Split payment: ultimi chiarimenti dall’A.E.
28 Ottobre 2019|Con la risposta del 28 ottobre 2019, n. 436, l’Agenzia delle
Entrate torna sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), di cui
all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, chiarendo che in applicazione di tale
meccanismo:
- l’Iva è dovuta solo per gli importi effettivamente pagati e non per quelli
indicati in fattura (in caso di riduzione dell’imponibile a seguito
dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella prevista);
- in caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico
del fornitore, l’Iva va calcolata sulla base imponibile al lordo delle
penalità;
- l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale
della stessa (Codice Identificativo di Gara errato o mancante) può essere
sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati
mancanti nel documento originario;
- la responsabilità in merito alla corretta aliquota Iva da applicare nelle
cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è di competenza del
cedente/prestatore e non dell’amministrazione pubblica.
