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Procedura di mobilità: violazione degli obblighi di comunicazione

6 Maggio 2022|

In tema di licenziamenti collettivi il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento stesso, impone la necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza non determina l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva comprovati dal datore di lavoro (Corte di Cassazione, Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14057).