L’effetto paradosso delle riforme processuali dirette ad accelerare le definizioni dei procedimenti: udienza filtro e trattazione scritta all’esame della Cassazione
22 Ottobre 2025|1. Con l’ordinanza in commento 8.7.2025 n. 18658, la Suprema Corte ha affermato la nullità della sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 132 del 16.12.2020 e dell’intero procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La Corte d’appello aveva rigettato la istanza di trattazione orale della causa proposta dall’appellante con la motivazione che si trattava di un’udienza filtro. La causa, invece, in quella che doveva essere una udienza filtro ex art. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c., all’epoca vigenti, era stata decisa nel merito dal giudice di appello con il rigetto dell’appello principale diretto ad ottenere l’accertamento che il rapporto professionale dell’avvocato ricorrente con la società resistente fosse un rapporto di lavoro parasubordinato.
La decisione in commento si presta a qualche riflessione sull’attuale andamento del processo civile del lavoro. L’interesse per questo arresto della sezione lavoro nasce anche dalla circostanza che pochi giorni prima, la Suprema Corte a sezioni unite (Cass. Sez. unite 30.6.2025 n. 17603, che sarà commentata prossimamente su www.rivistalabor.it da Dino BUONCRISTIANI) ha affrontato proprio il tema dell’applicabilità della trattazione scritta al processo orale del lavoro, sia pure in relazione all’art. 127 ter c.p.c. prima delle modifiche del DLGS 31.10.2024 n. 164 e non, quindi, con riguardo alla norma dell’art. 221, quarto comma, del DL n. 34 del 2020, convertito in L. 17/07/2020, n. 77, oggetto di esame nell’ordinanza in commento.
La prima riflessione riguarda la pretesa accelerazione del processo civile, attraverso continue riforme processuali e le conseguenze che questo obiettivo genera nella cultura dei giudici. Il piede costantemente premuto sull’accelerazione delle definizioni dei processi civili che il legislatore tiene dal 2012, cambiando peraltro continuamente le carte in tavola, spinge i giudici involontariamente ad obliterare principi fondamentali con l’intento di arrivare al più presto ad una definizione nel merito e «smaltire», come si dice spesso usando termine identico a quello dei rifiuti urbani, il maggior numero di processi nel più breve tempo possibile.
Purtroppo, i risultati non sono edificanti per la cultura giuridica e per la giustizia in generale ma, soprattutto, non producono nemmeno l’effetto acceleratorio sperato. L’eccesso di regole e fattispecie processuali, continuamente modificate e/o soppresse, tutte dirette a rendere più veloci i procedimenti, crea più problemi che soluzioni, con evidente eterogenesi dei fini, causando evidenti ritardi nel raggiungimento della definizione nel merito della causa che è il fine di ogni procedimento civile.
Insomma, alcune «terapie» al processo civile dirette ad accelerarne la definizione hanno avuto palesemente il cd «effetto paradosso», producendo lentezze e ritardi. Sotto tale profilo, l’udienza filtro e la udienza con trattazione scritta, nuovi modelli processuali nati da poco ma già oggetto di varie modifiche, protagoniste della vicenda processuale in commento, si rivelano istituti paradigmatici di questo effetto paradosso.
La trattazione scritta, in particolare, ha già avuto tre modifiche in quattro anni di vita.
La seconda riflessione riguarda, appunto, l’incessante opera di modifica delle norme da parte del legislatore e gli effetti negativi che questo produce anche sull’interpretazione giurisprudenziale. In materia processuale la continua modifica delle norme comporta una notevole incertezza del diritto con conseguente confusione degli operatori se non altro per la stessa volatilità del cd diritto vivente che, nel contesto di continui cambiamenti, si trasforma in diritto morto rispetto alla nuova formulazione della norma.
Last but not least, l’opera di continua modifica legislativa dimostra la debolezza della legge e rafforza il protagonismo giurisprudenziale incentivando un eccessivo creazionismo sul versante della interpretazione delle norme che incrina l’ordine costituzionale dei poteri legislativo e giurisdizionale.
2. Quanto alla prima riflessione, la lettura del provvedimento in commento rende chiaro che il giudice di appello ha definito nel merito la causa ritenendo non provato il rapporto parasubordinato tra il ricorrente avvocato e la compagnia di assicurazione. E la lettura della sentenza impugnata della Corte d’appello di Potenza, ove non vi è traccia nella motivazione né della «udienza filtro», né della opposizione alla trattazione scritta, dimostra che questi due importanti momenti processuali sono stati del tutto obliterati nella decisione del collegio potentino che si è concentrato unicamente sul merito della causa e cioè sulla presenza o meno dell’elemento della coordinazione dell’asserito rapporto di para subordinazione intercorrente tra l’avvocato ricorrente e la compagnia di assicurazione.
