Nella liquidazione del danno da invalidità permanente devono essere considerati gli emolumenti che spettano in concreto al lavoratore, al lordo delle ritenute non fiscali
22 Giugno 2025|Premessa
In tema di danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) “1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.”
Qualora vittima di un incidente sia un lavoratore dipendente, quali sono i parametri da prendere a base di calcolo per la liquidazione del relativo danno?
A dare sul punto un importante chiarimento è stata la terza sezione civile della Corte di cassazione, Terza Sezione Civile, che, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 11320, ha precisato che, per calcolare il danno rappresentato dalla invalidità permanente cagionata al lavoratore dipendente da un incidente stradale si deve tenere conto delle retribuzioni che gli competono al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali che devono essere escluse dall’art. 137 del d.lgs. n. 209/2005.
Nella fattispecie scrutinata in sede di legittimità, un lavoratore dipendente veniva investito da un’auto mentre conduceva una bicicletta, riportando lesioni che ne compromettevano in maniera significativa le capacità lavorative al punto tale da venire licenziato dall’impresa presso cui svolgeva le funzioni di dirigente.
Il fatto
Un lavoratore convenne in giudizio una compagnia assicuratrice chiedendone la condanna -in via solidale- al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto mentre, a bordo del proprio velocipede, veniva urtato dal motociclo del convenuto il quale, dopo aver eseguito il sorpasso sulla sinistra delle auto incolonnate, era rientrato improvvisamente nella corsia di marcia, collidendo con il velocipede.
Il contraddittorio veniva iussu iudicis esteso nei confronti dell’Inps secondo il quale vi era l’obbligo dei convenuti al pagamento, in proprio favore – a norma dell’art. 14 della legge n. 222/1984 – dell’importo corrispondente alle prestazioni previdenziali già erogate in favore del danneggiato (nella specie, assegno di invalidità; ratei della pensione di inabilità già corrisposte; importo della pensione capitalizzata per i ratei futuri della stessa).
L’adito tribunale, ritenuto il pari concorso di colpa del danneggiato, condannò i convenuti in solido sia al pagamento in favore dello stesso, sia dell’Inps.
La Corte d’Appello di Milano rideterminò l’importo risarcitorio secondo un nuovo calcolo emendato: a) dalla dimidiazione operata dal primo giudice in ragione del concorso di colpa del danneggiato; b) dalla personalizzazione del danno biologico da invalidità permanente; c) dall’applicazione di un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età del lavoratore al momento dell’evento lesivo (54 anni) anziché a quella, ritenuta corretta, che lo stesso aveva al momento della perdita del lavoro (56 anni); d) dall’applicazione sull’importo risultante dalla capitalizzazione di una riduzione percentuale (nella misura del 10%) per tener conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Da qui il ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi.
Il diritto
Dichiarati i primi tre motivi rispettivamente infondato, inammissibile e manifestamente infondato, la sentenza in commento ha dichiarato invece fondato il quarto con il quale era stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. in relazione alla operata determinazione del danno patrimoniale futuro sulla base del reddito lordo, anziché del reddito al netto delle detrazioni e delle ritenute di legge, rinviando nel merito alla Corte d’Appello di Milano in altra composizione.
Ad avviso della ricorrente, l’art. 137 del d.lgs. n. 209/2005 non impone la regola di giudizio accolta dalla corte territoriale, atteso che una diversa interpretazione si era invece affermata nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 4 del D.L. n. 857/1976 dalla formulazione sostanzialmente sovrapponibile.
La sentenza in comento fa rilevare che la giurisprudenza richiamata nel ricorso (v., ex multis, Cass. n. 11007/2003; n. 4508/2001; n. 6321/2000; n. 2219/1998; n. 7494/1993; n. 5464/1988; n. 3296/1979) si è formata sotto il vigore della disciplina dettata dall’art. 4 del D.L. n. 857/1976 (nel testo modificato dalla legge n. 39/1977) e di questa aveva accolto una interpretazione secondo cui, attesa l’eliminazione in sede di conversione di ogni riferimento al “reddito lordo”, il reddito da porre a base della liquidazione del danno doveva ritenersi quello al netto delle ritenute fiscali.
Ad avviso del collegio di legittimità, l’art. 137 del d.lgs. n. 209/2005 parrebbe aver ha ripreso, seppur in modo relativo, la formulazione originaria della norma, quale contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 857/1976 prima della modifica apportata dalla legge di conversione che ha eliminato il riferimento al “reddito lordo”.
A ben vedere, quindi, il dato normativo cui occorre far riferimento non è più quello posto a base dell’orientamento giurisprudenziale richiamato a fondamento della censura: per il lavoro dipendente, a base del computo va posto “il reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
Il dato che va invece ora considerato è che nel richiamato art. 137 il legislatore non ha usato l’espressione “reddito lordo” ma, distinguendo fra reddito di lavoro dipendente e reddito di lavoro autonomo, ha per il primo utilizzato l’espressione “al lordo”, non avendo quindi aggettivato direttamente la parola “reddito”, utilizzando per il secondo l’espressione “reddito netto”.
