La Cassazione tra quantificazione del c.d. “danno morale soggettivo” e vizio di motivazione apparente
10 Dicembre 2024|Con l’ordinanza n. 27723 depositata il 25 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una lavoratrice, vittima di molestie sessuali perpetrate da due superiori gerarchici e culminate nello stupro da parte di uno dei due, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova originata da un precedente ricorso in cassazione.
All’esito di quest’ultimo, la Suprema Corte aveva infatti cassato con rinvio l’impugnata pronuncia della Corte territoriale poiché essa, pur condannando i datori di lavoro – in quanto oggettivamente responsabili per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti (art. 2049 c.c.) – a risarcire il danno biologico, non aveva liquidato in favore della vittima anche il c.d. “danno morale soggettivo” dalla stessa patito a seguito delle gravi violenze verificatesi sul luogo di lavoro.
Pronunciandosi, pertanto, nuovamente sulla quantificazione del danno non patrimoniale, la Corte d’appello aveva dato applicazione a quanto disposto dal giudice di legittimità, applicando i relativi criteri ivi indicati per la liquidazione della nuova voce di danno (situazione personale e familiare della danneggiata, e nello specifico giovane età della lavoratrice, condizione di verginità al momento dei fatti, cultura religiosa propria e della famiglia).
Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione la lavoratrice, affidando a due motivi le proprie doglianze, nessuno dei quali ha trovato accoglimento.
Per ciò che qui preme sottolineare, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, lamentando che risultasse oscuro e pertanto incomprensibile il percorso logico seguito dalla Corte di merito ai fini della determinazione del quantum del danno morale soggettivo.
Innanzitutto, come precisato dalla stessa Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato la necessità di un’indicazione distinta del danno alla salute rispetto al danno morale; il c.d. pretium doloris è, infatti, una voce diversa rispetto al danno biologico, poiché rappresenta una sofferenza interiore, di impossibile esatta commisurazione poiché insuscettibile di accertamento medico-legale, meritevole di un compenso ulteriore e quindi risarcibile separatamente (ex multis, Cass. civ., Sez. III, sent. 17/01/2018, n. 901).
Conseguentemente, dopo aver riconosciuto il diritto alla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di danno non patrimoniale, distinto sia dal danno biologico sia dall’incremento a titolo di personalizzazione, l’accertamento in concreto della sua sussistenza e la determinazione del suo ammontare competono inevitabilmente al giudice di merito in via equitativa.
Per questo motivo, dunque, tale valutazione involge inevitabilmente la quaestio facti ed è pertanto sindacabile in sede di legittimità nei rigorosi confini posti dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. o comunque laddove la motivazione posta a base del provvedimento non rispetti il c.d. minimum costituzionale, risultando cioè fondata su criteri incongrui o contraddittori rispetto al caso concreto.
Nel caso de quo, la ricorrente riteneva che la sentenza d’appello fosse gravemente affetta da un error in procedendo, in quanto l’iter motivazionale in essa espresso non era tale da rendere percepibili le ragioni della decisione.
Al contrario, a giudizio della Suprema Corte l’impugnata pronuncia consentiva agevolmente di svolgere un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Infatti, per la determinazione in via equitativa dell’ammontare del danno morale soggettivo la Corte di Appello aveva fatto riferimento sia ad elementi sintomatici dell’entità della sofferenza interiore patita dalla lavoratrice e ricavabili dalla fattispecie concreta (la giovane età della vittima, le sue condizioni personali e familiari) sia alla percentuale di danno biologico subito, quale corretto parametro ai fini del calcolo del danno morale patito.
Da un lato, dunque, la Corte di Cassazione si è posta nel solco già ampiamente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità e ha ricollegato il pregiudizio non patrimoniale, rappresentato dal danno morale soggettivo, alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato e, perciò, ontologicamente distinto e autonomo dal danno biologico, cui consegue la necessità di un risarcimento ulteriore, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione.
A tal proposito, la Suprema Corte ha nuovamente precisato che è compito del giudice di merito identificare la situazione soggettiva e valutare, sul piano della prova, specialmente quella presuntiva, i miglior criteri ai fini di un’equa determinazione di questa autonoma voce di danno.
A tal fine, oltre alla rilevanza degli indici sintomatici ricavabili dalla fattispecie concreta, “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. civ., Sez. III, sent. 10/11/2020, n. 25164).
Lo stesso ragionamento è infatti posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico-relazionali.
Dall’altro lato, ciò che della pronuncia risulta più innovativo è l’aver rapportato tra di loro i criteri presi in considerazione per la quantificazione del danno morale con il lamentato vizio di motivazione apparente. Infatti, la Cassazione ha qui chiarito che non è possibile sostenere che una sentenza è nulla, in quanto obiettivamente incomprensibile, allorquando il giudice di merito abbia dato atto di quali sono gli indici sintomatici e presuntivi su cui ha fondato, in via equitativa, il riconoscimento e la liquidazione di questa particolare voce di danno non patrimoniale afferente alla sfera personale e connessa alla sofferenza interiore del danneggiato.
Lucrezia Nardi, dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27723
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