Per ricostruire quanto avvenuto in appello soccorrono il ricorso per cassazione e la ordinanza in commento, redatta tenendo conto del fascicolo processuale. Si apprende che, a seguito del decreto di fissazione di udienza con trattazione scritta, la parte ricorrente in appello aveva fatto istanza di trattazione orale.
L’istanza della parte appellante, unica ad opporsi alla trattazione scritta, era stata respinta da giudice di appello con provvedimento reso fuori udienza la cui motivazione lapidaria era, appunto, che si trattava di mera udienza filtro. Proprio prendendo atto di tale motivazione, la parte istante non depositava le note di trattazione scritta, ritenendole irrilevanti ai fini della ammissibilità dell’impugnazione, che doveva essere l’unico oggetto della udienza, secondo il provvedimento del presidente del collegio.
La Corte d’appello, invece, come già detto, dopo aver dichiarato fuori udienza che il 5.11.2020 vi sarebbe stata una udienza filtro, mirata alla possibile inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 436 bis c.p.c., nella formulazione allora vigente, ha invece deciso la causa nel merito con sentenza pubblicata il 16.12.2020. L’appello era stato depositato il 4.4.2019.
Le date sono importanti per capire quali norme siano applicabili e per verificare se il diritto vivente vada riferito ad una fattispecie sopravvissuta o meno. Sono inoltre rilevanti per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di accelerare i tempi del processo civile.
Nella sentenza della Corte potentina, come si è detto, non si fa riferimento alla udienza filtro, né alla richiesta della parte di trattazione orale. I dati ora esposti dimostrano che, appunto, le questioni processuali relative alla cd. udienza filtro e alla trattazione scritta non hanno formato oggetto della valutazione dei giudici di appello al momento della decisione e non sono, quindi, in alcun modo presenti nella motivazione concentrata sulle questioni di merito della controversia che, come si legge nella sentenza di appello, era iniziata nel 2013 davanti al Tribunale di Lagonegro e dopo dodici anni tornerà in appello grazie al rinvio della Cassazione operato giustamente dalla decisione in commento.
Realizzazione dell’obiettivo di celerità del processo? Non sembra affatto, anzi l’iter procedurale si è notevolmente rallentato.
3. Prima di addentrarci nella condivisibile decisione della Corte di cassazione dedichiamo un momento di attenzione alle due protagoniste della vicenda processuale: l’udienza filtro e la trattazione scritta, nuovi istituti del processo civile applicabili anche al processo del lavoro, oggetto, nonostante la giovane età, di interventi correttivi, modificativi o estintivi da parte del legislatore.
3a. L’udienza filtro, introdotta dal D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012 n. 134 agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e, per quanto riguarda il rito lavoro, dall’art. 436 bis c.p.c., risulta oggi abrogata nella sua forma originaria dal D. Lgs.10.10.2022, n. 149 emanato in attuazione alla L. 26.11.2021, n. 206. La riforma, secondo le indicazioni della legge delega, elimina la disciplina del «filtro in appello», vale a dire il filtro di inammissibilità per le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte e introduce, al suo posto, un nuovo istituto con decisione semplificata per le ipotesi di manifesta infondatezza dell’appello.
Dunque, la ragionevole probabilità di essere accolto cede il posto alla manifesta infondatezza dell’appello.
Le disposizioni abrogate relative alla udienza filtro per le impugnazioni che non hanno ragionevole probabilità di essere accolte, continuano a trovare applicazione agli appelli introdotti prima del 28 febbraio 2023 e, quindi, l’istituto estinto alimenterà ancora per un po’ il diritto vivente.
L’udienza filtro con la introduzione della particolare forma di inammissibilità dell’appello nel caso in cui l’impugnazione non ha «una ragionevole probabilità di essere accolta», è stata accolta male, si perdoni il bisticcio di parole, sin dal suo esordio sulle scene processuali della penisola.
La dottrina si è espressa piuttosto unanimemente contro (Caponi, Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile in www.judicium.it; Ferri, Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana, in GDir, 32, agosto 2012).
