La responsabilità del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice per infortuni sul lavoro
25 Marzo 2026|Con la sentenza in commento (19 gennaio 2026, n.1908), la Sezione IV penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla legale rappresentante di una società cooperativa avverso la decisione della Corte d’appello, con la quale era stata confermata la penale responsabilità dell’imputata per lesioni colpose in danno di un lavoratore dipendente.
All’imputata, datrice di lavoro dell’impresa subappaltatrice incaricata dei lavori di pulizia in un cantiere, era stato contestato di aver consentito al dipendente infortunato di svolgere mansioni diverse da quelle oggetto del contratto, di non averlo dotato di attrezzature idonee, di non avergli fornito adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza e di non aver valutato i rischi connessi all’attività in concreto espletata.
Con il ricorso, l’imputata sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato l’affermazione di responsabilità esclusivamente sulla violazione di alcune norme cautelari e sulla carenza di formazione ed informazione dei lavoratori, omettendo di esaminare sia le verifiche effettuate dai preposti prima dell’invio del personale in cantiere, sia il profilo soggettivo dell’esigibilità della condotta alternativa lecita in capo alla ricorrente. Si deduceva, inoltre, l’assenza di prova circa la conoscenza, da parte della datrice di lavoro, di eventuali prassi operative elusive delle prescrizioni prevenzionistiche.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, rilevando che la decisione di appello aveva puntualmente esaminato entrambi i profili della responsabilità. In particolare, erano state accertate plurime violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziato il nesso causale con l’evento, rilevata l’abitualità nello svolgimento di attività eccedenti l’oggetto del subappalto, nonché valorizzata la mancata formazione dei dipendenti. Inoltre, era stata affermata la concreta prevedibilità dell’infortunio e l’esigibilità, in capo all’imputata, di una condotta alternativa lecita. Il ricorso si limitava, invece, a riproporre censure già disattese in sede di gravame.
Con il secondo motivo, la ricorrente contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la presenza dell’aggravante di cui all’art. 583 c.p. non fosse di per sé ostativa. Anche tale doglianza è stata reputata infondata: la Corte ha ribadito che la valutazione deve essere condotta alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e che, nel caso concreto, la gravità delle omissioni prevenzionistiche e la rilevante entità delle lesioni escludevano la particolare tenuità dell’offesa, a prescindere dalla astratta compatibilità tra circostanza aggravante e causa di non punibilità.
Arianna Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 19 gennaio 2026, n. 1908
Scarica il commento in PDF
L'articolo La responsabilità del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice per infortuni sul lavoro sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
