Malattia professionale, accertamento del nesso di causalità e prova della responsabilità del datore di lavoro: il caso dell’esposizione ad amianto
7 Dicembre 2025|L’ordinanza in commento, Cass., 4 luglio 2025, n. 18202, si pronuncia su un caso in cui i familiari di un lavoratore deceduto avevano richiesto (e ottenuto dalle sentenze di primo grado e di appello) dall’ex datore di lavoro di quest’ultimo il risarcimento del danno derivante dal decesso del congiunto, avvenuto a causa di una patologia oncologica (mesotelioma pleurico) per la quale era stato ritenuto accertato il nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta presso la società convenuta, e in particolare con l’esposizione a polveri di amianto.
L’ordinanza è particolarmente interessante perché raccoglie e riporta gli attuali arresti giurisprudenziali sia in materia di nesso di causalità tra patologia e ambiente di lavoro, sia in tema di prova e responsabilità datoriale, sia quanto specificamente ai contenziosi connessi all’esposizione ad amianto.
La pronuncia, infatti, prende le mosse dai principi in materia di prova del nesso eziologico tra malattia professionale e causa lavorativa: sul tema, come noto, la giurisprudenza è univoca nel richiamare la regola di cui all’art. 41 c.p. di equivalenza delle condizioni, per cui tutti gli antecedenti eziologici vengono ugualmente considerati concause dell’evento, a meno che non emerga un antecedente la cui efficienza sia idonea, di per sé, a provocare l’evento, interrompendo il nesso con tutte le altre concause.
La giurisprudenza ha anche affermato che, sulla base di questo principio, è certamente praticabile il giudizio controfattuale, ossia l’accertamento della circostanza per cui, in assenza di quel determinato antecedente, l’evento non si sarebbe verificato: se, dunque, viene accertato che, in assenza dell’elemento nocivo presente nell’ambiente di lavoro, la malattia professionale non sarebbe insorta, il nesso causale può dirsi confermato (Cass., 6 giugno 2024, n. 15852).
Sotto altro punto di vista, il nesso di causalità tra ambiente di lavoro e malattia professionale deve essere accertato secondo la regola del “più probabile che non”, avendo la Suprema Corte stigmatizzato le pronunce che, viceversa, hanno ritenuto necessario rilevare una prova raggiunta nei termini della certezza, e ciò anche perché, mentre il giudizio relativistico-probabilistico permette di dare rilevanza alla complessità del compendio probatorio, il giudizio in termini di certezza porterebbe a non valutare nemmeno determinate prove, laddove apparisse già impossibile raggiungere tale grado di sicurezza nella verifica del nesso causale (Cass., 3 gennaio 2025, n. 88, con nota di Pelliccia, Risarcimento del danno da malattia professionale: il nesso di causalità deve essere provato secondo il canone del “più probabile che non”, in www.rivistalabor.it, 12 febbraio 2025).
Nell’ambito specifico della malattia professionale, vi è poi uno specifico e peculiare aspetto della prova del nesso di causalità, connesso all’esistenza, come noto, delle cd. malattie tabellate, ossia patologie che l’INAIL, nelle proprie periodiche determinazioni, ha ricollegato causalmente a specifici fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro.
Come anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una malattia tabellata è sufficiente che il lavoratore dimostri l’avvenuta esposizione, nell’ambiente di lavoro, al fattore di rischio specificamente collegato a detta malattia, perché sorga una presunzione circa l’origine professionale della patologia, che potrà essere superata da INAIL (o dal datore di lavoro) con onere probatorio a proprio carico; viceversa, nel caso in cui sia dimostrata l’assenza di esposizione al fattore di rischio, il regime probatorio di favore proprio delle malattie tabellate verrà meno (Cass., 25 novembre 2024, n. 30269, con nota di Pelliccia, In caso di malattia professionale (tabellata), qualora manchi la prova dell’esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale, quindi, l’indennizzabilità dell’evento, in www.rivistalabor.it, 22 gennaio 2025).
Come appare chiaro, simili valutazioni circa il nesso eziologico non possono prescindere da un accertamento di tipo tecnico, affidato all’esperimento, nel corso del giudizio, di apposita consulenza peritale: la Suprema Corte, a tal riguardo, ha stigmatizzato espressamente l’atteggiamento del giudice di merito che, dopo aver esperito una CTU medico-legale, ne aveva ignorato e smentito i risultati, affermando che, laddove l’esposizione del lavoratore al fattore di rischio risulti dimostrata in causa, l’accertamento circa l’incidenza causale dell’esposizione sull’origine della patologia, seppur riservato al giudice di merito, non può prescindere da un esame delle risultanze della CTU e da un confronto con le argomentazioni ivi contenute (Cass., 3 gennaio 2025, n. 88, cit.).
