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La pensione di vecchiaia di Cassa Forense si calcola prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato

17 Novembre 2025|

Breve premessa

In tema di contribuzione e, più nello specifico, sulle modalità di calcolo della pensione forense di vecchiaia, su www.rivistalabor.it è già stato pubblicato un intervento (v. L. Pelliccia, I redditi per il calcolo della pensione forense di vecchiaia sono quelli coperti dalla contribuzione effettivamente versata, 30.10.2025) con il quale sono state annotate una serie di sentenze “gemelle” della Corte di cassazione (le n. 22849/2025; 22850/2025; 22851/2025; 23312/2025; 23485/2025, pubblicate il 7 agosto 2025 le n. 22849, 22850, 22851, il 15 agosto 2025 la n. 23312 e il 18 agosto la n. 23485), con le quali la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha accolto la posizione di Cassa Forense chiarendo che “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

In questa sede vorremmo annotare il più recente intervento della Suprema Corte contenuto nella ordinanza n. 29042 del 3 novembre 2025, riferito alla rivalutazione dei redditi di riferimento, con necessità di integrazione contributiva ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia di Cassa Forense.

I fatti

La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza del tribunale del medesimo capoluogo che, a sua volta, aveva accolto la domanda proposta da alcuni eredi nei confronti di Cassa Forense, la quale aveva applicato, a partire dal 01.01.1983, ai redditi per la determinazione del tetto pensionabile il coefficiente di rivalutazione del 18,7% – sebbene questi dovessero invece essere rivalutati dal 1980 sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980 nella misura del 21,1 % – con rivalutazione inferiore all’indice Istat e conseguente liquidazione della pensione di vecchiaia in misura inferiore a quella dovuta.

Nello specifico, il giudice di prime cure aveva ritenuto che il sistema di adeguamento introdotto con l’art. 16 della legge n. 576/1980 (che prevede aumenti da determinare annualmente con decreto interministeriale ricognitivo degli indici Istat e da corrispondere dal 1° gennaio dell’anno successivo) trovasse applicazione anche nei confronti di coloro che all’epoca dell’adeguamento non fruivano ancora della pensione.

La Corte territoriale ha fatto propria questa interpretazione e ha ritenuto che, a norma dell’art. 15 della citata legge n. 576, i redditi utili per la determinazione della pensione da utilizzare come base di calcolo della stessa dovessero essere rivalutati in base all’andamento dell’indice Istat e, in base al disposto del successivo art. 16, vanno aumentati in proporzione alle variazioni annue, stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione e decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua adozione.

Ha poi evidenziato che il Regolamento del 2005 (approvato nel 2006 e poi modificato nel 2011), che prevede che una volta intervenuta la prescrizione i contributi non possono essere più né pagati né richiesti e divengono inefficaci, per il suo carattere intrinsecamente normativo si applica solo dalla sua entrata in vigore e non ha carattere retroattivo.

La Corte distrettuale ha poi escluso che fossero dovuti i contributi omessi (e richiesti da Cassa Forense), osservando che la pensione di vecchiaia è ancorata ai redditi prodotti (alla media degli stessi) da rivalutare in base ai criteri indicati dalla legge n. 576/1980.

Ha poi infine chiarito che la pensione deve essere calcolata sulla base del reddito dichiarato e che l’adeguamento di tale reddito, per effetto del meccanismo di rivalutazione previsto dalla citata legge, vale a conservare il valore di qualcosa per cui i contributi sono stati già versati (per aversi omissione contributiva sarebbe stato necessario che la Cassa avesse proceduto ad una variazione degli scaglioni di versamento dei contributi, cosa queste che non è avvenuta nella fattispecie oggetto di giudizio).

La decisione di legittimità

Da qui il ricorso per cassazione da parte dell’Ente previdenziale, affidato a due motivi: a. con il primo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 27 della legge n. 576/1980 e contesta l’interpretazione datane dalla Corte d’appello, che ha ritenuto di applicare la rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” nel sistema previdenziale forense violando il principio di corrispondenza tra aumento delle pensioni e aumento delle contribuzioni; b. con il secondo, in via subordinata, veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 576/1980 per avere la Corte d’appello ritenuto che l’avvocato libero-professionista abbia diritto alla pensione calcolata sui redditi dichiarati anche in caso di omissione contributiva, invece che sui soli redditi professionali corrispondenti ai contributi effettivamente versati.

Con la sentenza in commento l’adito collegio di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo, accogliendo invece il secondo.

Sul primo (rigettato) motivo

La Corte fa rilevare che, in fattispecie analoghe a quella affrontata (nelle quali era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi – artt. 15 e 16, co. 1), è stato affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto dell’art. 27, co. 4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore di detta legge (il 1980) e dunque sulla base della variazione dell’indice Istat registrata nell’anno precedente, ossia il 1979 (v. Cass. n. 9698/2010; Cass. n. 16585/2023; Cass. n. 27609/2024).

Tutte queste decisioni poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza delle sezioni unite n. 7281/2004, per il che, diversamente da quanto ritenuto da Cassa Forense, l’art. 27, co. 4, è norma non di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 576/1980, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (il 1982), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.

In particolare, in detta decisione è stato spiegato che, “facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente.”

Nella fattispecie scrutinata, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.

A sostegno del respingimento del primo motivo, la sentenza in commento rileva che la corte distrettuale si è attenuta al seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo Istat dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”.

Sul secondo (accolto) motivo

Il collegio di legittimità preliminarmente è stato dell’avviso di non condividere l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva, essendo questa, al contrario, parte integrante del reddito, di cui condivide la medesima natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.

Del resto, che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo (nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo) emerge chiaramente dall’impianto della legge n. 576, il cui art. 16, co. 4, stabilisce infatti che il contributo soggettivo minimo è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice Istat.

Diversamente invece per il contributo soggettivo (di cui all’art. 10, co. 1, della legge) per il quale l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo, viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).

Orbene, essendo stati versati contributi soggettivi inferiori a quelli dovuti (in quanto parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare), ad avviso della sentenza in commento si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva.

Una volta accertato l’inadempimento all’obbligazione contributiva, ad avviso del collegio di legittimità è necessario stabilire se detto inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.

In precedenti interventi (v. Cass. n. 5672/2012; Cass. n. 7621/2015; Cass. n. 15643/2018; Cass. n. 30421/2019; Cass. n. 694/2021), in relazione all’“effettiva contribuzione” ex art. 2, è stato affermato che: 1. essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva; 2. che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Più in particolare (v. sent. n. 5672/2012), è stato affermato che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si fa “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”; e ancora (v. sent. n. 15643/2018 – relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri), è stato anche affermato che l’aggettivo effettiva “introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione “effettivamente” versata”.

Da questo richiamato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi, conclusione questa che non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica – la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati.

Quindi, qualora siano stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione -pensione di vecchiaia (sul punto v. Corte Cost. n. 67/2018).

Ed è in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel su o quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata.

Inoltre, sempre ad avviso della sentenza in commento, proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che Cassa Forense abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.

Da qui la cassazione dell’impugnata sentenza di merito, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co. 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 novembre 2025, n. 29042

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