Va alla Consulta il licenziamento individuale del dirigente durante il blocco Covid
7 Luglio 2024|Due recenti ordinanze della Suprema Corte pronunciate all’udienza del 14 maggio 2024 hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme emergenziali Covid in relazione al licenziamento individuale dei dirigenti.
1. Il perimetro del problema
La normativa emergenziale sul blocco dei licenziamenti è contenuta in diverse norme che hanno di tempo in tempo prorogato il divieto.
L’art. 46, DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) aveva disposto che per un periodo di 60 giorni (decorrenti dal 17 marzo 2020) fossero preclusi l’avvio di procedure collettive di riduzione del personale ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, come pure il recesso datoriale – a prescindere dalle dimensioni occupazionali – riconducibile ad un “giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966”.
Tali misure sono state protratte per ulteriori cinque mesi con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) e un ulteriore proroga del medesimo divieto è stata prevista dall’art. 14, DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) mediante rinvio ad un termine mobile (ricompreso tra metà novembre e fine dicembre 2020) collegato alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza epidemiologica.
Si sono ancora succeduti ulteriori interventi normativi di proroga della moratoria.
Le norme, per come sono state formulate, non sembrano aver avuto presente la questione dei dirigenti e così i tentativi effettuati nel tempo da dottrina e giurisprudenza per ricostruire una regola attendibile, si sono rivelati piuttosto incerti.
Per un inquadramento della questione mi sia consentito rinviare ai seguenti miei contributi: “Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?”, in Labor, www.rivistalabor.it, 25 Maggio 2022; “Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce (discordanti) sul blocco emergenziale”, ibidem, 27 Settembre 2022 e “Ancora una pronuncia sul licenziamento individuale dei dirigenti in periodo di blocco Covid-19”, ibidem, 21 Novembre 2022. In essi ho approfondito le questioni sottese, i vari orientamenti e gli argomenti proposti che per la maggior parte sono richiamati dalle due pronunce in commento.
Altresì rinvio a S. Iacobucci, “Osservazioni critiche sull’estensione giurisprudenziale del blocco dei licenziamenti covid ai dirigenti”, sempre in Labor, www.rivistalabor.it, 28 luglio 2023; M. Verzaro, “Il blocco dei licenziamenti si applica anche ai dirigenti? Forse, no”, ibidem, 17 dicembre 2021; e M. De Luca, “Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice, che in genere è quella sbagliata: il licenziamento dei dirigenti nel blocco Covid”, in Labor , 2021, 5, 613.
2. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione
In Cass. 29 maggio 2024 n. 15025 ord. (R.G. n. 5677/2023) e Cass. 29 maggio 2024 n. 15030 ord. (R.G. n. 22910/2022), la Suprema Corte era chiamata a decidere su due sentenze della Corte d’Appello di Roma che avevano ritenuto illegittimo il licenziamento individuale del dirigente intimato nel periodo di blocco.
Nel primo ricorso si contestava essenzialmente la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, DL 104/2020 in relazione al criterio ermeneutico letterale, stabilito dall’art. 12 disp. prel. c.c., e di aver finito per applicare in via analogica una norma eccezionale come quella del c.d. blocco dei licenziamenti, malgrado il divieto di analogia per le norme eccezionali posto dall’art. 14 disp. prel. c.c.
Nel secondo ricorso analoga critica riguardava l’interpretazione dell’art. 46 DL 18/2020.
La Suprema Corte, benché non strettamente sulla traccia suggerita dai ricorrenti, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Per far ciò il percorso argomentativo, simile nelle due pronunce, è stringente.
Anzitutto si parte da un dato di fatto: il legislatore dell’emergenza ha fatto testuale ed espresso riferimento al licenziamento “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Tale norma non riguarda i dirigenti per l’esclusione rinvenibile nel successivo art. 10.
Viceversa, avviene in relazione al blocco dei licenziamenti collettivi, che ha riguardato anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la L. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell’emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate o sospese, se già iniziate.
L’interpretazione costituzionalmente conforme di una norma di legge si fonda sul principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la norma conforme a Costituzione (Cort. Cost. 27 luglio 1989 n. 456). Ciò sulla scorta del consolidato insegnamento secondo cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Cort. Cost. 22 ottobre 1996, n. 356).
A questo punto entra in rilievo l’osservazione per cui, sempre secondo costante giurisprudenza costituzionale, «l’univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” (Cort. Cost. 28 luglio 2022 n. 203 e Cort. Cost. 19 marzo 2024 n. 44).
Ciò detto osserva la Corte che – nell’ambito dell’operazione interpretativa relativa al caso che ci occupa – non è astrattamente possibile estendere il blocco ai licenziamenti individuali dei dirigenti a cagione del primato del criterio ermeneutico letterale di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. Infatti, il dato letterale della norma che fa riferimento all’art. 3, L. 604/1966 è univocamente nel senso dell’esclusione dei dirigenti in quanto tale legge agli stessi non si applica per quanto disposto dal suo art. 10. D’altronde ricorda la Corte che, come ha sottolineato anche parte della dottrina, non si può “leggere nella disposizione quello che non c’è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse”.