Ma anche la prassi ha evidenziato i numerosi problemi applicativi cui l’istituto ha dato luogo, «problemi legati sia all’intrinseca ambiguità della figura dell’inammissibilità «meritale» prevista dall’(oggi abrogato)art. 348-ter, sia al peculiare regime di impugnazione disciplinato da quest’ultima disposizione, specie per quanto attiene alla mancanza di uno strumento con cui far valere i vizi propri dell’ordinanza di inammissibilità» (così BOCCAGNA, Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d’appello, in RDPR, 2023, 643 ss.).
In alcuni distretti, come Salerno e Catanzaro era sorta la prassi di creare appunto delle udienze filtro apposite destinate esclusivamente al vaglio preliminare circa la ragionevole probabilità che il ricorso in appello venga accolto. In particolare, presso la Corte d’Appello di Salerno, i decreti di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. recano la seguente formula: «Rilevato di dover fissare l’udienza di discussione per il preliminare filtro valutativo ai sensi dell’art. 436- bis c.p.c.». (Casalino, Il filtro in appello nel rito del lavoro: ultimo atto
LG, n. 3, 1marzo 2021, p. 235).
La giurisprudenza di legittimità aveva affermato (Cass., 1.6.2020 n. 10409 in LG con nota di Casalino cit.) che l’ordinanza filtro può essere emessa solo prima della trattazione della causa, così come del resto prevedeva l’art. 348 ter c.p.c. e dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello, nonché dopo aver dato l’invito ad un «confronto mirato, nell’ottica di quel contraddittorio allargato ai difensori delle parti e al giudice, del quale l’art. 101 co. 2°, cod. proc. civ. pone un riconoscimento normativo di portata generale» (così Cass., 1.6.2020 cit.). Il giudice, secondo tale interpretazione della Corte di cassazione, poteva decidere per la pronuncia dell’ordinanza filtro solo dopo il compimento delle suddette attività di controllo della regolare costituzione e di invito ex art. 101, 2° comma c.p.c. e non anche dopo aver compiuto altre attività, quali in particolare la discussione della causa: diversamente incorrerebbe nella violazione del comma 1 dell’art. 348- ter c.p.c., pronunciando un’ordinanza affetta da un vizio procedurale.
Nel nostro caso, al contrario, il giudice ha deciso nel merito in una udienza in cui poteva valutare solo la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.
3b. Quanto alla trattazione scritta, la invenzione processuale si è resa indispensabile nel periodo della pandemia di Covid per tutelare la salute pubblica e, al tempo stesso, non paralizzare la giustizia civile. L’ art. 87, settimo comma, lett. h), del DL n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, ha introdotto l’istituto; poi è intervenuto l’art. 221, quarto comma, del DL n. 34 del 2020, convertito in L. 17/07/2020, n. 77, scrutinato dalla ordinanza in commento.
La trattazione scritta, da invenzione processuale precaria, è diventata un istituto stabile del processo civile con l’art.127 ter c.p.c. L’art. 3, 10° comma del decreto legislativo 10.10.2022 n. 149 ha stabilizzato la trattazione scritta introducendo l’art. 127 ter c.p.c. sulla base della legge delega 26.11.2021 n. 206 art.1, comma 17 lett. m). Tuttavia, anche questo istituto controverso ha subito una correzione ad appena due anni dall’avvenuta stabilizzazione. Il decreto legislativo del 31.10.2024 n. 164 ne ha modificato il testo.
Per quanto riguarda il rito del lavoro, la questione dell’applicabilità anche al processo orale del lavoro, (si veda Sordi, In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro, in Giustiziacivile.com del 17.1.2023; contra Carbone, In difesa dell’udienza cartolare, in QG, 31.1.2023) è stata rimessa alle sezioni unite della Corte (Cass. 3.5.2024 n. 11898 su www.rivistalabor.it con commento di Musella, La trattazione scritta nel rito orale del lavoro: un ossimoro in attesa del verdetto delle Sezioni unite, 3.7.2024).
Le sezioni unite, proprio pochi giorni prima del deposito della ordinanza in commento, con sentenza 30.6.2025 n. 17603, hanno risolto in senso positivo il quesito, sia pure con i seguenti accorgimenti e limitazioni:
1) la sostituzione della udienza pubblica con la trattazione scritta non deve riguardare l’udienza di discussione nella sua integralità, ma essere riferita alla sola fase processuale propriamente decisoria;
2) nessuna delle parti deve essersi opposta alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte, anche nella formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. antecedente la riforma del 2024;
3) non può escludersi che le note scritte possano contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche argomenti a difesa, così da rispettare la funzione tecnica sostitutiva della oralità. Si dovrà comunque avere riguardo delle necessità collegate al contraddittorio: qualora si rendano necessari eventuali chiarimenti il confronto tra le parti e il giudice dovrà essere ripristinato nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. sez. un. 30.6.2025 n. 17603 cit.).
