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L’ontologica differenza fra titolo di studio e titolo abilitante al fine dell’accesso alla docenza nella scuola pubblica

16 Dicembre 2024|

L’antefatto

Una docente di scuola secondaria avanza, per il triennio 2017/2020, istanza di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di una provincia marchigiana (finalizzata al conferimento di incarichi di supplenza, ovverosia a tempo determinato) sostenendo di avere titolo ad accedervi in quanto in possesso di laurea in consulenza e direzione aziendale e di ventiquattro crediti formativi universitari (cfu) in materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. In buona sostanza la lavoratrice assume di possedere il cosiddetto titolo abilitante richiesto per l’inserimento in tale fascia giacché il possesso del titolo di studio unitamente ai cfu “supplementari” avrebbe dovuto ritenersi equipollente all’abilitazione.

L’amministrazione scolastica nega l’inserimento in detta seconda fascia e procede all’inserimento della docente in terza fascia che comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di seconda fascia.

Sicché la lavoratrice adisce il Tribunale di Fermo per veder accertato e dichiarato il proprio diritto all’inclusione nella seconda fascia delle già menzionate graduatorie sulla scorta della presunta asserita assimilabilità della sua condizione a quella di possesso del titolo abilitante.

I giudizi di merito

In primo grado la domanda della lavoratrice viene rigettata in ragione della carenza del titolo abilitante.

La decisione viene ribaltata in appello.

La Corte di merito rileva che l’ordinamento giuridico positivo è connotato dall’immanenza del principio della uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente con cui, su un piano generale ed astratto, viene assicurata la medesima professionalità in capo a tutti i docenti della scuola, a prescindere che siano assunti a tempo indeterminato (ruolo) o a termine (supplenze). Tant’è che, in ossequio a tale principio, la decretazione ministeriale in tema di supplenze aveva avuto modo di precisare che «i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo».

Partendo da questo condivisibile punto fermo, la Corte territoriale analizza la normativa relativa ai concorsi finalizzati all’immissione in ruolo dei docenti della scuola evidenziando che l’art. 5 del d.lgs. n.59/2017 ha previsto, ai fini della partecipazione ai concorsi, l’equipollenza fra il possesso dell’abilitazione specifica ed il possesso congiunto della laurea e dei ventiquattro cfu.

Ed infatti la norma ha individuato come requisiti alternativi di accesso al concorso: i) l’abilitazione specifica sulla classe di concorso messa a bando; ii) il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico (oppure del diploma di II livello rilasciato in ambito afam) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso unitamente al conseguimento di ventiquattro cfu/cfa acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Pertanto, dal momento che il possesso congiunto della laurea e dei cfu “aggiuntivi” legittima la partecipazione al concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato tanto quanto, in alternativa, il possesso dell’abilitazione specifica, alla luce del principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, immanente nel sistema, ne deve derivare che il soggetto che si trovi nella prima condizione ha diritto di essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto finalizzate alle supplenze (per l’inserimento nelle quali, come si è detto, è richiesto il conseguimento del titolo abilitante).

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., 23 ottobre 2024, n. 27482

La decisione in commento è motivata per relationem con riferimento alla precedente del 15 marzo 2024, n. 7084 (non annotata su questa rivista), che viene richiamata in maniera espressa, con cui era stato deciso un caso sostanzialmente identico.

Per confutare il punto di approdo del giudice d’appello, la Suprema Corte intende premettere una ricostruzione storica del sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti a partire dall’entrata in vigore del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) che può essere così schematizzata:

i) fino al 1999 non si è posto un problema di contrapposizione fra titoli di accesso al concorso e abilitazione in quanto, nella maggior parte dei casi e salvo eccezioni previste dalla legge, l’abilitazione all’insegnamento conseguiva al positivo esito del concorso finalizzato all’immissione in ruolo;

ii) nel periodo ricompreso tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009 hanno operato, in ambito universitario, apposite scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) finalizzate alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e, pertanto, il conseguimento dell’abilitazione è stato riconnesso al positivo superamento di tale percorso formativo;

iii) poi, in maniera disorganica e limitatamente agli anni accademici 2011-2012 e 2014-2015, sono stati realizzati i cosiddetti percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA),  ovverosia corsi universitari o di alta formazione artistico-musicale di durata annuale finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

iv) in seguito, il d.lgs. n. 59/2017 ha abolito in via definitiva il TFA che avrebbe dovuto essere sostituito con un sistema di formazione iniziale e tirocinio (FIT) sulla carta assai innovativo perché prevedeva che l’abilitazione sarebbe stata conseguita prendendo parte ad uno specifico percorso formativo di durata triennale al quale si sarebbe potuto accedere risultando vincitori nell’ambito di un concorso a tal fine appositamente bandito;

v) siffatto percorso è rimasto solo sulla carta perché cancellato dalla l. n. 145/2018 che, operando un revirement, stabilì nuovamente che, in linea di principio, l’abilitazione all’insegnamento discende dall’idoneità conseguita a conclusione di apposito concorso (finalizzato all’assunzione in ruolo) che l’amministrazione è chiamata periodicamente a bandire;

vi) infine, un ulteriore cambiamento è stato apportato dal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, che ha introdotto nuovi percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti prodromici allo svolgimento del concorso finalizzato all’immissione in ruolo.

Da quanto schematicamente ricostruito si evince che, a partire dagli anni ’90 (eccezion fatta per il periodo 31 maggio 2017 – 31 dicembre 2018), il legislatore ha richiesto per l’immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria un titolo diverso ed ulteriore rispetto a quello di studio; quest’ultimo ha invece consentito la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami (dalla quale poteva derivare, in caso di idoneità, il conseguimento del titolo abilitante) e l’attribuzione delle supplenze temporanee.

In buona sostanza, l’abilitazione è stata (quasi) sempre ricondotta all’idoneità ottenuta nell’ambito di un concorso pubblico o al completamento di appositi percorsi formativi previsti e regolati dalla normativa via via succedutasi nel tempo.

Ne deriva che, secondo la Suprema Corte, non può condividersi l’interpretazione resa in appello secondo cui i requisiti indicati dall’art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 (nel testo ratione temporis vigente) per la partecipazione al concorso legittimerebbero l’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (e nella prima fascia delle graduatorie provinciali), a prescindere dall’esito positivo del concorso stesso.

Ciò in quanto esiste una “ontologica” differenza tra titolo di accesso al concorso e titolo abilitante; pertanto, il possesso congiunto di laurea e ventiquattro cfu, pur consentendo la partecipazione al concorso, non può essere equiparato all’abilitazione e, di conseguenza, non può consentire l’inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di istituto.

Giuseppe Leotta, dottore di ricerca e avvocato in Roma

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27482

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