Nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento della retribuzione con modalità tracciabili, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es., nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso), si applica la sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro (art. 1, co. 911, L. n. 205/2017). Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 22 maggio 2018, n. 4538.
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