Non è questa la sede per commentare analiticamente la decisione delle sezioni unite, che, come abbiamo detto, sarà oggetto di un commento specifico su www.rivistalabor.it.
Ai fini della presente indagine vanno svolte alcune brevi considerazioni per testare il grado di creatività della giurisprudenza e l’eventuale influenza di questa decisione sull’indirizzo espresso dalla ordinanza in commento.
Le sezioni unite affermano che nessuna delle parti deve essersi opposta alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte, anche nella formulazione dell’art. 127 ter c.p.c. antecedente la riforma del 2024. Le sezioni unite sono intervenute sulla stesura della norma prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 31/10/2024, n.164 che ha così modificato il testo sulla opposizione di una o di entrambe le parti. La norma originaria, oggetto dello scrutinio delle sezioni unite prevede sulla opposizione delle parti: «Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità».
La norma modificata recita: «Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica.»
Nonostante solo con il decreto correttivo si sia introdotto il criterio che anche la richiesta di udienza pubblica di una sola delle parti comporta il passaggio alla udienza pubblica, le sezioni unite, tuttavia hanno ritenuto tale decreto correttivo strumento utile di interpretazione della norma pregressa.
Vale la pena di riportare il passo della sentenza a sezioni unite che riguarda la interpretazione della norma condotta utilizzando il testo modificato per interpretare il testo precedente.
È consentito valutare le disposizioni del correttivo in una linea di continuità, secondo l’ottica alla quale queste Sezioni Unite, in altre materie, hanno ritenuto di associare il legittimo utilizzo di norme sopravvenute quale dato comparativo funzionale a dirimere dubbi esistenti a proposito di quelle anteriori (può rinviarsi alle molteplici decisioni assunte nella materia della crisi d’impresa, nel raffronto tra le norme del codice della crisi e dell’insolvenza e le norme della legge fallimentare: v. Cass. Sez. U n. 12476-20, Cass. Sez. U n. 2061-21, Cass. Sez. n. 8504-21, Cass. Sez. U n. 42093-21, Cass. Sez. U n. 8557-23, Cass. Sez. U n. 7337-24) (così Cass. 30.6.2025 cit.).
Per la verità il dubbio, in questo caso, non riguardava la norma, molto chiara, ma il dilemma di compatibilità complessiva dell’istituto della trattazione scritta con il rito orale del lavoro. Il testo normativo prima delle modifiche non prevedeva l’obbligo del giudice di disporre la discussione orale se una sola delle parti si opponeva alla trattazione scritta come si evince dal testo chiaro della norma che giova qui riportare nuovamente: Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.
Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 7, primo comma, prevede che, “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”
La Corte, tuttavia, ha reso applicabile il decreto correttivo anche ai processi depositati prima del 28.2.2023 come quello da cui è scaturita l’ordinanza interlocutoria e la sentenza a sezioni unite, depositato l’8.2.2023.
Il metodo di interpretare il testo normativo chiaro di un istituto processuale secondo il successivo testo normativo correttivo stravolge, a modesto avviso di chi scrive, il concetto stesso di interpretazione letterale e sistematica. L’interpretazione è per definizione una operazione rivolta al testo normativo presente.
Non dovrebbe estendersi, soprattutto in materia processuale, ad un testo successivo.
L’interpretazione di una norma ha dei limiti, superati i quali diventa necessariamente attività di produzione di una norma diversa da quella varata in sede legislativa.
Il tema è immenso e può essere solo accennato in questa sede.
La giurisprudenza creativa nasce verosimilmente con l’intento di salvare processi dalla nullità e di rimediare, in generale al frequente uso aberrante della legge (espressione di Grossi, Crisi della legge e processi di globalizzazione, in Quaderni del dottorato in Diritto ed Economia, Napoli 2004, 13). Ma questo comporta una sofferenza di principi fondamentali (art. 70 Cost., art. 101 cost.) e incrina quel rapporto fiduciario tra legislatore ed interprete per cui all’interprete compete di intendere il testo normativo svolgendo un’attività cognitiva e non altro, già secondo la logica (Irti, Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico, Bologna, Il Mulino,2020, 82). In ogni caso, il diritto positivo, in forza del principio della separazione dei poteri, impone la distinzione dell’applicazione della legge dalla sua produzione. (Luciani, Ogni cosa a suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri, Milano 2023, 166 ss. Si veda contra Grossi, op.cit., 20).
