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Sul diritto alla pausa con riferimento agli autisti di autombulanza e agli infermieri

5 Novembre 2025|

La Cassazione-Sezione Lavoro, con ordinanza n. 21878 del 29 luglio 2025 e con, successiva, ordinanza n. 23370 del 16 agosto 2025, che si segnalano entrambe, si è occupata della questione se spetti o meno agli autisti di ambulanza e agli infermieri la pausa ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003.

Ricordiamo, innanzitutto, che, a tenore dell’art. 8 del D.L.gs. 8 aprile 2003 nr.66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Occorre, inoltre, precisare che, tra i provvedimenti abrogati dalla legge 7 aprile 2025 n. 56 (entrata in vigore il 9 maggio 2025), vi è anche il R.D. n. 2567 del 6 dicembre 1923, che conteneva in allegato la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art. 1 del decreto-legge n. 692/1923.

Veniamo alla vicenda approdata innanzi la Corte Suprema di Cassazione e decisa con ordinanza n. 21878 del 29 luglio 2025

La Corte di Appello di Roma, nel rigettare il gravame proposto dall’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato il diritto degli autisti di ambulanza alla fruizione della pausa di 10 minuti nei turni orari di lavoro superiore a sei ore, ricostruito il quadro normativo, riteneva che l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003 possa essere derogato solo dai contratti collettivi nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (o, in assenza, con decreti ministeriali soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell’art. 17 d.lgs. n. 66/2003, riferito alla “attività discontinue”), e rilevava che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva o i decreti ministeriali non avevano diversamente disciplinato il diritto alla pausa.

Il giudice di appello precisava ancora che “quand’anche l’attività svolta dagli odierni appellanti rientrasse tra quelle discontinue per le quali l’art. 17 prevede la deroga, in assenza del relativo decreto ministeriale la disposizione di cui al citato art. 8 deve comunque trovare applicazione”; escludeva che l’attività svolta dagli autisti di ambulanza poteva essere considerata discontinua, in quanto non ricompresa nell’elenco ed inoltre perché anche il tempo in cui il lavoratore è presente nel luogo di lavoro ed è a disposizione del datore va considerato orario di lavoro; riteneva irrilevante la circostanza che i lavoratori fruissero di buoni pasto, in quanto la sosta per la fruizione del pasto, peraltro non provata, non riguarda il differente profilo della salvaguardia delle energie psico-fisiche degli appellanti.

Avverso tale sentenza ARES 118 ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che gli operatori di ambulanza sono “lavoratori discontinui”, in quanto rientrano tra il “personale addetto ai posti di pubblica assistenza” di cui al n. 21 dell’articolo unico del R.D. 2657/2023 e che il RD n. 2657/2023 individua categorie di lavoratori discontinui che possono essere definiti anche in via interpretativa, e che il principio secondo cui il diritto all’intervallo per la pausa va riconosciuto ove il lavoratore dimostri che è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione.

La pronuncia de qua, ci ricorda che la Cassazione ha chiarito che l’elencazione contenuta nella tabella approvata con Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall’art. 1 del regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo; ne ha fatto conseguire che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell’elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull’altra, benché assuma rilevanza per l’inquadramento del lavoratore in una determina qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore (n. 10669/2004).

La pretesa dell’azienda di attribuire prevalenza all’elencazione contenuta nel R.D. 2657/1923, precisa l’ordinanza che si annota, è comunque priva di fondamento normativo, e ciò assorbe ogni altra questione sulla natura tassativa o meno delle lavorazioni inserite nell’elenco e sulla qualificazione del lavoro in discussione come discontinuo.

L’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003, concernente i limiti di durata massima settimanale, evidenzia la Cassazione, richiama il R.D. 2657/1923, mentre la disciplina delle deroghe agli artt. 7, 8, 12 e 13 è dettata dall’art. 17 che non esclude sic et simpliciter i lavori discontinui, ma richiede l’intervento della contrattazione collettiva o l’adozione del decreto ministeriale, pacificamente non emesso in relazione agli autisti di autombulanza.

La Corte territoriale, cocludono gli Ermellini, ha dunque ricostruito in modo corretto il quadro normativo ed ha rilevato che la contrattazione collettiva o i decreti ministeriali non avevano diversamente disciplinato il diritto alla pausa.

Veniamo ora all’altra vicenda, anch’essa approdata in Cassazione, e decisa con ordinanza n. 23370 del 16 agosto 2025, riguardante questa, invece, gli infermieri.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, accoglieva la domanda con la quale alcuni infermieri turnisti avevano chiesto il riconoscimento del risarcimento del danno per mancata fruizione del diritto alla mensa o buono pasto sostitutivo ai sensi dell’art. 29 del CCNL, anche in ragione del diritto alla pausa sancito dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, liquidato in un importo unitario per ciascun giorno di presenza in cui era mancato il corrispondente servizio, con importi complessivi determinati mediante consulenza contabile.

L’Azienda Sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, poiché i lavoratori che avevano agito erano infermieri, la concessione ad essi della pausa prescritta dall’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, coinvolgendo tutti gli infermieri del turno, finirebbe per lasciare i degenti privi di assistenza nel corrispondente periodo, con evidente violazione dell’art. 32, co.1, della Costituzione.

Anche tale ricorso è stato rigettato dalla Cassazione.

Secondo la pronuncia de qua,  l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori- ivi compresi gli infermieri turnisti – certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti; se dunque anche non siano disposte le pur possibili deroghe da parte della contrattazione collettiva o dei decreti ministeriali, la norma primaria non è in sé tale da creare il deficit assistenziale, che è destinato a realizzarsi solo se l’ente non si organizzi in modo da evitarlo, come suo obbligo.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 21 luglio 2025, n. 21878; Cass., ordinanza 16 agosto 2025, n. 23370

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