La Corte di cassazione conferma la necessità che lo svolgimento del lavoro notturno vada adeguatamente provato anche per le mansioni di badante
8 Ottobre 2025|In parziale accoglimento del gravame proposto dagli eredi di un datore di lavoro domestico deceduto, la Corte d’Appello di Trieste e in riforma di sentenza del Tribunale di Pordenone, con riguardo ad una controversia riguardante il rapporto di lavoro domestico (nella specie assistente domiciliare – badante): a. ha ritenuto tempestivo l’appello; b. ha accertato che la lavoratrice si era trasferita a partire presso l’abitazione di parte datoriale e dell’assistita; c. ha ritenuto che la lavoratrice avesse effettivamente lavorato fino alla data del licenziamento per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito; d. ha ritenuto non sufficiente la prova per affermare lo svolgimento di lavoro notturno nel medesimo periodo.
Da qui il ricorso per cassazione proposto dai medesimi eredi, affidato a sei motivi.
Con ordinanza n. 19508 del 14 luglio 2025, la Suprema Corte ha respinto sia il ricorso principale, sia quello incidentale (della lavoratrice), così confermando la statuizione di seconde cure.
Ritenendoli tra loro connessi, la decisione in commento affronta in modo unitario il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rispettivamente riferiti: alla violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha affermato che il dato relativo alle ore settimanali lavorate risultava dalle deposizioni testimoniali, utilizzando una testimonianza de relato in assenza di altri elementi; violazione degli artt. 132, n. 4, 112, 115 e 116 c.p.c. perché, rispetto a un punto determinante della decisione, la Corte distrettuale avrebbe omesso la motivazione in merito alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti; violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421, 437 e 210 c.p.c., lamentando omessa valutazione delle prove testimoniali dedotte dagli appellanti e mancata formulazione del richiesto ordine di esibizione di documento di un terzo.
A ben vedere, si tratta infatti di motivi afferenti l’istruzione probatoria e la valutazione dei suoi esiti, del tutto inammissibili perché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v., ex plurimis, Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018; Cass. n. 20553/2021).
Rispettivamente infondato e inammissibili sono stati invece dichiarati il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale.
Ad avviso del collegio di legittimità, non si riscontra alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., (com’è noto) deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; per dedurre invece la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove mentre la valutazione delle prove secondo il proprio prudente è esattamente il compito del giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Inoltre, secondo l’ordinanza in commento, nel motivo di ricorso vengono confusi due piani differenti, ossia le modalità di risoluzione del rapporto, generative del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dalla prova del pagamento di essa. Relativamente a detta prova non si tratta di non contestazione, ma di insufficienza, ai fini della prova del pagamento, della comunicazione all’Inps di cessazione del rapporto, che all’evidenza non proviene dalla lavoratrice interessata e non è assimilabile a ricevuta di pagamento o bonifico bancario o assegno o simili.
Con riguardo invece alla sollevata violazione dell’art. 14 del Ccnl lavoro domestico, nella parte in cui la Corte distrettuale aveva riconosciuto la retribuzione relativa ai mancati riposi settimanali asseritamente non goduti, senza che risultasse provato che fosse stato negato alla lavoratrice il riposo settimanale, né il ragionamento logico giuridico seguito, l’inammissibilità del motivo è legato al fatto che il medesimo quanto diretto ad una non consentita (in sede di legittimità) rivalutazione dei fatti e delle prove il cui esito non è condiviso dalla parte.
Nella specie, la prova della debenza della voce contrattuale in questione è stata collegata al ritenuto maggiore impegno dopo il trasferimento della lavoratrice presso il domicilio dell’assistita, con motivazione logica e congrua nei limiti del cd. minimo costituzionale.
Rispettivamente infondato e non accoglibile sono stati poi dichiarati i due motivi di ricorso incidentale.
Con il primo veniva lamento l’omesso esame della domanda di compenso per presenza notturna, all’evidenza basato su una norma contrattuale collettiva non applicabile alla fattispecie, nello specifico l’art. 12 del Ccnl lavoro domestico, che riguarda il personale “assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna”, mentre la lavoratrice ricorrente incidentale svolgeva mansioni di badante convivente assunta per l’assistenza diurna, con eventuale applicazione per il lavoro notturno (ove provato) di altra voce contrattuale.
Con il secondo motivo veniva invece dedotto l’omesso esame della circostanza, risultante dalle prove, dello svolgimento di attività di assistenza notturna, non accoglibile in quanto la relativa valutazione non è stata omessa, ma, al contrario, effettuata con giudizio di carenza della prova sul punto; il motivo si risolve pertanto nella richiesta di rivalutazione in fatto delle prove per mero dissenso sulle loro risultanze, in sede di legittimità che non costituisce il terzo grado di merito.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., 14 luglio 2024, n. 19408
Scarica il commento in PDF
L'articolo La Corte di cassazione conferma la necessità che lo svolgimento del lavoro notturno vada adeguatamente provato anche per le mansioni di badante sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