Inoltre quanto al punto 3) della sentenza delle sezioni unite sopra indicata, sul contenuto dello scritto che deve essere sintetico e contenere solo istanze e conclusioni, non si può fare a meno di osservare che, per affermare la compatibilità con il rito del lavoro e con la oralità, la Corte ha svolto una interpretazione molto molto estensiva, quasi abrogans, ad avviso di chi scrive, della dizione dell’art. 127 ter c.p.c. , laddove la norma dice, con testo non equivoco, che lo scritto deve contenere solo le istanze e le conclusioni. D’altro canto, se la ratio è quella di accelerare le definizioni, lo scritto deve essere sintetico e contenere solo istanze e conclusioni.
Le sezioni unite invece allargano le maglie della norma per renderla compatibile con l’oralità inserendo, tra le condizioni di applicabilità della trattazione scritta al rito lavoro, quella che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità. Che si sia in presenza di una regola diversa da quella legislativa, norma creata ad hoc dalle sezioni unite, pare evidente a chi scrive, se non altro tenendo conto che dal suo ingresso nell’ordinamento, cioè sin dal 2020, la trattazione scritta richiede che le memorie contengano solo conclusioni ed istanze.
Si tratta di una caratteristica genetica della trattazione scritta presente in tutte le formulazioni che ci sono state dal suo varo nel 2020.
Le sezioni unite richiamano in proposito una giurisprudenza della sezione lavoro emessa relativamente alla norma emergenziale nel periodo Covid: «La Corte è stata indotta ad affermare la legittimità del ricorso a tale strumento di trattazione e definizione nel circoscritto periodo pandemico (Cass. Sez. L n. 35109-22) per la non esclusa possibilità, quanto al rito del lavoro, di consentire che le note di trattazione scritta al posto dell’udienza di discussione della causa si estendano anche alle attività assertive e argomentative, così da assicurare la funzione di effettivo svolgimento dell’udienza (Cass. Sez. L n. 15999-22) (così Cass. sez. un. 30.6.2025 cit.)».
Ma, appunto, quel periodo forse giustificava, per l’emergenza stessa della pandemia, il ricorso ad una interpretazione molto molto estensiva della lettera della norma. Non così nell’ordinario svolgimento dei processi dove non c’è alcuna emergenza in grado di giustificare che la trattazione scritta si svolga al di fuori dei binari indicati con chiarezza da tutti i testi normativi emanati in materia dal 2020 in poi. Binari che indicavano ai giudici anche il perimetro limitato di questo strumento processuale, nato del resto, in una situazione emergenziale.
4. Venendo più in particolare alla motivazione della ordinanza in commento, la Cassazione afferma condivisibilmente che la decisione della Corte d’appello è stata emessa senza consentire alla parte la possibilità di interloquire né di esercitare alcuna facoltà difensiva (di natura istruttoria o di merito) prima della decisione, né oralmente nonostante l’espressa richiesta di trattazione orale, né per iscritto.
La sanzione della nullità della sentenza si radica, dunque, sulla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio senza che sia necessario ricercare la specifica indicazione di una lesione del diritto di difesa non essendo stato in assoluto consentito alla parte di esplicitare le sue difese.
Il giudice di legittimità, riprendendo un orientamento già affermato e sopra richiamato, sostiene che l’udienza filtro, una volta fissata, può dar luogo unicamente all’ordinanza di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., oppure alla fissazione di altra udienza per la discussione. Il giudice non può invece decidere nel merito la causa. La Corte richiama sul tema della udienza filtro i propri precedenti conformi (Cass.10409/2020 cit.; Cass. 4996/2024).
La decisone di nullità della sentenza della Corte d’appello di Potenza è rafforzata dalla circostanza che la parte aveva richiesto alla Corte di appello la udienza pubblica, opponendosi alla trattazione scritta come previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221 comma 4 (in vigore dal 29 ottobre 2020), convertito con la L. 17 luglio 2020, n. 77, in luogo della trattazione scritta disposta dal Presidente del collegio.
Riportiamo il testo dell’art. 221, 4 comma DL 2020/34 cit. scrutinato dalla ordinanza in commento: «Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del Codice di procedura civile».
