Show Info

Prescrizione dei crediti del socio lavoratore di cooperativa

20 Maggio 2025|

Premessa

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 253/2024 pubblicata 22 aprile 2025, in tema di diritto del lavoro cooperativo, si pronuncia sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del socio lavoratore.

Il decisum si distingue per l’adesione e allo stesso tempo estensione all’ambito cooperativo del più recente e vieppiù consolidato orientamento della Cassazione, cui stabilisce il dies a quo della prescrizione alla cessazione del rapporto. Inoltre, la Corte conferma l’inderogabilità dei minimi retributivi ex lege n. 142/2001.

I Fatti

La controversia vedeva opposti alcuni soci lavoratori a due società cooperative del settore logistico e alla relativa società committente. I lavoratori rivendicavano differenze retributive per varie causali, inclusa l’applicazione di trattamenti inferiori ai minimi del CCNL di settore, in parte dovuti a delibere assembleari la cui motivazione adduceva lo stato di crisi aziendale. Il Tribunale di Bergamo aveva parzialmente accolto le istanze, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle cooperative e dichiarando nulle alcune delle suddette delibere. Contro tale decisione, le cooperative appellavano rappresentando che, per i soci lavoratori, la prescrizione dovesse decorrere in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato i motivi dell’appello delle cooperative.

Con riferimento al primo e più rilevante motivo, il giudice del gravame rileva che anche per i soci lavoratori di cooperativa, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante lo svolgimento del rapporto, ma inizia il suo corso dalla cessazione dello stesso.

Di conseguenza la Corte ha respinto la tesi delle appellanti, che sostenevano la decorrenza infra-rapportuale in ragione della presunta persistente stabilità del vincolo del socio lavoratore (assistito dalla tutela ex art. 18 Stat. Lav., richiamato dall’art. 2 L. n. 142/2001).

Il Collegio bresciano ha fondato la sua decisione sull’evoluzione interpretativa in applicazione delle riforme del mercato del lavoro (L. n. 92/2012 – Legge Fornero – e D.Lgs. n. 23/2015 – Jobs Act). Le citate fonti di legge, come chiarito da Cass. n. 26246/2022, hanno attenuato la tutela reale, rendendo la reintegrazione una sanzione non più automatica, ma selettiva e recessiva rispetto alla tutela indennitaria.

Tale mutamento ha minato il presupposto della “stabilità reale” del rapporto che, in precedenza, giustificava la decorrenza della prescrizione in costanza di lavoro per timore (il cd. metus) del dipendente di ritorsioni. Di conseguenza, il dies a quo del termine prescrizionale inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non ancora estinti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012.

Con un approfondimento argomentativo motivato, la Corte d’Appello estende tale principio ai soci lavoratori di cooperativa. Invero, pur riconoscendo precedenti di legittimità (come Cass. n. 27783/2022 e Cass. n. 17989/2018) cui avevano sostenuto la decorrenza infra-rapporto per tale categoria, la stessa ha ritenuto che tali pronunce si riferivano a fattispecie sorte ante riforme del 2012. Oggi, la tutela reintegratoria richiamata dalla L. n. 142/2001 per i soci lavoratori è quella, modificata e depotenziata, dell’art. 18 Stat. Lav. vigente, che non offre più quella stabilità che escludeva il metus. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha quindi fatto proprio l’orientamento della più recente Cass. n. 25477/2023, che per i soci di cooperativa ha affermato l’operatività della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. Pertanto, l’eccezione di prescrizione è stata respinta.

Con riferimento alla validità delle delibere assembleari incidenti sui minimi retributivi il giudice di grado ha altresì confermato la nullità delle delibere assembleari (del 27 luglio 2018, 28 maggio 2019 e 5 luglio 2019) che avevano determinato trattamenti retributivi inferiori ai minimi del CCNL. Richiamando gli artt. 3, co. 1, e 6, co. 2, della L. n. 142/2001, si è ribadito il principio dell’inderogabilità in pejus del trattamento economico complessivo minimo, pena la nullità della clausola o delibera derogatoria per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.).

Il perimetro di analisi del provvedimento ha riguardato altri motivi, disponendo per essi una parziale riliquidazione delle somme dovute.

Conclusioni

L’interesse per la sentenza della Corte d’Appello di Brescia risiede nella esegesi relativa alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro a far data dalla cessazione del rapporto cui si applica anche ai soci lavoratori di cooperativa.

Questa interpretazione, allineata alla più recente giurisprudenza di Cassazione, prende atto del mutato panorama normativo e del conseguente affievolimento della stabilità del posto di lavoro, condizione che un tempo giustificava la decorrenza immediata della prescrizione.

Viene in tal modo superata, per le fattispecie oggetto di disciplina delle recenti riforme, ogni residua specificità del socio lavoratore, riconoscendogli la persistenza di una potenziale condizione di metus anche in tale contesto.

Infine, la decisione sostiene il principio dell’inderogabilità dei minimi retributivi stabiliti dalla L. n. 142/2001, confermando che le esigenze di risanamento aziendale delle cooperative non possono travalicare fino a comprimere, per mezzo di delibere assembleari, quel trattamento economico complessivo minimo ai sensi del precetto dell’art. 36 Cost.

La pronuncia è da annoverare tra una giurisprudenza che, pur riconoscendo le specificità del modello cooperativo, non contravviene alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori che in esso operano, specie per quanto attiene al termine da cui far decorrere il tempo per la tutela dei propri diritti.

Giovanni Gambino, dottore in giurisprudenza

Visualizza il documento: App. Brescia, 22 aprile 2025, n. 253/2024

Scarica il commento in PDF

L'articolo Prescrizione dei crediti del socio lavoratore di cooperativa sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.