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Nota di variazione per chiusura del fallimento

28 Ottobre 2019|

Con riferimento ai crediti divenuti inesigibili per infruttuosità della procedura concorsuale, a seguito di chiusura del fallimento, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrispondente al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. In tal caso, il termine per l’emissione della nota di variazione decorre dalla scadenza del termine per proporre reclamo, che corrisponde al novantesimo giorno successivo al deposito in cancelleria del provvedimento di chiusura del fallimento (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 438 del 2019).