Con la recente sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art 1, comma 16, della riforma “Dini” del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, numero 335), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, l’assegno ordinario d’invalidità di cui alla legge 222/1984, interamente liquidato con il sistema contributivo.
Si tratta di una pronunzia di grande rilievo che giunge a distanza di anni dalla riforma quando, essendosi oramai di fatto concluso il lunghissimo periodo di transizione dal sistema della pensione retributiva a quella contributivo, vengono a produrre effetto le norme che, per tutte le pensioni contributive, vietano l’integrazione al minimo.
In forza della pronunzia della Corte, viene per la prima volta ad essere abbandonata, sulla scorta del principio costituzionale di adeguatezza, quella diretta corrispondenza fra montante contributivo e misura della pensione che caratterizza il sistema contributivo e viene così reintrodotta, seppure nel solo caso di cui alla sentenza, una misura di grande rilevanza, prima prevista al fine di evitare il pagamento di pensioni inferiori ad una certa misura (“minima”), considerata indispensabile per assicurare indipendenza economica al pensionato.
Al fine di limitare l’impatto degli effetti economici conseguenti alla pronunzia, la Corte fa decorrere gli effetti della pronunzia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, secondo un modello di incostituzionalità sopravvenuta già sperimentato in passato.
Vincenzo Ferrante, professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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