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La maggiore penosità del lavoro domenicale, per i lavoratori… e per la Cassazione

27 Febbraio 2025|

Con la sentenza Cass., 10 dicembre 2024, n. 31712, la Corte di cassazione dichiara, in continuità con quanto affermato in materia da questa Corte, che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris.

Con la precisazione che occorre evitare il tranello concettuale rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica, così come, su base mensile, il riposo a scalare per i lavoratori turnisti.

La controversia riguardava una ventina di dipendenti di una società appaltatrice, inquadrati al II o III livello del CCNL Multiservizi come pulitori turnisti presso un aeroporto, che avevano ottenuto nei gradi di merito il pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell’ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel periodo oggetto di causa.

V’è di che gioire?

Forse non del tutto.

Pur non considerandomi ancora nella vecchiaia, sono grande abbastanza per ricordare che l’avv. Fabrizio Fabbri, dal quale ebbi la fortuna di effettuare la pratica professionale all’inizio degli anni ’90, all’epoca era preso, tra le numerose altre cose, dal problema della misura dell’indennizzo per i c.d. mancati riposi del personale autoferrotranviario, dopo che Cass. Sezioni Unite 8 ottobre 1991, n.10513 aveva affermato che Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l’erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l’attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura.

Ma se scorriamo i repertori di giurisprudenza, già Cass. 10 luglio 1984, n.4033 aveva affermato che Il lavoro espletato, per esigenza dell’attività propria di determinate imprese (nella specie, imprese esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione), in occasione della domenica, giorno abitualmente destinato al soddisfacimento dei bisogni della vita familiare e sociale, rimane caratterizzato, a causa dell’impossibilità di fruire dei benefici connessi a tale destinazione, da una maggiore penosità e quindi da una diversa qualità che ne impone, in base ai principi sanciti dall’art. 36 cost. e fermo il diritto ad un giorno di riposo compensativo, una retribuzione maggiorata, al fine di proporzionare quella ordinaria al superiore costo personale sopportato. Per la determinazione di tale maggiorazione il giudice deve fare riferimento anzitutto alle fonti collettive che sovente la qualificano con richiamo alle disposizioni relative alla retribuzione del lavoro festivo.

Dov’è, dunque, dopo quarant’anni, la novità di Cass., 10 dicembre 2024, n. 31712?

La riflessione critica, si badi, non è rivolta alla Cassazione, ma anche ai miei colleghi avvocati che continuano, anche dopo decenni, a tornare e ritornare su questioni ormai consolidate, senza addurre argomenti nuovi e non trattati in precedenza.

All’indomani dell’eliminazione degli avvocati dalle udienze in camera di consiglio in Cassazione, mi ricordo che una mattina, dovendo salire al IV piano del palazzo per discutere una pubblica udienza, un ascensore, come a volte accade, non funzionava.

Nei pressi c’era una “ragazza” da poco applicata come Consigliere alla Corte che pure doveva salire al IV piano. Ricordo che l’accompagnai dall’altro lato del cortile, illustrandole un percorso alternativo per il IV piano.

In quel tratto di strada, commentavo la perdita della possibilità di intervenire, quando opportuno, in camera di consiglio, e lei rilevò che il problema non stava tanto nei troppi difensori che si recavano in udienza soltanto per dire mi riporto e far figurare la presenza in sentenza, ma proprio in chi aveva il vizio di tornare e ritornare su questioni ormai consolidate.

Probabilmente, se la Cassazione non si trovasse costretta così di frequente a un lavoro di tal genere, avrebbe più tempo anche per approfondire maggiormente questioni giuridiche realmente innovative.

Un’annotazione, infine, va rivolta anche alla contrattazione collettiva: è pur vero che nel caso in esame di discuteva del controverso CCNL multiservizi.

Ma sembra incredibile che, dopo quarant’anni, ci si ritrovasse un contratto collettivo che non aveva ancora previsto un istituto così basilare nel settore che va a disciplinare.

Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia

Visualizza il documento: Cass., 10 dicembre 2024, n. 31712

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