La richiesta della parte era stata rigettata per la ragione che l’udienza era destinata alla verifica di ammissibilità dell’appello. Sul punto la decisione dà per scontato che la trattazione scritta sia applicabile al processo del lavoro. Del resto, nel ricorso per Cassazione la questione della applicabilità o meno della trattazione scritta al rito lavoro non era stata espressamente sollevata anche perché il ricorso per cassazione è stato depositato prima del varo dell’art. 127 ter c.p.c. nel marzo del 2021 in piena era covid. Il ricorrente ha invece affermato l’obbligo del giudice di accogliere l’istanza di trattazione orale, negando che vi fosse una discrezionalità del giudice sul punto.
Sull’obbligo del giudice di disporre la trattazione orale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza di tale obbligo sulla base della norma emergenziale dell’art. 221 DL 2020/34. Il giudice può respingerla, ma occorre tuttavia che vi sia una ragione di carattere organizzativo (Cass. n. 594/2024; Cass. n. 20420/2024).
In particolare, nella ordinanza in commento, la Corte richiama la sentenza 2024 n. 594 ove si è affermato il principio del bilanciamento tra il diritto della parte a discutere oralmente la causa in pubblica udienza o con collegamento da remoto e l’esigenza di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia. Secondo questa sentenza, confermata dalla ordinanza in commento, solo attraverso un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia, si può legittimare un diniego di discussione orale. Questa operazione di bilanciamento deve portare, dunque, ad individuare una ragione organizzativa che non consenta la discussione orale. La ragione organizzativa deve essere esplicitata dal giudice.
Per la verità non è molto chiaro, ad avviso di chi scrive, quali possano essere le ragioni organizzative che impediscano la trattazione orale, una volta che viene richiesta da una delle parti, se non quelle collegate alla tutela della salute pubblica nel periodo covid in stretto collegamento con la ratio originaria della trattazione scritta. Vale a dire che il bilanciamento lo ha già fatto il legislatore consentendo la trattazione scritta, e non prevedendo una motivazione del giudice ma una decisione con decreto.
Non è chiaro quale possa essere una ulteriore ragione organizzativa, individuata dal giudice se non quella di accelerare la definizione del procedimento per la sua vetustà e non incappare nel superamento dei tempi ragionevoli di trattazione della causa.
Quale che sia la ragione organizzativa, secondo il diritto vivente sulla interpretazione dell’art. 221, comma 4 DL 2020/34 cit., a fronte della tempestiva richiesta della parte di trattazione orale, il giudice ben può procedere comunque alla trattazione scritta ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile, in modalità da remoto.
Sulla base di questa argomentazione l’ordinanza in commento accoglie anche il settimo motivo del ricorso per illegittimo rigetto dell’istanza di parte di trattazione orale della causa. Nel caso in esame, afferma la Corte, nella ordinanza in commento non solo è mancata una giustificazione di carattere organizzativo a sostegno del rigetto della richiesta di trattazione orale, ma la ragione di carattere processuale addotta (perché si trattava di «mera udienza filtro») si è rivelata incongrua perché non vera e quindi illegittima per definizione, avendo la Corte deciso in realtà nel merito.
La Corte esclude, in tale contesto, che la violazione procedurale debba essere accompagnata dalla dimostrazione di un danno concreto subito dalla parte; danno che non è necessario in questo caso non essendo richiesta la specifica indicazione di una lesione del diritto di difesa per affermare la nullità della sentenza e del procedimento per violazione procedurale. In presenza di una violazione totale del diritto di difesa della parte alla quale non è stato in assoluto consentito di esplicitare le sue difese, non si applica la regola del cd principio del pregiudizio effettivo.
4.a Il principio del pregiudizio effettivo anche detto principio di offensività nasce dalla natura servente delle norme processuali, vale a dire dalla considerazione banale ma fondamentale che la tutela giurisdizione dei diritti trova il suo punto di partenza nel diritto sostanziale.
Ciò implica che normalmente per potersi dichiarare la nullità della sentenza per vizi del procedimento, la parte che la invoca deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio dalla violazione della regola procedurale. Secondo questo principio, dunque, le norme processuali sono caratterizzate dall’essere secondarie rispetto alla violazione del diritto sostanziale, sicché rileva non la loro astratta realizzazione, quanto piuttosto il pregiudizio concreto sofferto dalla parte in occasione di una violazione procedurale posta in essere dal giudice.
Si tratta di argomento particolarmente rilevante e discusso in ambito processualcivilistico, sia in dottrina («Biavati, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo, in www.giustiziainsieme.it, 2022, 3») che in giurisprudenza, con notevoli oscillazioni («si veda sul tema Fradeani, Osservatorio sulla cassazione civile, in Riv. Dir. Proc., 2021, spec. 1486 e segg.»).
