La Cassazione conferma che, attesa la ben nota pericolosità delle fibre di amianto, già sotto l’egida del d.P.R. n. 303/1956 si imponeva l’adozione di misure idonee a ridurre il sotteso rischio
21 Agosto 2024|Che l’amianto sia una delle più tristemente note cause di insorgenza di malattia professionale è un fatto più che notorio.
La pericolosità dell’asbesto amianto (in realtà, sinonimi, che identificano minerali fibrosi altamente lesivi per la salute umana) è quindi più che nota e, nonostante la sua messa al bando con la legge n. 257/1992, sono ancora 40.000 le tonnellate di materiali contenenti tale prodotto presenti sul territorio italiano. Così la strage dovuta a questa fibra-killer continua.
Secondo gli ultimi dati del 2021, i casi di mesotelioma sono circa 2.000, quelli di asbestosi sono circa 600 e, infine, quelli di tumore al polmone sono circa 4.000, senza considerare tutti i casi delle altre malattie asbesto correlate.
Dal 1° luglio 2025 gli Stati dell’U.E. dovranno aver provveduto all’eliminazione dei “prodotti” di amianto (Regolamento UE 2016/1005), misura necessaria per contrastare la diffusione delle malattie asbesto correlate e per perseguire lo sviluppo sostenibile.
Con riguardo ai sottesi rischi lavorativi, era già stata presentata una risoluzione dal Parlamento Europeo nell’ottobre 2021 “per la protezione dei lavoratori dell’amianto”, con la quale si sollecitavano i Paesi membri a intraprendere le azioni necessarie per arginare gli effetti sulla salute delle potenziali esposizioni ad amianto, professionali e ambientali.
Un’ulteriore svolta verso una auspicata prevenzione primaria c’è stata il 3 ottobre 2023, quando il Parlamento Europeo ha approvato nuove norme a tutela dei lavoratori dai rischi per la salute dovuti all’esposizione ad amianto (148/2009/CE) e ha abbassato “il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili“.
Tornando ai profili risarcitori nell’ambito della tutela delle malattie professionali, riteniamo utile commentare una recente ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione, la n. 13594 del 16 maggio 2024, con la quale è stata affrontata una fattispecie nella quale un lavoratore è deceduto proprio per aver contratto una malattia legata alla presenza di amianto nell’ambiente di lavoro, con i suoi eredi richiedenti il conseguente risarcimento.
In sede di seconde cure la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello presentato da Enel Spa e Enel Produzione Spa, così confermando la pronuncia di primo grado, con la quale le due società erano state condannate a risarcire il danno in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per aver contratto una malattia professionale a causa dell’amianto.
Il collegio di merito aveva infatti ritenuto dimostrato: a) il danno subito dal lavoratore, ovverosia la patologia che aveva causato il decesso (a causa di un carcinoma polmonare differenziato con presenza di placche pleuriche e corpuscoli di asbesto di valore assai significativo); b) la nocività dell’ambiente di lavoro per l’esposizione del dipendente all’inalazione di fibre di amianto; c) il nesso concausale tra tale condizione di nocività e l’evento morte; d) l’inadempimento datoriale all’obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite all’epoca.
Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione presentato da tutte e due le società pubbliche, affidato a otto motivi, con i quali, più sinteticamente, venivano dedotti:
– violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 2697, 1218 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 377, 387 del p.r. n. 547/del 1955, degli artt. 10 e segg. del d.p.r. n. 1124/1965, del d.p.r. n. 303/1956, per avere la sentenza d’appello violato le norme in materia di responsabilità e valutazione delle prove, non avendo tra l’altro considerato che Enel ha fornito all’ex dipendente i mezzi di protezione all’epoca disponibili e che, fino all’inizio degli anni ’90, l’amianto era persino imposto dal legislatore anche in taluni usi civili, a conferma del fatto che non era nota la pericolosità di tale materiale;
– violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 113, 115, 116, 414 c.p.c., 191 e segg., 194, 195 e segg., 210 c.p.c., 2727 cod. civ., 2909 c.c., 40 e 41 cod. pen., degli artt. 3, 24, 111 Cost., per avere la sentenza impugnata errato là dove ha ritenuto sussistente un nesso causale tra la malattia e l’attività lavorativa svolta, nonostante tutta una serie di diverse considerazioni;
– violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2059 cod. civ., dell’art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965, dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, per avere la sentenza d’appello giudicato infondata la censura relativa alla mancata detrazione, dal risarcimento del danno, delle somme riconosciute agli eredi quale rendita ai superstiti.
