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La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di “insussistenza del fatto materiale”

10 Marzo 2024|

Con l’ordinanza del 2 novembre 2023 n. 30469, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla nozione di “insussistenza del fatto materiale” di cui all’art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

Il caso prende avvio con il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice, impiegata presso un esercizio commerciale, a cui era stato contestato di essersi rivolta in modo scortese nei confronti di una cliente che era entrata nel negozio dopo l’orario di chiusura, approfittando dell’apertura delle porte per l’uscita di altri clienti. Il giudice di prime cure aveva dichiarato illegittimo il licenziamento con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro. Anche la Corte di Appello aveva confermato l’illegittimità del licenziamento ritenendo che la condotta, seppur sussistente nella sua materialità, non presentasse alcun profilo di illiceità, atteso che non era stato dimostrato che la lavoratrice si fosse rivolta alla cliente con modalità ingiustificatamente scortesi o gratuitamente offensive.

Avverso la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione la datrice di lavoro, lamentando la violazione per falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 per avere la Corte di Appello applicato tale norma nonostante il fatto materiale (vale a dire l’alterco verbale con la cliente) fosse risultato sussistente.

La formulazione adottata dal legislatore del 2015 nel secondo comma dell’art. 3 ha riaperto il dibattito che si era acceso dopo la riforma del 2012 circa la nozione di “fatto contestato” quale fonte del licenziamento disciplinare (sia per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa). Tale dibattito vedeva, da un lato, i fautori della tesi del fatto giuridico secondo i quali la condotta – per assurgere a motivo legittimante il licenziamento – doveva essere qualificata da uno specifico elemento volitivo che la connotasse come condotta imputabile al lavoratore ai fini dell’inadempimento contrattuale, e dall’altro, i sostenitori della tesi del fatto materiale considerato nei suoi elementi oggettivi (ossia la condotta, l’evento e il nesso di causalità) senza che assumesse rilevanza la connotazione soggettiva legata al momento valutativo della condotta (cfr. ORTIS S., Il fatto e la sua qualificazione: dalla querelle della Riforma Fornero ai nodi irrisolti del Jobs Act, in RIDL, 2016). In altre parole, la dottrina era divisa tra chi riteneva che l’insussistenza del fatto dovesse essere intesa come insussistenza della condotta nella realtà e chi invece riteneva che dovesse essere interpretata come irrilevanza giuridica della stessa.

In questo scenario, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che in una nota pronuncia riguardante la disciplina del licenziamento disciplinare introdotta dalla Riforma Fornero aveva affermato che dal fatto materiale si dovesse tenere distinta la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cosicché ai fini della individuazione della tutela applicabile sarebbe stato sufficiente verificare esclusivamente la sussistenza (o insussistenza) del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento (Cass., 6 novembre 2014, n. 23669).

Questa interpretazione ha influenzato la giurisprudenza successiva che ha sviluppato il principio espresso nel 2014 nel senso di ritenere che la nozione di “insussistenza del fatto contestato” dovesse essere interpretata come comprendente non solo il fatto che non si fosse verificato ma anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o di rilevanza giuridica, nonché il fatto non imputabile al lavoratore (Cass., 25 maggio 2017, n. 13178).

Con l’emanazione della riforma del 2015, ci si è chiesti se queste medesime conclusioni potessero essere confermate anche alla luce della nuova formulazione di cui all’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 23/2015 che ha espressamente qualificato il fatto rilevante ai fini disciplinari come “materiale”.

A tale domanda, la giurisprudenza ha dato risposta affermativa, ritenendo che “il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che quanto alla tutela reintegratoria non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto insussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo parzialmente mutato, che la irrilevanza del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal d.lgs. n. 23/2015, art. 3, secondo comma” (in questi termini Cass., 8 maggio 2019, n. 12174).

Tale principio (che può dirsi ormai consolidato) viene ripreso anche nella ordinanza in esame: la tutela reintegratoria c.d. attenuata dovrà pertanto trovare applicazione non solo nel caso in cui il fatto non si sia dimostrato nella sua materialità ma anche nel caso in cui il fatto, seppur sussistente, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale e necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare.

Gloria Mugnai, dottoranda di ricerca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 2 novembre 2023, n. 30469

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