Risarcimento del danno da malattia professionale: il nesso di causalità deve essere provato secondo il canone del “più probabile che non”
12 Febbraio 2025|Il tema di malattia professionale e nesso di causalità è stato recentemente trattato su www.rivistalabor.it (v. L. Pelliccia, “In caso di malattia professionale (tabellata), qualora manchi la prova dell’esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale e, quindi, l’indennizzabilità dell’evento”, 22 gennaio 2025), a commento dell’ordinanza n. 30269/2024 della sezione lavoro della Corte di cassazione.
Il medesimo collegio è più recentemente tornato sull’argomento, affrontandolo da un’altra prospettiva, con l’ordinanza n. 88 del 3 gennaio 2025, qui commentata.
I fatti
Alcuni eredi di un soggetto deceduto in esito a una patologia oncologica avevano adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, per chiedere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni, sul presupposto che il loro congiunto avesse contratto la malattia che ne aveva causato la morte in ragione della nocività del lavoro svolto, che implicava la manipolazione di catrame, con conseguente esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Più nello specifico, il de cuius aveva lavorato con mansioni, inizialmente, di cantoniere e successivamente di agente tecnico stradale specializzato.
L’adito tribunale, stralciata la domanda di risarcimento del danno patito jure proprio e scrutinata soltanto quella relativa al danno jure hereditario, all’esito della disposta c.t.u., ha accolto la spiegata domanda.
Nonostante il positivo -seppur parziale- esito del giudizio di prime cure, gli eredi hanno proposto appello, contestando la quantificazione del danno, ritenuta insufficiente ai fini di un integrale ristoro del pregiudizio subito.
La Corte territoriale lucana ha l’appello principale e, nell’accogliere quello incidentale presentato dall’ente ex datore di lavoro, ha riformato la decisione del Tribunale di Matera, rigettando quindi integralmente la domanda inziale degli eredi.
Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La decisione di legittimità
Si premette che con l’ordinanza in commento, l’adita sezione lavoro della Suprema Corte, nell’accogliere i primi cinque motivi di ricorso (con assorbimento del sesto) ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.
Per quanto meglio rileva nella presente trattazione, merita richiamare il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.
Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 cod. civ. in quanto la Corte territoriale, pur avendo esposto in termini corretti la regola sull’assolvimento dell’onere della prova gravante sul lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087, l’avrebbe poi di fatto disattesa, ignorando l’esito della c.t.u. e dell’istruttoria testimoniale e valutando la prova del nesso causale tra ambiente di lavoro insalubre e malattia secondo un parametro di certezza o quasi certezza, invece che secondo il canone del più probabile che non, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo veniva invece denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 4, 377 e 369 del D.P.R. n. 547/1955.
Con il quinto motivo veniva infine denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché il travisamento della c.t.u., accertamento costituito oltre che dalla relazione depositata dai chiarimenti successivamente resi dall’ausiliare al giudice di primo grado in ordine alla causa del decesso del de cuius e accertamento del nesso eziologico tra malattia, decesso e attività lavorativa (che) è stata dal c.t.u. individuata con certezza nella presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) la cui presenza è riscontrabile sia nel catrame che nel bitume. Più nello specifico, la Corte d’Appello avrebbe disatteso le conclusioni del c.t.u. nominato in prime cure, senza un approfondimento scientifico alternativo e valorizzando -tra l’altro in modo errato- i documenti tardivamente prodotti nel dall’ente resistente nel giudizio d’appello.
L’ordinanza in commento preliminarmente rileva che la Corte territoriale non ha esaminato il tema della utilizzabilità o meno della documentazione prodotta dall’ente in quella sede appellato, né tantomeno si è posta il problema della tardività dell’allegazione secondo cui il materiale utilizzato dai dipendenti dello stesso sarebbe stato bitume e non catrame. Conseguentemente, in assenza di una preventiva valutazione sulla indispensabilità delle nuove prove, il collegio di merito avrebbe dovute considerarle inutilizzabili, ferma, in ogni caso, l’inammissibilità di nuove eccezioni (ex art. 437, co. 2, c.p.c.), fatta salva la sola ipotesi della rimessione in termini, previa richiesta in tal senso della parte e sussistendone i rigorosi presupposti (ex art. 153, co. 2, c.p.c.).
