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Sulla ricostruzione della carriera del personale docente

30 Luglio 2024|

La Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, rigettava le domande proposte da una docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso arte della fotografia e grafica pubblicitaria, la quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione della carriera, con integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato.

La Corte territoriale richiamava a fondamento della decisione la pronuncia resa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in causa C – 466/2017, Motter, ed escludeva l’asserito carattere discriminatorio dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, lettera a) n.1) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103) opera l’abbattimento dell’anzianità eccedente le prime quattro annualità.

La docente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, dedotta la violazione della clausola 3 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che doveva essere effettuata la comparazione con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e che dedotta la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro, la Corte distrettuale, oltre ad interpretare erroneamente la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia, non aveva considerato che aveva reso prestazioni sovrapponibili a quelle richieste ai dipendenti di ruolo, occupandosi di tutte le attività ricomprese nella funzione docente, con la conseguenza che non si poteva ritenere giustificata da ragioni oggettive la diversità di trattamento rispetto al computo dell’anzianità di servizio, aggiungendo, poi, che la disparità  non poteva neppure essere giustificata facendo leva sulla disciplina dettata dall’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato autenticamente dall’art. 11 della legge n. 124/1999, perché la decurtazione prevista dall’art. 485 del citato decreto legislativo si applica in ogni caso, anche qualora il docente abbia prestato servizio sulla base di supplenze annuali.

Con ordinanza n. 16710 del 17 giugno 2024, che qui si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione nell’accogliere il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che denunciano la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento, ormai consolidato, espresso dalla Corte a partire da Cass. n. 31149/2019 e ribadito da numerose pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20856/2023, Cass. n. 37650/2022 nonché Cass. S.U. n. 22726/2022 che ha esteso i medesimi principi alla ricostruzione della carriera dei docenti di religione) ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna.

Nella pronuncia de qua, viene ricordato che la Corte ha statuito che l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 (anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica), viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.

Ha affermato, anche, che il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489; che l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.

Nell’ordinanza che si annota, viene ulteriormente precisato che un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell’anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.

Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.

Gli Ermellini, evidenziano, inoltre, che qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione.

La Suprema Corte conclude evidenziando che la Corte di Giustizia, con la recente pronuncia del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, ha affermato che la “clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 17 giugno 2024, n. 16710

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