte di Cassazione elabora una argomentata ricostruzione del fenomeno della responsabilità civile, con particolare riguardo al carico probatorio.

Si precisa che, in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e, piuttosto, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica).

Il danno, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, deve essere stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641; è fondamentale rinviare ad Alpa, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, Giuffrè, Milano, 1999, p. 337).

L’iter motivazionale della Corte ha il pregio di perimetrare il discrimen con il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell’evento dannoso: esso va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito (Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica, Zatti, Giuffrè, Milano, 2005).

In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (o, meglio, le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un’altra attività lavorativa retribuita

Si veda, sul punto, Stella, L’allergia alle prove della causalità individuale, cit., 380 ss.; Manca, Assalti e difese ai bastioni della causalità scientifica nei contributi più recenti di dottrina e giurisprudenza, cit., 492; Coggiola, Alla ricerca delle cause, cit., 135 s., secondo la quale l’approccio « rigoroso » della dottrina penalistica, pur « meritevole », porterebbe all’« impossibilità di accertare la responsabilità penale degli imputati, e di conseguenza, il risarcimento dei danni subiti dai soggetti lesi ». Sembra invece corretto ritenere che un giudizio di responsabilità civile e risarcitoria possa in ogni caso instaurarsi, indipendentemente dal risultato (o dall’esistenza) di quello penale).

Secondo la Corte siffatta species di danno, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ., deve essere, pertanto, liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Monateri, Gianti, Balestrieri, Causazione e giustificazione del danno, in Trattato sulla responsabilità civile diretto da Monateri, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 111-149).

I giudici offrono, inoltre, numerosi spunti anche in punto di attualità del danno medesimo, determinando i requisiti dei cosiddetti danni futuri, ai fini della liquidazione e nel rispetto del divieto ingiusta locupetazione del danneggiato.

La Corte Suprema,  in linea generale, statuisce che l’applicazione dei criteri appena menzionati è possibile anche in caso di un rapporto lavorativo in atto al momento dell’evento dannoso; i medesimi argomenti varrebbero anche nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie concreta – pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell’illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l’illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un’attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.

I giudici nell’iter motivazionale dell’ordinanza sembrano aderire in toto al filone giurisprudenziale  secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell’infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi:

a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;

b) se i postumi residuati dall’infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato.

A tal uopo, in conformità al principio dell’integralità del risarcimento – sancito dall’ art. 1223 c.c. – il giudice del merito, nella fattispecie in esame, secondo la Suprema Corte, avrebbe dovuto tenere conto delle seguenti accertate circostanze: che il ricorrente aveva sempre svolto l’attività lavorativa di autotrasportatore; che al momento dell’illecito si trovava in stato di disoccupazione non per propria volontà o colpa, ma per vicende oggettive che avevano colpito l’impresa datrice di lavoro, la quale era stata dichiarata fallita; che, in ogni caso, sussisteva la ragionevole certezza – se non la positiva dimostrazione – che lo stato di disoccupazione sarebbe cessato, con ripresa della medesima attività lavorativa, ove non vi fosse stato l’illecito, per avere egli ricevuto una proposta di assunzione da un’altra impresa nel novembre del 2010, in concomitanza con la cessazione del trattamento di disoccupazione.

Si veda, sul punto, Manca, Assalti e difese ai bastioni della causalità scientifica nei contributi più recenti di dottrina e giurisprudenza, cit., 471 ss.; Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, III ed., 23 ss.; Id., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbioli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 48 ss.

Secondo i giudici di legittimità, invece, pur dando espressamente conto dell’accertamento delle predette circostanze positive (le quali neutralizzavano quella negativa della mancanza del rapporto lavorativo in atto al momento dell’illecito) la Corte territoriale, in modo contraddittorio, non ha tenuto conto, nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe potuto conseguire in base all’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito, ma, al contrario, ha indebitamente attribuito rilievo negativo alla situazione di disoccupazione (contraddicendo la premessa sulla base della quale tale situazione non avrebbe potuto ridondare a detrimento del creditore) e alla residua capacità lavorativa generica indicata nella relazione peritale (la quale avrebbe potuto assumere limitato rilievo al più in sede di quantificazione del risarcimento, da operarsi comunque ponendo alla base del calcolo le retribuzioni non conseguite a causa del lavoro perduto) ed ha liquidato irragionevolmente il danno patrimoniale di cui era stato invocato il ristoro nella misura di un terzo del danno non patrimoniale già liquidato dal primo giudice, così incorrendo sia nel dedotto vizio di motivazione costituzionalmente rilevante sia nella denunciata violazione di legge.

In proposito, senza pretese di completezza, vedasi Papoff, Cumulabilità del risarcimento da fatto illecito e dell’indennizzo assicurativo per polizza infortuni, in Ius, 8 maggio 2023; Ponzanelli, Polizza infortuni non mortali, non opera il defalco: Tribunale di Milano sentenza 11 aprile 2023 n. 2894, ibidem, 17 maggio 2023; Calussi, Polizza infortuni e danno aquiliano: ammissibilità del cumulo dell’indennizzo col risarcimento del danno a fronte della rinuncia contrattuale alla surroga, in GiustiziaCivile.com, 5 giugno 2023; Izzo, Sì al cumulo fra indennizzo ricevuto dal danneggiato in forza di assicurazione contro gli infortuni invalidanti e risarcimento del danno, in Ius, 15 giugno 2023; Id., Solo una sana e consapevole lettura dell’autonomia negoziale e della causa del contratto salva l’assicurazione contro gli infortuni invalidanti da vincoli malriposti e da comportamenti strategici (e dalla compensatio lucri cum damno), in Foro it., 2023, I, 1990.

La Corte accoglie parzialmente ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; la medesima rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello competente.

Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario

Visualizza il documento: Cass. civ., sez.IIIª, ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4289

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