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Oltre i sequestri e le confische: l’amministrazione giudiziaria di aziende come nuovo strumento di contrasto al reato di sfruttamento di manodopera

24 Agosto 2024|

Nel prendere in esame il fenomeno del caporalato, meglio conosciuto come lavoro “schiavistico”, l’attenzione non può che indirizzarsi verso la presenza, nei confini nazionali, di un vasto numero di individui, spesso privi di permesso regolare, che trovano la loro occupazione, in conseguenza della propria condizione di irregolarità, in un’aria – drammaticamente – più ampia, quale quella del lavoro in condizioni di sfruttamento.

Tale fenomeno, generalmente realizzato mediante l’uso e abuso di lavoratori versanti in gravi situazioni di necessità economica e di emarginazione sociale, ha da sempre portato la magistratura inquirente, in particolar modo negli ultimi anni, ad intervenire sui soggetti vittime di tale illecita consuetudine che, sebbene in origine hanno rappresentato la parte più sommersa della catena produttiva, ora emergono, prepotentemente, in una politica di impresa spesso improntata alla lesione dei diritti dei lavoratori e, ancor di più, delle regole del mercato del lavoro.

La gravità del fenomeno, nonché l’adozione di tale modus operandi come strategia di impresa finalizzata all’ottimizzazione dei profitti, ha portato la Procura lombarda, già in precedenti noti casi, a richiedere l’adozione, da parte del Tribunale del medesimo capoluogo, dello strumento preventivo dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. lgs. 159/2011 – come sostituito dalla Legge 161/2017 – nei confronti di aziende rappresentative di alcuni dei più noti marchi di moda a livello mondiale. Nei precedenti casi, la richiesta avanzata dalla Procura, al fine di adottare lo strumento preventivo in questione, è stata giustificata dalla circostanza secondo cui, a giudizio dell’organo inquirente, le case di moda hanno agevolato colposamente, per un sistema di internal audit fallace, la commissione del reato di sfruttamento di manodopera ex art. 603 bis c.p. giudicato – correttamente – integrato, sia per quanto concerne l’aspetto soggettivo che oggettivo, dalle società subappaltatrici delle case di moda a cui sarebbe stata affidata la produzione.

Nella vicenda in esame il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – ha nuovamente riconosciuto, con decreto n. 12  pronunciato il 5 giugno 2024 (depositato il giorno successivo) su richiesta della Procura meneghina, i presupposti applicativi dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. lgs. 159/2011 nei confronti di un’altra casa di moda di rilievo mondiale. Secondo le indagini condotte dalla Procura del capoluogo lombardo, anche in questo caso come in quelli di pochi mesi antecedenti, l’alta casa di moda ha agevolato colposamente, mediante – imprudente – omesso controllo della propria filiera produttiva nonché per la presenza di evidenti carenze dei modelli organizzativi, soggetti ritenuti responsabili del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera ex art. 603 bis c.p.

L’attività investigativa ha permesso agli inquirenti di compendiare, difatti, un preciso e complesso meccanismo di esternalizzazione della produzione consistente nell’affidamento da parte della casa di moda, mediante contratti di appalto, dell’intera produzione a società appaltatrici che a loro volta affidavano la produzione a società committenti terze, nel caso di specie ad opifici cinesi. La società appaltatrice disponeva, invero, solo formalmente dell’adeguata capacità produttiva e al fine ridurre i costi e competere sul mercato adottava, come soluzione più economica, la strategia di esternalizzazione della produzione ad altre ditte ovvero gli opifici cinesi.

Tali opifici sebbene svolgessero di fatto l’attività di produzione, solo formalmente affidata alle società appaltatrici, sono stati ritenuti responsabili di reiterate condotte di sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno e di necessità rilevanti ex art. 603 bis c.p. I conduttori di fatto degli opifici cinesi reclutavano, difatti, connazionali stretti nella morsa della clandestinità con difficoltà di emancipazione nel territorio italiano e ricevevano – solitamente – istruzioni direttamente dalla società appaltatrice.

Nella prospettazione dell’organo proponente si è messo in luce come il modus operandi appena descritto, adottato sempre più dai grandi marchi di moda, nascondeva e nasconde, invero, complesse strutture di appalto in cui la generalizzata carenza nei modelli organizzativi ex D. lgs. 231/01 e di sistemi di internal audit idonei giustifica i presupposti applicativi dell’art. 34 del D. Lgs. 159/2011 atteso che tali lacune organizzative hanno agevolato colposamente, mediante omesso controllo da parte della casa di moda sulle società fornitrici, soggetti raggiunti da consistenti ed inequivocabili elementi probatori in ordine al delitto di sfruttamento di manodopera ex art. 603 bis c.p.

Difatti, alla luce dei primi due sopralluoghi esperiti presso le sub appaltatrici ditte cinesi, la Procura meneghina ha ritenuto correttamente integrati gli estremi del reato di intermediazione e sfruttamento di manodopera in ragione della sussistenza di concordanti e specifici indici di sfruttamento posti dal legislatore al centro della condotta tipica di cui all’art. 603 bis c.p.

Nell’interpretazione fornita dalla Pubblica Accusa a tali spie di sfruttamento è stato di fatto assegnato un ruolo sostanziale e tipizzante, attribuendovi essenziale rilevanza nella perimetrazione del fatto costitutivo del reato.