È poi cosa nota che, in materia di malattie professionali (così come di infortuni sul lavoro), l’antecedente eziologico idoneo a fondare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, come detto accertata nel caso di cui all’ordinanza in commento, non è la mera riconducibilità della causa all’ambiente di lavoro, ma la dimostrazione della violazione, da parte datoriale, degli obblighi in materia di sicurezza.
La situazione appare certamente molto diversa, come concordemente rilevato dalla giurisprudenza, a seconda che detti obblighi trovino origine in specifiche norme tecniche (cd. misure nominate) ovvero nel generale dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. (cd. misure innominate).
La giurisprudenza ha affermato chiaramente che l’assenza della violazione di misure di sicurezza nominate non può valere ad escludere a priori la responsabilità del datore di lavoro, stante appunto l’esistenza della norma generale di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c.; d’altra parte, nemmeno il dettato dell’art. 2087 c.c. può valere a creare una forma di responsabilità oggettiva che, in sostanza, finisca per ritenere sempre responsabile il datore di lavoro dando per scontato che, se tutte le misure astrattamente esistenti fossero state attuate, non si sarebbe verificato l’evento lesivo per il lavoratore (cd. ambiente di lavoro a rischio zero) (Cass., 25 ottobre 2021, n. 29909).
Tuttavia, mentre a fronte dell’allegazione da parte del lavoratore della presunta violazione di misure di sicurezza nominate il datore di lavoro si libererà da responsabilità dimostrando il puntuale adempimento proprio di dette specifiche norme, in caso di doglianze relative all’attuazione di misure innominate il datore di lavoro dovrà dimostrare di essersi attenuto anche a tutte quelle regole tecniche di cautela suggerite dall’esperienza e dalla perizia professionale, con una prova liberatoria «generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe» (Cass., 26 aprile 2017, n. 10319; conforme Cass., 25 ottobre 2021, n. 29909, cit.).
Del resto, e in modo corrispettivo, in caso di presunta violazione di misure innominate, l’onere di allegazione del lavoratore non può spingersi fino all’individuazione di tutte le cautele tecniche od esperienziali che il datore di lavoro avrebbe omesso, ma «è invece necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di svolgimento della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti» (Cass., 6 giugno 2024, n. 15852, cit.).
Infine, per quanto riguarda lo specifico tema oggetto della pronuncia in commento, ossia la patologia di cui si affermi la relazione eziologica con l’esposizione ad amianto avvenuta sul luogo di lavoro, la giurisprudenza ha applicato alla materia quanto appena detto rispetto all’obbligo generale di cui all’art. 2087, affermando che, stanti gli elementi di conoscenza circa la nocività dell’esposizione ad amianto, presenti anche prima che si raggiungesse la piena conoscenza scientifica del settore, il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto mantenere un grado rafforzato di diligenza nel caso di presenza di amianto sul luogo di lavoro, ponendo in essere tutte le misure che, per la conoscenza e la tecnica del tempo, fossero già state concretamente attuabili (Cass., 14 gennaio 2005, n. 644).
La Suprema Corte ha segnalato, in particolare, che la pericolosità dell’esposizione a polveri di qualunque tipo era nota ben prima che si raggiungessero conoscenze approfondite in tema di amianto e, pertanto, il datore di lavoro sarebbe sempre stato titolare di un obbligo di intervenire sull’ambiente di lavoro a fronte della presenza di polveri, per eliminare o comunque ridurre al minimo possibile l’esposizione (Cass., 15 luglio 2014, n. 16149). Ancora, si leggono in alcune pronunce di legittimità approfondite ricostruzioni storiche volte a dimostrare come, anche in tempi risalenti, fossero comunque note (e segnalate dalla comunità scientifica) tanto la pericolosità dell’esposizione ad amianto quanto l’elevata presenza di amianto in determinati settori produttivi (Cass., 24 dicembre 2024, n. 34419).
L’ordinanza in commento, come esposto in apertura, ha il pregio di ripercorrere, sinteticamente, tutto quanto qui ricostruito, seguendo, nel motivare la decisione di accoglimento delle domande risarcitorie, il filo logico che porta dalle regole generali in materia di nesso di causalità, ai parametri di indagine della responsabilità datoriale in tema di sicurezza, fino alle peculiarità dei contenziosi aventi ad oggetto l’esposizione ad amianto.
La pronuncia, quindi, dopo aver ritenuto da una parte raggiunta la prova dell’avvenuta esposizione ad amianto, dall’altra accertato il nesso di causalità tra esposizione e malattia professionale (tabellata), ha reputato che la responsabilità risarcitoria datoriale potesse essere affermata sulla base dell’assenza di dimostrazione circa l’attuazione da parte della società convenuta, a fronte delle conoscenze esistenti sia circa la pericolosità dell’amianto sia circa la presenza di amianto nell’ambiente di lavoro, di tutte le misure tecnicamente note ed esistenti per cercare perlomeno di ridurre il rischio al minimo concretamente possibile.
Sabrina Grivet Fetà, dottore di ricerca e avvocato specialista in Reggio Emilia
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 luglio 2025, n. 18202
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