Sfruttamento del lavoro: nessun reato se il datore non si avvantaggia dello stato di bisogno
1 Aprile 2022|Ai fini dell’integrazione del reato di sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis, co. 1 n. 2) cod. pen. non basta che ricorrano i sintomi dello sfruttamento, ma occorre che il reclutatore si avvantaggi dello stato di bisogno del lavoratore, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quello volontariamente si trae. Ad essere punito dalla norma non è, difatti, lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore che lo induca ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito (Corte di Cassazione, Sentenza 04 marzo 2022, n. 7861).