Sull’indennità sostitutiva per le ferie non godute dal dirigente medico del settore sanitario pubblico
19 Agosto 2025|Il Tribunale di Ravenna aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale a pagare, in favore di un dirigente medico, 27 giorni di ferie.
La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva che alla lavoratrice in questione spettasse anche, per i 15 giorni aggiuntivi di riposo per radiazioni imposti ai medici per smaltire gli effetti negativi della radiologia, non goduti per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il relativo compenso sostitutivo.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall’Azienda USL., che sosteneva che il periodo di riposo riconosciuto al personale medico esposto a rischio biologico ha una funzione preventiva e non risarcitoria, non ha natura di ferie e non è monetizzabile e deve essere fruito in maniera continuativa ed in un’unica soluzione, per 15 giorni di calendario, entro l’anno di maturazione, e richiamava il principio secondo cui al dirigente che ha il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro pubblico non spetta il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nonchè evidenziava che quale Direttore di Struttura Complessa e nel pieno esercizio dell’autonomia organizzativa propria del ruolo ricoperto, avrebbe potuto fruire delle ferie senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione da parte del superiore gerarchico.
Con ordinanza n. 18889 del 10 luglio 2025, che qui si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. n. 13613/2020).
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022).
Si è infatti chiarito, evidenzia la pronuncia de qua, che dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C- 570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C- 619/2016, Sebastian W. Kreuziger ed in causa C-684/16 Max Planck, nonché dall’art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deriva che:
A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
– di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
– di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Muovendo da tale ricostruzione, precisa l’ordinanza che si annota, la Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “ Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento; il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 13679/2024).
Secondo l’indirizzo della Corte di Giustizia, evidenzia l’ordinanza in esame, l’assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell’endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l’onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024).
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 10 luglio 2025, n. 18889
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