Dagli accertamenti svolti è emersa, invero, la reiterata  propensione, da parte dei predetti opifici, alla violazione dei diritti inviolabili dei lavoratori consistita – principalmente, ma non solo – nella violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (andando addirittura “al di sotto dei minimi etici”), nella ripetuta sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti, nella difformità degli orari di lavoro rispetto a quelli contrattualmente previsti, nella reiterata retribuzione oraria nettamente inferiore a quella prevista dai CCNL di settore nonché nell’assenza di idonee protezioni per l’uso di sostanze chimiche ed infiammabili tali da generare il rischio di incendio o scoppio di contaminazioni a danno dei lavoratori. Gli opifici cinesi in questione operavano scientemente, dunque, in netta violazione della normativa a tutela dei lavoratori in modo tale da ottenere un evidente abbattimento dei costi ed un perfezionamento del risultato e, di conseguenza, del guadagno.

Oltre al sopralluogo esperito presso i primi due opifici, veniva effettuato ulteriore sopralluogo presso la sede operativa della società sub appaltatrice a cui sarebbe stata affidata, almeno formalmente, la produzione di borse dalla società appaltatrice. Tuttavia, da tale sopralluogo emergeva l’inesistenza fisica, di conseguenza operativa, della società sub appaltatrice in questione che, pur essendo cartolarmente attiva, risultava di fatto inesistente.

Cosicché le emergenze investigative hanno indotto a ritenere che la società sub appaltatrice oggetto del sopralluogo fosse stata, invero, solo fittiziamente creata con l’unico – ed inequivocabile – fine di giustificare l’esternalizzazione della produzione di borse ad opifici cinesi che operano con un consistente abbattimento dei costi ed una reiterata lesione dei diritti dei lavoratori.

Difatti, dall’accertamento compiuto presso la sede della – fittizia – società sub appaltatrice, è emerso, rendendo più robusti gli indizi probatori raccolti dalla Procura, che non solo l’opificio cinese operava in luogo della società sub appaltatrice, ma, al contempo, che la casa di moda appaltante aveva compiuto un unico audit presso la predetta sub appaltatrice dichiarandola, erroneamente, idonea a svolgere le attività alla stessa affidate, sebbene la produzione fosse realizzata, all’evidenza, dall’opificio cinese con utilizzo di manodopera irregolare.

Pertanto, tale audit è parso, all’Autorità inquirente, più formale che sostanziale in relazione alla concreta verifica della capacità produttiva dell’azienda e, ancor di più, delle effettive condizioni lavorative degli operai che svolgevano le proprie attività in regime di sopraffazione retributiva e trattamentale.

La Procura, sulla scorta di tale vaglio, ha chiesto pertanto al Tribunale di disporre nei confronti della nota casa di moda, società appaltante, l’amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 del d. lgs. 159/2011 in ragione dell’agevolazione colposa posta in essere dalla stessa che ha negligentemente e imprudentemente controllato la filiera produttiva, in particolare il rapporto con le società cui veniva esternalizzata la produzione ritenute responsabili ex art. 603 bis c.p.

È fuor di dubbio, difatti, che la società, cui è stata applicata la misura di prevenzione, non abbia mai effettivamente controllato la catena produttiva verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate.

La casa di moda è rimasta, difatti, inerte dinanzi alla conoscenza, almeno parziale come nel caso del terzo sopralluogo, della esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici a soggetti terzi ed ha – al contempo – omesso di assumere iniziative come la regolare verifica della filiera dei sub-appalti o di autorizzazione alla concessione degli stessi, sino alla eventuale rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società, la condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 del D. lgs. 159/2011 (e successive modifiche) per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria.

L’inedito strumento dell’amministrazione giudiziaria, in ragione della sua funzione di misura preventiva, dovrà pertanto non solo intervenire sui rapporti con le imprese fornitrici della casa di moda, in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino sistematicamente condotte di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603 bis c.p., ma dovrà intervenire, soprattutto, al fine di contrastare politiche di impresa più ampie caratterizzate, spesso, da condotte lesive della dignità del lavoratore e del suo status libertatis, inteso quale coacervo delle libertà e dei diritti che definiscono la nozione di uomo libero.

L’introduzione del controllo giudiziario nelle aziende diviene, dunque, non solo strumento di bonifica aziendale, ma preziosa occasione per contrastare condotte di radicata devianza nel mercato del lavoro nel rispetto, inderogabile, dei diritti costituzionalmente garantiti di proprietà e di iniziativa economica in capo all’imprenditore.

Su queste problematiche sia consentito richiamare di Silvia Maglione: Tanto tuonò che piovve: l’amministrazione giudiziaria di azienda per agevolazione colposa del reato di sfruttamento di manodopera (a commento di Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure Prevenzione, decreto 3 aprile 2024, n. 10),in Labor, www.rivistalabor.it, 18 maggio 2024; Lo sfruttamento dei lavoratori dal caporale al datore di lavoro (a commento di Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2023, n. 47400), ivi, 25 febbraio 2024.

Silvia Maglione, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decreto 6 giugno 2024, n. 12

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