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Illegittima la plusvalenza derivata dall’adesione agevolata dell’acquirente

27 Ottobre 2020|

Deve ritenersi illegittimo l’accertamento di plusvalenza tassabile, qualora per la determinazione del valore del bene compravenduto ai fini IRPEF dell'alienante, l’Ufficio assuma l’importo determinato a seguito di definizione agevolata effettuata dall’acquirente in relazione al procedimento di rettifica dell'imposta di registro avviato nei soli suoi confronti. (Corte di Cassazione - Sentenza 20 ottobre 2020, n. 22728).