Sul tema sono intervenute anche le sezioni unite affermando il principio secondo il quale «quando la violazione della regola processuale assuma la forma della “lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio e alla difesa giudiziale – e solo in esso – la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass. sez.un.,25.11.2021 n. 36596, Auletta, La nullità degli atti processuali ovvero taking (procedural) rights seriously, RDPR 2022, 546 e segg.; Capponi, Buone notizie dalle Sezioni unite sulle nullità processuali (e sul rapporto tra norme e principi), in www. giustiziainsieme.it). In questa decisione, le sezioni unite hanno temperato il principio del cd pregiudizio effettivo che non può spingersi fino a richiedere alla parte la dimostrazione delle argomentazioni che avrebbe introdotto con l’atto pretermesso.
Sulla prevalenza dei principi sul cd pregiudizio da violazione procedurale si può richiamare in proposito un altro caso in cui la Corte d’appello aveva deciso nel merito nonostante il mancato deposito delle note scritte, senza fissare la nuova udienza come previsto dal 4° comma dell’art. 127 ter c.p.c. prima delle modifiche dell’ottobre 2024. Nella decisione 27.6.2024 n. 17717, la Corte ha affrontato il tema della violazione dell’art. 127 ter c.p.c., 4° comma – decisione nel merito senza deposito di note scritte e senza rinvio ad altra udienza come prescritto dal comma 4 dell’art. 127 ter c.p.c. – ed ha sostenuto che la violazione, avendo compresso il diritto di difesa delle parti, e soprattutto avendo determinato la decisione nel merito dell’appello, ha dato luogo ad un risultato non voluto dalle parti, sicché la violazione processuale è ipso iure foriera di danno. Qui viene in considerazione un altro principio fondamentale del processo civile che è un processo di parte, sicché non è consentito al giudice emettere una decisione di merito senza che la parte la chieda. La regola processuale del rinvio in caso di inattività delle parti va applicata anche nel caso in cui la trattazione scritta vada deserta.
L’ordinanza in commento risolve il problema del cd principio di offensività, escludendo che il ricorrente soccombente nel merito, cui è stata negata la discussione orale in una udienza destinata unicamente al filtro di ammissibilità, debba dimostrare in concreto quale pregiudizio ha subito dalla violazione duplice, come si è detto, della Corte d’appello di Potenza e ponendosi così in linea di continuità con l’indirizzo più rigoroso di tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nel nostro caso appunto, l’ordinanza afferma che non ha alcuna rilevanza la dimostrazione del danno effettivamente subito dalla decisione di merito perché la parte soccombente non ha avuto alcuna possibilità di difesa né scritta né orale.
4b. Tema rilevante affrontato dall’ordinanza in commento è, infine, quello dell’obbligo del giudice di disporre la trattazione orale in caso di opposizione di una delle parti o di entrambe. La norma emergenziale nulla prevedeva in proposito salvo disporre la decisione del giudice con decreto. Il testo originario dell’art. 127 ter c.p.c. prevede l’obbligo del giudice solo se vi è una istanza congiunta ma le sezioni unite hanno affermato che questo non vale nel rito lavoro. L’art. 127 ter c.p.c. dopo la riforma del 2024 prevede che, nel caso dell’art. 128 c.p.c., la richiesta di una sola delle parti comporta l’obbligo del giudice di disporre l’udienza pubblica.
L’ordinanza in commento è stata depositata qualche giorno dopo la sentenza delle sezioni unite ma è stata decisa prima di tale sentenza. Si pone, quindi, il problema se la sopravvenuta interpretazione delle sezioni unite sull’art. 127 ter c.p.c. possa influire in qualche modo anche sulla norma ancora precedente dell’art. 221 DL 2020/34 cit., vale a dire se, in tema di trattazione scritta, si possa continuare a considerare legittimo il diniego del giudice per ragioni organizzative quando vi sia una richiesta di trattazione orale anche di una sola delle parti o di entrambe.
Potrebbe accadere che il favor per la discussione orale che emerge dalla sentenza delle sezioni unite rispetto alla trattazione scritta e l’allargamento delle maglie della interpretazione letterale dell’art. 127 ter c.p.c. prima formulazione possa influire anche sulla futura interpretazione dell’art. 221 comma 4 DL 2020/34. Potrebbe almeno in alcuni casi, rivelarsi non più attuale la tesi della mancanza di un obbligo del giudice di disporre la trattazione orale in presenza di una richiesta congiunta o meno delle parti, affermato dalla ordinanza in commento con riguardo alla norma emergenziale dell’art. 221, 4 comma DL 2020/34.
