Verso una responsabilità penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
14 Marzo 2024|Nel solco dell’iter argomentativo seguito dalla Corte, dopo una ricostruzione della vicenda giudiziaria, il presente commento si soffermerà, innanzitutto, sulle attribuzioni previste dal legislatore per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di comprendere, dapprima, se sussista in capo a quest’ultimo una posizione di garanzia e per approfondire, poi, la questione del contributo causale alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. In conclusione, si effettueranno alcune brevi riflessioni sul progressivo ampliamento da parte della giurisprudenza della platea di soggetti che, insieme al datore di lavoro, sono obbligati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonostante l’assenza all’interno del d.lgs. n. 81/2008 di sanzioni penali a loro carico.
In the wake of the argumentative path followed by the Court, after a reconstruction of the court case, this commentary will focus, first of all, on the attributions provided by the legislator for the workers’ safety representative, in order to understand, first, whether a position of guarantee exists for the latter and to then delve into the question of the causal contribution to the occurrence of the event under Article 113 of the Criminal Code. In conclusion, some brief reflections will be made on the gradual expansion by the jurisprudence of the range of subjects who, together with the employer, are obliged to protect the health and safety of workers, despite the absence within Legislative Decree 81/2008 of criminal sanctions against them.
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