La diretta conseguenza di ciò è che per i licenziamenti individuali dei dirigenti la legislazione dell’emergenza pandemica presenta una lacuna normativa, che non è possibile colmare mediante l’analogia, stante la specialità della norma.
Perché si perviene a questa conclusione?
Il passaggio chiave sta nel rilievo che, ai fini del divieto temporaneo dei licenziamenti non sussiste alcuna diversità fra il licenziamento individuale e quello collettivo, dal momento che la differente procedura non può avere alcun rilievo rispetto ad una norma eccezionale emanata per fronteggiare un momento di straordinaria crisi sociale ed economica. Sta di fatto che la ratio della norma di ordine pubblico è agevolmente individuale nell’esigenza di evitare in via provvisoria che le generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducessero nella soppressione immediata di posti di lavoro.
Ecco, dunque, che in un tale contesto di asimmetria, diventa essenziale la valutazione di ragionevolezza della norma che esclude il blocco dei licenziamenti individuali dei dirigenti.
Nell’ambito di tale valutazione la Corte osserva che la discrezionalità del legislatore è, per definizione libera e pertanto insindacabile, a condizione che sia ragionevole, ovvero, che la norma sia adeguata e congruente rispetto alla finalità perseguita dal legislatore medesimo.
E su questo punto la Corte ritiene di non poter condividere la tesi secondo cui il divieto di licenziamento si accompagnerebbe indissolubilmente al costo del lavoro a carico della collettività mediante la CIGS. Un dato questo che, peraltro, pare smentito dallo stesso legislatore, il quale con l’art. 14, comma 1, DL 104/2020 (e ancor prima con l’art. 46 DL 18/2020), ha vietato e/o “bloccato” temporaneamente il licenziamento collettivo, che può riguardare anche i dirigenti.
In corrispondenza con questo “sacrificio” imposto ai datori di lavoro il legislatore ha riconosciuto una pluralità di misure economiche che presupponevano tutte, sul piano logico e giuridico, la portata generalizzata del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per ragioni oggettive, a prescindere dalla categoria legale di inquadramento dei dipendenti altrimenti licenziabili. Sicché, afferma la Corte, non è possibile sfuggire al rilievo che, a fronte di questo bilanciamento, appare del tutto “eclettica” la scelta del legislatore di escludere dal divieto i licenziamenti individuali per ragioni oggettive del dirigente.
E l’irragionevolezza di questa scelta si manifesta in modo ancora più evidente, laddove si consideri che il “sacrificio” a carico dei datori di lavoro si presenta certamente più gravoso in presenza di un possibile licenziamento collettivo, se nel bilanciamento dei contrapposti interessi il legislatore ha ritenuto di poter sacrificare per un tempo determinato la facoltà di recesso collettivo del datore di lavoro anche nei confronti dei dirigenti, a maggior ragione avrebbe potuto e quindi dovuto sacrificare quella di recesso individuale.
L’omessa previsione di questo sacrificio “minore”, da un lato, e – dall’altro – l’impossibilità letterale di interpretare le norme di blocco in modo da riferirlo anche ai licenziamenti individuali dei dirigenti, hanno dunque imposto alla Corte di sollevare rispetto a tali norme la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.
Va osservato che le conclusioni dei Pubblici Ministeri – nei giudizi di cui alle due pronunce qui segnalate – sono state invece nel senso della possibilità di interpretare le norme di blocco come estensibili ai dirigenti e di escludere l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata (entrambe le Requisitorie, datate 23 aprile 2024, sono qui pubblicate per completezza di riferimenti).
I PM osservano in tal senso che la ragione del blocco è da ravvisarsi nell’esigenza di ordine pubblico di attenuare in via provvisoria le conseguenze economiche negative della pandemia.
Aggiungono che non è vero che l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali si pone in perfetta simmetria con l’esclusione dei predetti dall’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla stessa normativa, poiché essi hanno comunque accesso ad alcuni ammortizzatori sociali.
Infatti, come è stato anche evidenziato dall’INPS nel noto messaggio n.4464 del 26 novembre 2020, in presenza degli altri presupposti di legge anche i dirigenti possono per esempio accedere alla NASPI; inoltre essi non sono esclusi (ovvero non vi sono ragioni di ritenerli esclusi) dall’accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni della legge di bilancio 2021 (in forza di quanto previsto dall’art.1, comma 305 L. 178/2020), essendo tale disposizione rivolta indiscriminatamente a tutti i lavoratori in forza al 1 gennaio 2021.
