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Insegnante tedesco senza base fissa in Italia: istanza di rimborso delle ritenute subite

29 Agosto 2019|

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, il reddito da lavoro autonomo percepito da cittadino tedesco, fiscalmente residente in Germania, per l’incarico di docente a contratto presso un’università in Italia, non è soggetto a tassazione italiana, a condizione che non disponga in Italia di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a disposizione dall’università committente. In tal caso, è possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite presentando apposita istanza al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (Risposta a interpello n. 352 del 2019).