L’ordinanza in commento (n. 13594 del 16 maggio 2024) ha ritenuto tutti e otto i motivi di ricorso non fondati, per più ragioni che potremmo sintetizzare come segue.
Innanzitutto, il collegio rileva che la Corte territoriale ha accertato che il lavoratore, durante l’attività lavorativa prestata alle dipendenze delle società ricorrenti, è stato esposto all’amianto (secondo quanto già verificato con la sentenza irrevocabile del tribunale di Venezia emessa contro l’Inail nel relativo processo previdenziale), ritenendo che anche in quel periodo di occupazione fosse nota la pericolosità del contatto con l’amianto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, già da tempo (v. Cass. n. 4721/1998 e, più di recente, Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass. 17252/2016), ha infatti fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell’impiego di amianto ai primi anni del ‘900, attraverso una puntuale analisi delle fonti normative, osservando che l’imperizia (nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche) è uno dei parametri integrativi a cui commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in una esimente della responsabilità per il datore di lavoro.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno riconosciuto che, all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del lavoratore interessato l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto fosse ben nota, tanto che l’uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quelli all’attenzione del Collegio cfr. Cass. n. 8204/2003; Cass. n. 16645/2003; Cass. n. 14010/2010; Cass. n. 2491/2008; Cass. n. 15156/2011; Cass. n. 26590/2014; Cass. n. 22710/2015).
Per il che, era lecito attendersi (rectius, si imponeva) anche per il periodo oggetto di causa l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione sia alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 cod. civ., sia, più specificamente al D.P.R. n. 303/1956.
Del resto, in tema di misure di sicurezza c.d. innominate, ex art. 2087 cod. civ., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 3033/2012; Cass. n. 15082/2014; Cass. n. 4084/2018; Cass. n. 27964/2018; Cass. n. 10319/2019).
Sotto un profilo più strettamente processualistico, l’ordinanza in commento rileva che la Corte territoriale ha escluso il raggiungimento da parte della società datrice di lavoro della prova liberatoria a suo carico, correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza indicare nella sentenza impugnata, “non essendo stata dimostrata l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche degli standards di sicurezza normalmente osservati o trovassero riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 15.7.2014 n. 16149; Cass. 25.5.2006 n. 12445).”, all’evidenza apprezzamenti di merito che, com’è noto, non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità.
Come da orientamento di legittimità oramai consolidato (v. Cass. 27181/2023; n. 11103/2020; n. 1545/2016) la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, per il che non è deducibile la violazione dell’art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte.
Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che la domanda proposta col ricorso introduttivo della lite non conteneva una specifica quantificazione del danno rivendicato e considerato che la liquidazione del danno non patrimoniale (iure hereditatis) è rimessa ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., rispetto alla quale le tabelle del tribunale di Milano costituiscono un criterio guida (v. Cass. n. 1553/2019; n. 8532/2020), il collegio di seconde cure ha escluso che gli eredi avessero rassegnato conclusioni diverse rispetto a quelle riportate nel ricorso nel rispetto del principio dell’integralità del risarcimento, con un’interpretazione e una motivazione all’evidenza chiara nell’escludere ogni vizio di ultrapetizione.
Inoltre, il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall’Inail e si colloca, quindi, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo.
Peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell’ente assicuratore in caso di morte del lavoratore assicurato (id est, la rendita in favore dei superstiti), costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306/2017; n. 19560/2003), ed attiene pertanto a una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto (come nel caso in esame) appunto iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo il consolidato indirizzo di legittimità (v. Cass. n. 9112/2019; n. 30293/2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste (v. Cass. n. 8580/2019, par. 62 in motivazione).
L’ordinanza in commento, richiamando alcuni propri precedenti, conclude affermando che il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale” (cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta) e di danno morale (consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita) la cui liquidazione, in via equitativa, va effettuata “commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus” (Cass. n. 26727 del 2018; n. 17577 del 2019; n. 18056 del 2019; n. 4658 del 2024).”
Ad avviso del collegio di legittimità la Corte territoriale si è attenuta a tali principi e ha confermato la personalizzazione del danno come liquidata dal tribunale, a nulla valendo le censure mosse dalle società ricorrenti che, a ben vedere, non attengono all’erronea applicazione dei parametri normativi, bensì, unicamente, alla dedotta assenza di allegazioni e alla misura della personalizzazione, senza che tale assunto fosse corredato da argomenti atti a fondare un errore di diritto anziché la mera opposizione di una differente valutazione.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 maggio 2024, n. 13594
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