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L’indennità sostitutiva dei riposi compensativi

30 Agosto 2025|

Ex dipendenti INPS , cessati dal servizio, si erano rivolti al Tribunale di Roma per ottenere la condanna del loro ex datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi non goduti nel corso del rapporto di lavoro: i ricorrenti avevano dedotto di avere lavorato come addetto turnisti al Centro Elettronico dell’Istituto e di avere maturato, all’atto del collocamento a riposo, numerosi giorni di riposo compensativo a fronte di prestazioni lavorative svolte senza potere usufruire del riposo settimanale; avevano precisato di non avere potuto fruire dei riposi compensativi per inderogabili esigenze di servizio connesse al funzionamento del Centro.

Il Tribunale adito aveva rigettato le domande degli ex dipendenti INPS.

Successivamente, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di tale sentenza,  ha condannato l’INPS  al pagamento dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi non goduti, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce al saldo.

La Corte territoriale:

– ha escluso che il diritto al compenso sostitutivo degli ex dipendenti fosse subordinato alla tempestiva richiesta di fruizione del riposo compensativo rigettata dal datore di lavoro;

– ha in particolare ritenuto che il datore di lavoro sia contrattualmente obbligato ad organizzare la propria attività in modo da consentire ai suoi dipendenti di usufruire del giorno di riposo settimanale e delle festività infrasettimanali e che per particolari esigenze di servizio può chiedere ai dipendenti di lavorare anche in tali giornate, erogando in tal caso la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario ed assegnando un giorno di riposo compensativo;

– ha affermato, anche, che il datore di lavoro è  tenuto ad erogare il compenso sostitutivo in caso di mancata assegnazione del riposo compensativo per esigenze di servizio; ha qualificato la mancata fruizione del riposo compensativo da parte del lavoratore come inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ed ha pertanto ritenuto che sul lavoratore gravi unicamente l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’inadempimento(la mancata fruizione del riposo), mentre il datore di lavoro deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile;

– ha, ancora, affermato che l’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 sia direttamente applicabile alla fattispecie ed ha escluso che tale disposizione precluda al lavoratore la possibilità di pretendere il risarcimento del danno qualora il mancato godimento del riposo compensativo dipenda da causa non imputabile al lavoratore, come ritenuto dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, ha escluso che tale disposizione violi l’art. 36 Cost.; ha pertanto riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità sostitutiva dei riposi compensativi maturati e non goduti fino all’entrata in vigore dell’art. 5 del d.l. n. 95/2012 nei limiti della prescrizione decennale , calcolata a ritroso dalla data di costituzione in mora dell’Istituto.

Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, ricorso rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione- Sezione Lavoro, con ordinanza n. 20226 del 19 luglio 2025, che qui si segnala.

La Cassazione, con la pronuncia de qua, ha precisato che l’art. 20 del CCNL del 14.2.2001, ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici del 12.2.1999, colloca la mancata fruizione del riposo settimanale nell’ambito della disciplina contrattuale sull’orario di lavoro ed in caso di mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze di servizio prevede un “compenso sostitutivo”, e dunque una vera e propria retribuzione, commisurata al lavoro straordinario.

Per il Collegio, le direttive Comunitarie 93/104/CE e 2003/88/CE, in materia di riposi, non ostano alla monetizzazione dei riposi compensativi non goduti.

L’ordinanza che si annota, ci ricorda che la Corte ha peraltro riconosciuto che il riposo compensativo costituisce parte integrante del periodo lavorativo.

Si è in particolare ritenuto, evidenziano i giudici di legittimità, cha ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. deve tenersi conto sia dei riposi settimanali che dei riposi compensativi, essendo il tempo delle relative pause necessario alla stessa prestazione e costituendo parte integrante del “periodo lavorativo” (Cass. n. 1983/2004).

Si è dunque chiarito, evidenzia sempre il Collegio, che  anche il riposo compensativo, imposto dalla particolare natura del lavoro e dalla distribuzione del lavoro stesso fra i dipendenti, in quanto conseguenza di un riposo non goduto, di cui costituisce mero differimento nel tempo e traccia di un lavoro che si sta svolgendo, costituisce la necessaria pausa del lavoro; si è pertanto ritenuto che il continuum del periodo lavorativo, non interrotto dalla pausa del riposo settimanale, non è interrotto neanche dal riposo compensativo.

La pronuncia, che si sta esaminando, ci ricorda che la Corte, in tema di richiesta di pagamento della retribuzione per il mancato godimento della pausa di 10 minuti durante il turno di lavoro, ha rammentato il diritto del lavoratore che presti un’attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi ai fini del recupero delle sue energie psico-fisiche.

Con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, si è dunque affermato, rimarca l’ordinanza de qua, che grava sul lavoratore l’onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (v. Cass. n. 8626/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Si è infatti chiarito, evidenziano i giudici di legittimità, che l’impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni, rientrando nella sfera organizzativa la predisposizione anche unilaterale, in virtù del potere datoriale di organizzazione e di direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di norme interne di regolamentazione relative, in particolare all’organizzazione tecnica(oltre che disciplinare) del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, sempre che non sconfinino nell’arbitrio, né perdano ogni collegamento con l’interesse all’ordinato svolgersi dell’attività lavorativa e l’esercizio di detto potere sia effettivamente funzionale, a norma dell’art. 1775 cod. civ., alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda (Cass. n. 1892/2000).

E’ stata dunque richiamata un’interpretazione secondo buona fede della previsione collettiva, puntualizza la pronuncia che si commenta, condotta alla luce del principio di effettività della tutela prefigurata, di imposizione alla parte datoriale dell’adozione di modalità di recupero, che non risultino in concreto penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, l’effettività del recupero psico-fisico del dipendente; e pertanto, di predisposizione delle misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, in relazione alla specifica situazione comportante il suo logoramento (Cass. n. 29341/2023).

Si è, pertanto, escluso, evidenzia sempre la pronuncia della Cassazione, che al lavoratore competa anche l’allegazione e la prova del “mancato godimento” dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, “sostitutivi delle pause non godute”, integrando il godimento del riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l’eccepisca.

La Cassazione, conclude, pertanto, affermando che si è, dunque, attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso l’onere del lavoratore di dimostrare di avere presentato la richiesta di riposi compensativi al responsabile e che tale richiesta fosse stata disattesa.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 19 luglio 2025, n. 20226

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