Inoltre, non convince il PM la tecnica interpretativa che si basa sul riferimento contenuto nelle norme di blocco alle disposizioni in materia di licenziamenti e in particolare all’art. 3, L. 604/1966, che secondo coloro che optano per la tesi della esclusione, comporterebbe il necessario richiamo anche all’art.10 (non richiamato) della medesima legge.
Questa, riferendosi all’ambito di applicabilità della disciplina in materia di licenziamenti, esclude i dirigenti. Tali argomentazioni non consentono di giungere alle conclusioni poc’anzi dette, secondo un’interpretazione sistematica e più vicina al significato letterale delle parole. La normativa infatti fa richiamo all’art. 3, L. 604/1966 che individua genericamente la tipologia di licenziamento economico senza alcuna distinzione tra categorie; mentre la specificazione contenuta nel successivo art.10, concerne l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti e si pone in collegamento con la norma precedente ma non con quella di cui all’art. 46, che con la sua formulazione ha fatto semplicemente il richiamo alla tipologia di licenziamento a cui si riferisce e non ai destinatari.
Secondo i PM, accedendo a un’accezione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata della figura del dirigente che vede il superamento della risalente concezione di alter ego dell’imprenditore (limitato oramai soltanto ai vertici dei consigli di amministrazione delle grandi imprese) risulta discriminatorio escludere tale categoria dalla suddetta previsione emergenziale di favore, valendo quindi per tali figure le stesse ragioni di tutela economica e sociale che sono alla basa dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, espressamente esclusi dalla normativa emergenziale. Vanno considerati, sia i riferimenti agli obblighi di solidarietà sociale espressi dagli artt. 2 e 4 Cost., sia le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia investita a suo tempo del tema concernente la sottoposizione dei dirigenti alla disciplina legale dei licenziamenti collettivi.
3. Il dibattito sull’interpretazione “costituzionalmente orientata”
L’opzione interpretativa costituzionalmente orientata, ossia di coerenza con il dato costituzionale – che è l’aspetto interessante delle pronunce qui annotate – è stata ampliante scandagliata nella giurisprudenza della Consulta e nel dibattito dottrinale. Per un quadro d’insieme rinvio a M. Ruotolo “Quando il giudice deve “fare da sé”, in Questione Giustizia, Prassi e orientamenti, 22 Ottobre 2018.
Il nucleo del problema sta nel riuscire a definire dove si collochi il confine tra interpretazione conforme alla Costituzione e disapplicazione della disposizione del testo normativo. Disapplicazione che non può essere attuata dal giudice sic et simpliciter attraverso un’interpretazione che appunto sovverta la norma, dovendosi se mai sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Per cercare di mettere a fuoco una risposta va osservato che l’interpretazione del testo normativo può comportare, se necessario, un “adeguamento” al contesto, specie costituzionale, nel senso che per giungere a una soluzione ermeneutica conforme alla Costituzione dall’enunciato si può ricavare un significato meno prossimo di altri alla lettera. Di fatto si ha sostanzialmente una sorta di variante del criterio logico-sistematico, giacché la legislazione ordinaria non fa sistema solo in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale. E del resto si è sopra richiamato il principio per cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché non è possibile darne interpretazioni costituzionali” (Cort. Cost. 22 ottobre 1996, n. 356).
È questo un percorso che non può trovare ostacolo nell’interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative, definita dalla Corte costituzionale in una nota sentenza come “metodo primitivo”, e si potrebbe aggiungere anche antistorico (Cort. Cost. 15 gennaio 2013 n. 1).
A questo punto va detto che si incontra invece un limite invalicabile quando la soluzione ermeneutica cui si addiviene si rivela del tutto incompatibile con il testo oggetto di interpretazione, al quale pur sempre si deve tornare. Neppure l’esigenza di rendere il testo legislativo compatibile con i principi costituzionali potrebbe giustificare una “torsione” dell’enunciato oltre il suo possibile orizzonte di senso (l’albero non può diventare cavallo!).
E piuttosto di disapplicare la norma, se si argomenta correttamente sulla difficoltà di esperire con successo l’interpretazione conforme della disposizione e si reputa probabile che la Corte abbia a sancire l’incostituzionalità della norma, andrà sollevata la questione di legittimità costituzionale.
Ed è importante anche rilevare che, in questo caso, nulla di più si deve chiedere al giudice remittente giacché “la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità” (Corte Cost. 24 febbraio 2024 n. 42).
Filippo Capurro, avvocato in Milano
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza interlocutoria, 29 maggio 2024, n. 15025 (R.G. n. 5677/2023) Cass., ordinanza interlocutoria, 29 maggio 2024, n. 15030 (R.G. n. 22910/2022); Requisitoria P.G. (R.G. n. 5677/2023); Requisitoria P.G. (R.G. n. 22910/2022)
Scarica il commento in PDF
L'articolo Va alla Consulta il licenziamento individuale del dirigente durante il blocco Covid sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
