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Split payment: ultimi chiarimenti dall’A.E.

28 Ottobre 2019|

Con la risposta del 28 ottobre 2019, n. 436, l’Agenzia delle Entrate torna sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, chiarendo che in applicazione di tale meccanismo:
- l’Iva è dovuta solo per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura (in caso di riduzione dell’imponibile a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella prevista);
- in caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’Iva va calcolata sulla base imponibile al lordo delle penalità;
- l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (Codice Identificativo di Gara errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario;
- la responsabilità in merito alla corretta aliquota Iva da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è di competenza del cedente/prestatore e non dell’amministrazione pubblica.