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Iva a esigibilità differita nella procedura di concordato preventivo

28 Maggio 2019|

L’Iva a esigibilità differita, relativa ad alcune prestazioni fatturate prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa non è riconducibile tra i crediti Iva dell’erario sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale (Agenzia Entrate - risposta 28 maggio 2019, n. 164).