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IVA ridotta su energia elettrica ai condomìni esclusivamente residenziali

3 Marzo 2021|

Alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ridotta (10 per cento) prevista per le forniture per uso domestico. A tal fine l’amministratore di condominio deve rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come "domestici". (Agenzia delle Entrate - Risposta 3 marzo 2021, n. 142).