La cassazione, nella decisione a sezioni unite del 30.6.2025 sull’applicazione della trattazione scritta al rito lavoro, ha ritenuto la norma emergenziale, comunque, prova della compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro riconoscendo un collegamento tra il disegno predisposto dal legislatore in periodo pandemico e la norma codicistica dell’art. 127 ter c.p.c. («Se il modello processuale fosse stato ritenuto in nuce discordante a un livello generale di inaccettabilità, vano sarebbe stato il disegno predisposto dal legislatore in periodo pandemico, e vano sarebbe – oggi – giustificarne le deroghe in ragione della specialità e del limitato arco temporale di riferimento. La matrice originaria della norma codicistica (art. 127 ter c.p.c. n.d.r.) si rinviene in quel disegno, sicché – salvo cadere in contraddizione – la soluzione del problema non può risultarne scollegata», pag. 10 motivazione Cass. Sez. un. 30/6/2025 cit.).
Ѐ possibile, dunque, che in cassazione, ove pendono certamente ancora processi regolati dalla norma emergenziale, possa affermarsi un indirizzo contrario a quello espresso dalla motivazione dell’ordinanza in commento circa l’operazione di bilanciamento tra il diritto della parte a discutere oralmente e le esigenze organizzative del processo; operazione che, come si è detto, non esprime altro che il bilanciamento tra il diritto della parte e la ragione stessa per cui durante il periodo della pandemia Covid è stata inventata la trattazione scritta.
Data la particolare autorevolezza della decisione a sezioni unite, che ha esaminato la compatibilità del rito orale del lavoro con la trattazione scritta, bisognerà vedere se questo precedente avrà la forza di influire sulle future decisioni in tema di trattazione scritta pandemica nel rito lavoro o se, invece, in questo ambito emergenziale continui a prevalere la giurisprudenza, anch’essa creativa, sulla possibilità per il giudice di negare la trattazione orale a seguito del bilanciamento tra il diritto della parte e le ragioni organizzative.
In effetti se le norme successive e l’evoluzione del sistema consentono di tralasciare il testo normativo, e di interpretarlo alla luce delle successive modifiche, ebbene sembra possibile sostenere che in presenza anche della richiesta di una delle parti, oppure nel caso di richiesta congiunta il giudice aveva l’obbligo della trattazione orale anche nell’era COVID retta dall’art. 221, 4 comma DL 2020/34 cit.
Questa interpretazione sembra sorretta oltre che dal principio di oralità anche dalla considerazione dell’impulso di parte vale a dire dal principio della domanda che regge il processo civile.
5. Si confermano quindi le riflessioni di cui all’incipit di questo commento.
Il diritto vivente fa fatica a stabilizzarsi con continue modifiche legislative alimentando la creatività della giurisprudenza. Inoltre, le terapie legislative dirette ad accelerare i procedimenti civili creano l’effetto paradosso di farli durare di più.
Immaginiamo che non vi fosse stata l’udienza filtro, soppressa nella sua originaria formulazione nel 2022 ma applicabile ai processi promossi prima e comunque vigente nel momento in cui è stata emessa la decisione del 16.12.2020 del giudice di appello oggetto di annullamento da parte della decisione in commento. Ipotizziamo, inoltre, che non vi fosse stata neppure la possibilità di trattazione scritta nelle controversie di lavoro.
La controversia trattata dalla ordinanza in commento sarebbe stata decisa nel merito magari sei- otto mesi dopo presumibilmente senza violazioni procedurali che comportano il rinvio nuovamente presso la corte d’appello.
Come è stato affermato nella decisione a sezioni unite 25.11.2021 n. 36596 sopra richiamata sul principio di offensività «lo scopo della sentenza non è semplicemente quello di distribuire la ragione e il torto (e di farlo nel più breve tempo possibile n.d.r.): lo scopo è sì quello di realizzare il diritto sostanziale, ma sempre nel rispetto delle regole e dei principi del processo giurisdizionale» (Cass. sez. unite, 25.11.2021 n. 36596 cit.).
Le regole e i principi del processo, come in questo caso, fortunatamente prevalgono sulla miope esigenza di celerità della decisione, che domina in sede legislativa.
Carla Musella, già consigliere della Corte d’appello di Napoli
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 8 luglio 2025, n. 18658
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