Il vizio così denunciato è un error in procedendo, come tale censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., e non con riferimento al n. 3 del medesimo comma; ciò nonostante, un tale errore (formale) non rende di per sé inammissibile il motivo di ricorso e non impedisce alla Corte di cassazione di decidere su di esso, inquadrandolo correttamente, una volta constatato che il suo oggetto è chiaramente comprensibile (v. sul punto, Cass. S.U. n. 17931/2013; Cass. n. 10862/2018).
Il collegio di seconde cure è giunto a negare, all’evidenza, la prova del nesso causale tra il lavoro e la malattia, senza individuare alcuna possibile causa alternativa ovvero altri possibili fattori di rischio, non negando l’utilizzo di materiale cancerogeno senza protezioni e, al medesimo tempo, omettendo di confrontarsi con gli argomenti spesi dal consulente tecnico d’ufficio.
Ad avviso dell’ordinanza in commento, il percorso seguito nella gravata sentenza di merito implica necessariamente una nascosta concezione della prova del nesso causale in termini di certezza o di quasi certezza, incompatibile con il concetto di più probabile che no, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 25805/2024), atteso che “il giudizio relativistico sulla possibilità qualificata dell’esistenza di un nesso causale non potrebbe essere espresso se non all’esito del completo esame del materiale istruttorio, senza trascurare gli aspetti medico-legali; viceversa un risultato di certezza può ben essere considerato ormai irraggiungibile anche sulla base della valutazione di una parte soltanto del materiale probatorio, laddove esso sia ritenuto già in sé lacunoso.”
Sempre secondo la Corte regolatrice, è di tutta evidenza che, una volta accertato l’utilizzo senza protezioni di materiale potenzialmente cancerogeno, il giudizio sul nesso causale tra lavoro e insorgere della malattia non può prescindere da competenze e valutazioni tecniche medico-legali; le conclusioni del c.t.u. devono scaturire dal regolare contraddittorio tra le parti ed essere sottoposte al vaglio critico del giudice, che può anche, motivatamente, disattenderle.
Una volta espletata però la consulenza tecnica, “il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi, come nel caso di specie, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (v. Cass. nn. 14599/2021; 18598/2020; 13770/2018; 13399/2018).
Orbene, la Corte territoriale non ha semplicemente ignorato la relazione del c.t.u., ma ha dichiaratamente espresso il proprio giudizio sul nesso causale “al di là” (ovverosia “a prescindere”) delle considerazioni medico legali espresse dal c.t.u. e fatte proprie dal primo giudice, nonostante le riportate dichiarazioni dei testi avessero confermato sia l’uso di “pietrisco mescolato a catrame”, sia l’assenza di “guanti o mascherine.
Seppur vero che per valutare la possibile incidenza causale di tali modalità di lavoro sull’insorgere della malattia si deve tenere conto anche della frequenza e delle modalità dell’uso del catrame -quali risultanti all’esito delle prove documentali e/o testimoniali- nondimeno però il relativo giudizio rimane prettamente tecnico e non può prescindere dalla (sola) discussione medico-legale.
Da qui, come detto, la cassazione della decisione d’appello scrutinata, con il giudie del rinvio che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: “(anche) nel rito del lavoro non sono consentite nuove allegazioni e nuove produzioni documentali in appello, se non nei limiti di cui all’art. 437 c.p.c., che il giudice ha il dovere di rilevare e valutare, prima di ammettere le nuove allegazioni e utilizzare le nuove prove; il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell’utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l’uso di tali sostanze e l’insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell’assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all’attività lavorativa; qualora l’uso delle sostanze risulti provato, il giudizio sulla sua incidenza causale rispetto all’insorgere della malattia, seppur riservato al giudice del merito, implica necessariamente competenze e valutazioni di carattere tecnico medico-legale, sicché il giudice – una volta esperita la c.t.u. – non può decidere la causa prescindendo dall’esame delle relative risultanze e da un confronto con le argomentazioni del consulente”.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 gennaio 2025, n. 88
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