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La Cassazione legittima la posizione dell’Inps che nega il diritto a percepire la NASpI se sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia (anche anticipata)

2 Agosto 2024|

Con la recente sentenza n. 11659 del 30 aprile 2024, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affrontato una fattispecie riferita al diritto a percepire la NASpI da parte di un soggetto in possesso dei requisiti (perché maturati) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Un lavoratore, a seguito dell’intimatogli licenziamento aveva richiesto all’Inps l’erogazione della NASpI, indennità riconosciuta e liquidata; in costanza di detto trattamento, avendo nel frattempo l’interessato maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, chiedeva all’istituto previdenziale la sua erogazione, anch’essa accolta.

Con successivo provvedimento l’Inps revocava la concessione dell’indennità di disoccupazione, chiedendo nel contempo la restituzione in relazione al periodo decorrente dalla data in cui il lavoratore risultava in possesso dei requisiti per l’accesso all’indicato trattamento pensionistico.

L’Ente sosteneva l’automatica decadenza dal beneficio della NASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, ex art. 11, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015 (che sancisce appunto una tale decadenza nell’ipotesi di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato).

In entrambi i due conseguenti giudizi di merito, sia il tribunale che la corte d’appello avevano accolto la doglianza del lavoratore.

La Corte d’appello di Genova, nel confermare appunto la decisione di prime cure aveva rilevato che se il lavoratore, pur avvalendosi dell’ausilio di un patronato, non si era avvalso della facoltà di reclamare la pensione di vecchiaia anticipata, richiedendo la meno vantaggiosa NASpI, l’Inps era incorso in un errore ancor più grave, in quanto aveva concesso l’indicato trattamento economico ancorché  avesse disposto un estratto conto che già attestava per l’interessato la presenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Ad avviso della corte territoriale, nel (necessario) bilanciamento dei contrapposti interessi, occorreva  considerare che il lavoratore aveva perso tre ratei di pensione e, nell’ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria, sarebbe rimasto “privo di mezzi di sostentamento pur avendo già maturato i requisiti per accedere alla pensione“, laddove l’Inps aveva invece lucrato un (evidente) risparmio di spesa.

Il collegio di seconde cure muoveva dal presupposto che nella fattispecie scrutinata fosse applicabile la disciplina speciale sull’indebito assistenziale, “assoggettato ad una disciplina settoriale eccentrica rispetto alla (…) regola privatistica dell’art. 2033 c.c.).

Si tratta di un presupposto ovviamente contestato dall’Inps, che inquadra la NASpI tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche, assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell’art. 2033 cod. civ.

Da qui il conseguente ricorso per cassazione da parte dell’istituto previdenziale con il quale veniva denunciata la violazione dell’art. 2033 cod. civ., degli artt. 3 e 11, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015 e dell’art. 2, co. 25 e seguenti, della legge n. 92/2012.

In altre parole, la Corte territoriale avrebbe errato sia nel respingere la domanda di restituzione dell’indennità NASpI nonostante l’interessato avesse già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, sia nell’applicare la disciplina dell’indebito assistenziale, in luogo di quella generale dell’art. 2033 cod. civ., destinata a operare per una prestazione conseguente all’instaurazione del rapporto previdenziale con l’Inps, alimentata da una provvista contributiva.

Inoltre, sempre come sostenuto dall’istituto previdenziale, neanche l’asserita buona fede dell’accipiens (id est, il lavoratore) avrebbe potuto paralizzare la domanda di restituzione, atteso che la medesima poteva al più rilevare soltanto al fine della diversa decorrenza degli interessi sulle somme da restituire.

In buona sostanza, ad avviso dell’Inps la NASpI spetta solamente fino alla maturazione del diritto di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata, come già precisato dalla Corte di legittimità anche se per la fattispecie affine dell’indennità di mobilità (v. Cass., sez. lav., n. 2697/2018), secondo una giurisprudenza consolidata nell’annettere rilievo alla maturazione del diritto e nel reputare ininfluenti la decorrenza o l’effettiva percezione del trattamento pensionistico.