Ed è questa differenza terminologia che, ad avviso del Collegio, appare di particolare importanza.
Ad avviso della sentenza in commento l’attuale formulazione della norma contenuta nell’art. 137 del d.lgs. n. 209/2005 non giustifica la ricostruzione accolta dal collegio di seconde cure, ma piuttosto “una interpretazione evidenziatrice del diverso approccio terminologico usato dal legislatore ed, in ogni caso, costituzionalmente orientata e attenta agli indici ricavabili dal sistema della responsabilità civile quale vigente nel nostro ordinamento debba portare a porre a base del calcolo del danno da perdita della capacità di guadagno il reddito al netto delle ritenute fiscali e ciò per il lavoratore dipendente come per quello autonomo (per quest’ultimo, ovviamente, non essendo soggetto propriamente a “ritenute”, nel senso, che dovrà aversi riguardo al reddito dichiarato al netto delle imposte dovute).”
Il dato letterale della norma di che trattasi chiede di includere nel reddito di lavoro dipendente da porre a base della liquidazione del danno (non le ritenute fiscali ma) le “ritenute di legge”, chiarendo così che il lemma “ritenuta”, riferito al reddito da lavoro dipendente, comprende sicuramente, nel lessico di settore, anche le ritenute fiscali, ma non può però riferirsi solo a queste.
Le ritenute effettuate da chi è obbligato a corrispondere la retribuzione al lavoratore dipendente possono infatti essere di due tipi: tributarie e non tributarie.
Mentre nel primo senso la ritenuta è un prelievo fiscale effettuato per conto dell’erario dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, nel secondo la ritenuta è una trattenuta che il datore di lavoro effettua, per obbligo di legge, di somme dovute a soggetti diversi dall’erario, quali principalmente quelle relative alle quote di contributi assicurativi e previdenziali gravanti sul lavoratore.
La sentenza in commento mette in evidenza che la locuzione utilizzata nel richiamato art. 137 va come detto però affiancata alla locuzione “ritenute” il sintagma “di legge”.
Orbene, la genericità di tale scelta lessicale consente di comprendere, nel quadro dei riferimenti normativi cui rapportare le ritenute da includere nella base di computo, non soltanto la fonte da cui deriva l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le ritenute ma anche, in una necessaria visione di sistema, quelle che presiedono l’operazione risarcitoria in relazione alla quale è dettata l’inclusione delle ritenute nella base di computo.
Orbene, in una tale prospettiva non può non venire in rilievo il principio dell’integralità del risarcimento di cui all’art. 1223 cod. civ., che, se da un lato richiede che il risarcimento valga a compensare il danneggiato integralmente del danno subito, dall’altro vieta che con il risarcimento egli ottenga più di quanto abbia effettivamente perduto.
Alla luce di tale principio il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella medesima condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il fatto illecito; per il lavoratore danneggiato dovrebbe quindi essere patrimonialmente indifferente lavorare e percepire la paga, ovvero non lavorare a causa della procurata incapacità e percepire il risarcimento.
Per questa ragione la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre ritenuto che il reddito da porre a base della liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno debba essere il reddito netto, e non il reddito lordo; se il lavoratore non avesse infatti patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le imposte e siccome il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, questo deve essere pari al reddito che la vittima avrebbe percepito, al netto delle tasse.
Diversamente, in conseguenza del sinistro la vittima percepirebbe somme superiori a quelle che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato, e per di più senza vantaggi per l’erario.
A ben vedere parliamo di un (generale) principio in materia di risarcimento del danno che trova riscontro nella legislazione tributaria: l’art. 6, co. 2, del TUIR esclude infatti dall’imposizione fiscale i risarcimenti conseguiti in sostituzione di redditi a causa di invalidità permanente o da morte.
Da qui, pertanto, la relativa liquidazione non può comprendere anche le somme che il danneggiato, se avesse continuato a lavorare, non avrebbe comunque percepito in quanto destinate all’erario mediante ritenuta alla fonte. Qualora infatti il reddito da porre a base del risarcimento dovesse essere quello lordo – inteso come comprensivo del prelievo fiscale – il legislatore tributario non ne avrebbe previsto la non imponibilità; diversamente opinando, il danneggiato verrebbe a ricevere somme destinate non a lui ma all’erario e che nemmeno successivamente egli sarebbe tenuto a versare all’effettivo creditore.
Si legge nella sentenza in commento che a tale orientamento, in precedenza reso agevole dalla meno equivoca precedente formulazione della norma di riferimento, si debba dare continuità anche alla luce della normativa vigente, non ravvisandosi né nel testo né nella relazione illustrativa alcun elemento che evidenzi una consapevole e intenzionale volontà di discostarsene.
Una diversa interpretazione risulterebbe quindi confliggere con l’art. 3 Cost., assumendo a tertium comparationis la generale disciplina di cui all’art. 1226 cod. civ.
