Nessuna imposta sugli atti stipulati a titolo oneroso di beni immobili
1 Settembre 2014|
A partire dal 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore della L. n. 89/2014), l’esenzione da tasse di bollo e registro e da altre imposte trova applicazione anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 29 agosto 2014, n. 80/E).