Con la sentenza in commento, la Suprema corte ha accolto la sollevata, partendo dalla circostanza che la scelta dei giudici del gravame di escludere l’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ. presta il fianco alle censure messe in risalto dall’Inps per diverse ragioni.

La prima è quella riferita alla qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica, profilo questo corroborato dall’inequivocabile dettato normativo e non contraddetto in maniera persuasiva dal lavoratore che, nei fatti, si concentrato sul solo diverso profilo, rilevante anche nella generale disciplina dell’indebito, della tutela dell’affidamento alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Orbene, rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano quindi le regole di settore dettate dalla legge per l’indebito previdenziale pensionistico (art. 52, co. 2, della legge n. 88/1989, come novellato dall’art. 13 della legge n. 412/1991), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (v. Cass., sez. lav., n. 10274/2021).

Alla fattispecie non si attagliano neanche i principi vigenti nel sottosistema dell’indebito assistenziale, che, in aderenza al precetto di cui all’art. 38 Cost., “escludono l’incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l’affidamento del percettore, ove a quest’ultimo non possa essere imputata l’erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).”

Di conseguenza, la fattispecie scrutinata non può che soggiacere alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ. e la (evocata) sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale (nel sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ.) è nitida nell’escludere che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga “di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione (punto 12.2.1. del Considerato in diritto).”

La sentenza impugnata, nel negare quindi l’operatività dell’art. 2033 cod. civ., ha sussunto la vicenda concreta in una fattispecie astratta che non le si addice e risulta viziata, pertanto, dagli errores in iudicando denunciati nel ricorso, al punto che contiene implicazioni anche in ordine al regime della ripetizione applicabile al caso di specie e si ripercuote, in ultima analisi, sulla conformità a diritto della decisione adottata.

Nell’accogliere il ricorso, la sentenza in commento cassa la decisione di seconde cure, rinviando quindi alla Corte d’appello di Genova, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dell’art. 2033 cod. civ.

Il giudice di rinvio, nella sua novellata verifica e nelle coordinate tracciate dall’art. 2033 cod. civ. (a torto ritenuto inapplicabile), dovrà ponderare anche la tutela dell’affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita.

Molto incisivo il principio di diritto espresso nella decisione in commento, reso in piena logica nomofilattica.

Sebbene sia vero che il canone di buona fede permea anche l’azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al tipo di relazione fra solvens e accipiens, in base a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Corte cost. n. 8/2023, punto 12.1. del Considerato in diritto), pur tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l’azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l’esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.

Una tale ipotesi non può quindi non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d’indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che l’art. 38 Cost. prescrive come compito primario dello Stato.

In tale disamina, il giudice dovrà pertanto scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, tra i quali (in fatto) si annoverano, tra l’altro: a) il perdurare dell’attribuzione nel tempo; b) l’importo delle somme richieste; c) le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato; d) il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell’accipiens; e) il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell’erogazione indebita, s’instaura.

Ed ecco allora che andranno esaminte anche le considerazioni (svolte dal Pubblico Ministero), secondo cui a fronte di una domanda di NASpI ed in assenza di una domanda di pensione, l’Inps non aveva ragione di approfondire la situazione pensionistica dell’assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione.

Nel momento in cui la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell’accipiens, non si può predicare, tuttavia, l’indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d’appello, atteso che la tutela del legittimo affidamento (presidiata, com’è noto, in via primaria, dall’art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri ex art. 2 Cost.), può temperare l’indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale.

Ad avviso della Corte regolatrice, una tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l’apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione.

Sarà interessante verificare come la Corte d’appello di Genova applicherà questi principi nel giudizio che con ogni probabilità l’Inps riassumerà.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., 30 aprile 2024, n. 11659

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