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Pensione anticipata: 42 anni e un mese di contributi devono bastare

26 Febbraio 2025|

Con le sentenze gemelle 17 settembre 2024, n. 24916 e n. 24952, qui commentate, la Suprema Corte mette un freno alla prassi dell’INPS, avallata da precedenti giurisprudenziali, di ammettere a pensione anticipata solo quei lavoratori che abbiano maturato 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne) dei quali almeno 35 anni di contributi effettivi, ritenendo applicabile il parametro della pensione di anzianità di cui all’art. 22, l. 30.04.1969, n. 153.

Anticipiamo da subito la conclusione del giudizio con l’enunciazione del seguente principio: «In tema di pensione anticipata, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto contributivo è integrato anche dal versamento dei contributi figurativi, diversamente da quanto previsto nel sistema di cui al successivo comma 11 che – consentendo l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo – richiede, invece, l’effettivo versamento della contribuzione».

La questione posta base del giudizio è la seguente: i co. 10 e 11 dell’art. 24, d.l. 6.12.2011, n. 201 impongono entrambi l’accesso alla pensione anticipata mediante contribuzione effettiva, come suggerisce l’interpretazione dell’INPS?

Guardiamo il testo di legge (nelle sole parti rilevanti in questo momento). Il predetto co. 1 stabilisce: «l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne» mentre il co. 11 stabilisce: «a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva».

Le disposizioni riportate contengono due diverse fattispecie:

– 10, pensione anticipata generale: è sufficiente e necessario che siano accreditati a favore del richiedente contributi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 11, pensione anticipata per lavoratori in pieno regime contributivo (cioè quelli con primo accredito contributivo successivo allo 01.01.1996) è richiesta una contribuzione effettiva di 20 anni di contributi versati (oltre altri requisiti).

Perché allora si deve giungere ad una sentenza della Suprema Corte per affermare quanto pare evidente in diritto? In claris non fit interpretatio?

La risposta la troviamo nella precedente Cass. 14 ottobre 2022, n. 30265 ( che per comodità del lettore si pubblica in allegato) laddove la S.C. afferma: «dall’interpretazione letterale dei commi 10 e 11 dell’art. 24, oltre che dalla interpretazione sistematica delle due previsioni alla luce dei due cardini della riforma – progressivo adeguamento della pensione all’aumento della speranza di vita e disincentivo di ogni forma di pensionamento anticipato – non residua nessun ragionevole spazio per la tesi difensiva dell’odierna ricorrente».

La decisione del 2022, che avalla l’interpretazione dell’INPS, non pare condivisibile. La soluzione adottata al tempo dalla S.C. è davvero conforme all’incipit dell’art. 24, d.l. 201/2011, enunciato nel co. 1: «garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo»?

La decisione del 2022 piega le necessità dell’individuo a un sistema pensionistico che abbandona la solidarietà a favore della sostenibilità; come se lo Stato Sociale dovesse operare nei limiti della gestione aziendale.

Ebbene, la cd. riforma Fornero, che fu letteralmente da lacrime, non era però così drammatica come la figura la sentenza del 2022, che sembra eccedere nell’approccio “spending review”; tuttavia, questa è una lettura poco sistematica dell’art. 25, d.l. 201/2011, il quale chiarisce in modo inequivocabile, al co. 3, che dal 01.01.2012 le pensioni preesistenti sono sostituite da quelle disciplinate nella stessa norma e, nel caso in esame, la pensione di anzianità diventa ««pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18».

Le eccezioni di cui ai co. 14, 15-bis, 17 e 18 riguardano una serie di presupposti (es. mobilità, lavorazioni faticose e pesanti, ecc.) che permettono di ottenere la pensione anticipata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle poste dai co. 10 e 11.

I co. 10 e 11, poi, sono indicati dalla legge come gli unici («esclusivamente») requisiti posti per accedere alla pensione anticipata.

L’interpretazione dell’INPS, fatta propria dalla S.C. nel 2022, è errata, poiché – aggirando il vincolo di esclusività dei requisiti – riporta in vita il requisito della contribuzione effettiva (pari a 35 anni) dell’art. 22, l. 153/1969, che però viene letteralmente e sistematicamente escluso dalla cd. riforma Fornero.

Il cambio di prospettiva adottato dalla Suprema Corte con le sentenze in commento aderisce ad una lettura immediata e stringente dei co. 10 e 11 dell’art. 24, d.l. 201/2011, ma (anche se inespressa) decisamente sistematica, facendo emergere la predetta distinzione tra pensione anticipata fondata sull’anzianità di servizio (co. 10) e pensione anticipata contributiva fondata sulla contribuzione effettiva (co. 11).

In definitiva, a distanza di due anni, la S.C. ha decisamente posto rimedio a un proprio errore e frenato una prassi dell’INPS decisamente troppo gravosa per i lavoratori. Il sistema delineato dalla cd. riforma Fornero ha certamente un chiaro obiettivo di contenimento della spesa: la pensione va riconosciuta purché lo Stato possa garantirla oggi e nel futuro;  pertanto, il sacrificio del singolo (dato da un accesso più difficile alla pensione) sarebbe giustificato dal fine solidaristico di garantire a tutti una pensione, partendo dal presupposto che il sistema pensionistico esistente al tempo (fino al 2011) fosse insostenibile. Ciò però, non deve legittimare l’introduzione di requisiti pensionistici non posti dal legislatore.

Stefano Iacobucci, avvocato in Verona e professore a contratto nell’Università degli Studi di Ferrara

Visualizza i documenti: Cass., 17 settembre 2024, n. 24916; Cass., 17 settembre 2024, n. 24952; Cass., 14 ottobre 2022, n. 30265

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