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La verificazione endoconcorsuale è un processo privo di limiti di cognizione*

11 Dicembre 2024|

La sentenza della Corte di cassazione del 28 ottobre 2024 n.27796 statuisce, tra le altre, in particolare, sulla questione concernente la “possibilità di dare corso a giudizi di cognizione nei riguardi un ente in liquidazione coatta amministrativa al di fuori del procedimento di verificazione dello stato passivo quale regolato, nella fase amministrativa e poi giurisdizionale” (così nella motivazione).

Nel caso di specie, va precisato, la pronuncia richiesta nelle precedenti fasi di merito non era strumentale alla condanna al pagamento di somme, ma aveva a oggetto solo l’accertamento del diritto al mantenimento dei precedenti livelli retributivi goduti.

Ai fini di questa nota, è interessante anche evidenziare che la questione della procedibilità è sollevata con il ricorso incidentale e che la Corte, ritenendola dirimente, la analizza prima dello scrutinio delle ragioni contenute nel ricorso principale.

E ciò perché «in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida» (Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass. 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531).

Per quanto qui di interesse, la Corte ritiene che “l’impostazione della causa appaia difettosa già sotto il profilo della legittimazione passiva processuale” (così nella motivazione).

La linea difensiva degli attori, difatti, si manifesta dichiarando che la domanda di accertamento avrebbe avuto rilievo “nel … successivo e ulteriore passaggio [ndr: degli attori stessi] ad altra amministrazione all’esito di una procedura di mobilità”.

Per la Corte è giocoforza concludere che “agire per l’accertamento contro chi, già al momento della proposizione della domanda (del settembre 2018), non era più titolare passivo del rapporto (la sentenza dà atto che la mobilità è avvenuta nell’aprile 2018), porta alla formazione di una pronuncia inutiliter data”.

Il giudizio civile, difatti, si ispira al principio generale, destinato ad individuare un presupposto processuale, per cui le situazioni giuridiche soggettive, al di là di casi eccezionali, si fanno valere da parte del titolare di essi (legittimazione attiva processuale, di cui all’art. 81 c.p.c.) nei confronti di coloro verso i quali essi sono vantate (legittimazione passiva processuale).

Sulla questione della procedibilità, l’intervento della Corte di Cassazione è necessario per chiarire i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, in specie nella materia giuslavoristica, in relazione alle procedure di cui alla legge fallimentare (d.lgs. 267/1942) e all’odierno codice della crisi.

E difatti orientamento consolidato che “rispetto ai profili lavoristici «deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)», in quanto «per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera … la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda» (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066)”.

Queste che seguono le argomentazioni della Corte di Cassazione.

In pendenza di procedure concorsuali, il sistema delle contestazioni e delle impugnazioni dei crediti altrui, in sede di verificazione endoconcorsuale, costituisce la regola che garantisce il contraddittorio tra i creditori.

Le azioni di mero accertamento e quelle costitutive sono ritenute ammissibili, al di fuori delle procedure, laddove non funzionali alla partecipazione al concorso tra creditori; ma questo non determina “una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a.” (così in motivazione).

Ad avviso della Corte, il punto nodale della distinzione tra i casi in cui queste azioni sono ammissibili e i casi in cui non lo sono, però, non risiede tanto sull’incidenza che i giudizi di cognizione avrebbero (o meno) sul concorso: i riflessi su quest’ultimo vi sono (quasi) sempre, quantomeno sotto il profilo del rischio di soccombenza e conseguente pagamento delle spese.

“Il punto non sta dunque tanto nell’interferenza con il concorso dei creditori – difficilmente destinata a mancare – ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l’accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione” (così ancora in motivazione).

L’alterazione delle regole sull’accertamento endoconcorsuale, allora, è possibile unicamente nelle situazioni in cui emerge un interesse giuridicamente tutelato e specifico che non è possibile soddisfare in fase di verificazione. Anche in ragione del fatto che la verificazione endoconcorsuale è in sé costruita per l’accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell’impresa o ente in procedura.

Alla luce di queste argomentazioni, la Corte enuncia la seguente casistica, non esaustiva:

  • accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso, non realizzabile nel procedimento di verificazione
  • accertamenti riguardanti l’assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura
  • l’azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970
  • l’azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell’azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l’interesse del lavoratore a riprendere in concreto l’attività presso l’azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.

“Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative” (così ancora in motivazione).

In conclusione, pertanto, “è dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell’interesse specifico altrimenti non tutelabile – di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria”.

Luigi Sposato, ispettore del lavoro presso l’ITL di Cosenza

* Preciso che le opinioni e le valutazioni espresse in questo articolo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Visualizza il documento: Cass., 28 ottobre 2024, n. 27796

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