Infatti, mentre il responsabile di un danno diverso da quello causato dalla circolazione stradale è tenuto a risarcire solo i pregiudizi effettivamente derivati dalla sua condotta, il responsabile di un danno causato dalla circolazione stradale sarebbe tenuto a risarcire la vittima in misura eccedente il pregiudizio effettivamente patito.
Né potrebbe obiettarsi che la ricomprensione nel reddito base delle ritenute fiscali che il lavoratore, se avesse continuato a lavorare, avrebbe subito serve a compensare la perdita di quanto, con le imposte, il lavoratore avrebbe ricevuto in termini di servizi pubblici finanziati dall’erario, atteso che le imposte confluiscono nella fiscalità generale e non vi è alcun rapporto sinallagmatico individuale tra il contribuente e i servizi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici (e dei quali beneficiano tutti coloro che ne hanno diritto indipendentemente dalle imposte da ciascuno eventualmente versate).
Un discorso diverso va invece fatto per le ritenute non fiscali, atteso che per queste una ragione che giustifichi sul piano logico la loro ricomprensione nella base di calcolo e la renda compatibile sia con il principio di integralità del risarcimento sia con la Costituzione può ravvisarsi proprio nell’esigenza di compensare il danneggiato dei vantaggi perduti a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
In tal caso, infatti, il danno esiste ed è ricollegabile al fatto che la perdita di quanto il lavoratore avrebbe accantonato rileva ai fini del suo trattamento previdenziale conseguente al pensionamento anticipato o alle diverse condizioni pensionistiche conseguibili in ragione della lesione della capacità lavorativa.
Si legge ancora nella sentenza in commento che, ampliando la appena formulata riserva, l’esegesi costituzionale e teleologica della norma – parametrata al concetto generale di danno emergente dal principio di c.d. integralità di cui all’art. 1223 cod. civ. – rivela che direttamente il testo dell’art. 137 del d.lgs. n. 209/2005, nel punto in cui non usa in via diretta l’espressione “reddito lordo”, ma, partendo dal concetto di “danno alla persona”, indica che cosa debba considerarsi “agli effetti del risarcimento” quanto alla “incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile” e, dunque, in che cosa quel danno consista sotto qui profili, contiene elementi terminologici rilevanti.
Orbene, la norma di riferimento assume come oggetto di determinazione il danno alla persona e, dunque, sotto lo specifico profilo delle conseguenze sulla consecuzione del reddito assicurato dalla prestazione del lavoro oggetto di inabilità e/o invalidità, un pregiudizio riferibile alla persona del danneggiato in termini che necessariamente debbono sottendere la perdita o il mancato guadagno riguardo a ciò che altrimenti la persona lavorando avrebbe conseguito per effetto della prestazione di lavoro.
In altre parole, il danno alla persona di che trattasi, dovendosi ricondurre necessariamente alla nozione di cui alla norma civilistica generale dell’art. 1223 cod. civ., deve essere ricostruito in termini di perdita di ciò che si sarebbe conseguito lavorando in mancanza della inabilità o invalidità sofferte e, dunque, di una perdita o di un mancato guadagno.
Conseguenza di ciò è che per il lavoro dipendente l’espressione “sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”, fatto salvo il fatto che la medesima deve essere intesa necessariamente in modo da realizzare un risultato conforme alla norma civilistica generale, si presta senza dubbio ad essere intesa in modo conforme a tale obiettivo. L’espressione al “lordo delle ritenute di legge”, ben si presta infatti ad essere intesa come relativa a quelle ritenute la cui mancata applicazione costituisce una perdita e/o un mancato guadagno.
Significativo è il passaggio con il quale la sentenza in commento rileva che, in una tale ottica esegetica, non è senza rilievo che il legislatore abbia usato l’espressione “al lordo” e non quella “reddito lordo”, atteso che l’uso della prima espressione è giustificato sempre dalla finalizzazione ad individuare il danno da perdita/mancato guadagno.
L’espressione “al lordo” deve quindi implicare la considerazione solo di ciò che il lavoratore soffre come perdita o mancato guadagno e non di ciò che non integra né l’uno né l’altro, come le ritenute fiscali che integrano invece un concetto di reddito “al lordo”, ma comprensivo di ciò che non è perdita o mancato guadagno e, dunque, non è sotteso all’espressione “al lordo” nella norma del richiamato art. 137.
E, quindi, in questa ottica, il riferimento al reddito da lavoro autonomo (sul quale, sebbene per un diverso profilo, v. Cass. n. 23330/2024) al “reddito netto” va sempre spiegato in senso analogo, come relativo cioè al reddito comprensivo di quelle eventuali detrazioni la cui mancata verificazione integri danno per il lavoratore e non certo delle imposte, il cui prelievo non è danno ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.
Al termine di tutto questo ampio e articolato ragionamento, la sentenza in commento enuncia il seguente principio di diritto: “L’art. 137, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato”.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass. civ., sez. IIIª, 29aprile 2025, n. 11320
Scarica il commento in PDF
L'articolo Nella liquidazione del danno da invalidità permanente devono essere considerati gli emolumenti che spettano in concreto al lavoratore, al lordo delle ritenute non fiscali sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
