Il vincolo di subordinazione nel lavoro giornalistico: una recente pronuncia del Tribunale di Roma
12 Settembre 2025|Le premesse e l’antefatto
Nella sentenza qui commentata, n. 7152 del 18 giugno 2025, il Tribunale di Roma affronta la questione dell’atteggiarsi del vincolo di subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico, descrivendo gli indici della subordinazione in modo molto preciso ed a seguito di una istruttoria molto approfondita.
In buona sostanza una lavoratrice deduceva di essere giornalista professionista e di aver lavorato, dal 2006 a favore di una testata nazionale e del relativo sito web; di essersi occupata della redazione di articoli su svariati argomenti, espressamente commissionatile da direttori e redattori succedutesi nel tempo; di essere stata incaricata di redigere articoli di sport, fino all’ottobre 2017, allorquando il responsabile web della testata la incaricava di seguire i settori costume, società e spettacolo.
Dal 2016 la ricorrente vedeva proseguire il suo rapporto di lavoro in virtù di un contratto di cessione di diritti d’autore, via via rinnovato e con pagamenti a forfait, mensilmente erogati e sempre dello stesso importo.
In particolare, asseriva di aver scritto centinaia di articoli, elencandoli e suddividendoli per anno, dal 2016 al 2023.
In seguito ad una cessione di ramo d’azienda nel gruppo editoriale della testata, nel 2016, la ricorrente passava da un trattamento normativo co.co.co trasformato in un contratto di cessione di diritti d’autore.
Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico
Innanzitutto, a detta del giudice, occorre superare il rilievo avversario di insufficiente indicazione, di parte ricorrente, degli elementi costitutivi della subordinazione nel caso di specie. Al contrario, le allegazioni contenute nel ricorso hanno permesso di approfondire, in sede istruttoria, la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 2006.
La giurisprudenza ha affermato che nel rapporto di lavoro giornalistico ciò che rileva particolarmente ai fini della individuazione del vincolo della subordinazione – che è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomia – è l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni stesse nell’organizzazione dell’impresa (in tal senso Cass. 13778/2001 е altre successive conformi).
In particolare, la giurisprudenza ha costantemente escluso la sussistenza della subordinazione quando siano convenute e, di fatto rese, singole ancorché continuative prestazioni in una successione di incarichi professionali e allorché la remunerazione sia commisurata alla prestazione singolarmente convenuta (in tal senso Cass. 13945/2000 e successive conformi).
In sostanza il giornalista subordinato, sia esso, redattore o collaboratore fisso o praticante è colui che avendo la responsabilità del servizio affidatogli, assume l’impegno a trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore о specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità (ovvero quotidianamente nel caso del redattore) ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.
Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell’opera redazionale cui s’inseriscono (V. Cass. 7494/1997 e 5693/1998), la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (Cass. 10086/1991 e Cass.6727/2001).
Rappresentano, secondo la Cassazione, indici rilevatori della subordinazione:
– lo svolgimento di un’attività’ non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/2006 e sostanzialmente nello stesso senso Cass. 3229/1988);
– la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/2001 e nello stesso senso Cass. 7020/2000);
– la soddisfazione dell’esigenza dell’imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra (Cass. 5223/1987).
Sulla determinazione del compenso e delle differenze retributive
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere pubblicato per conto della società convenuta e della sua dante causa un numero rilevantissimo di pezzi con cadenza quotidiana.
Deve perciò darsi atto che già dal semplice esame documentale vi è la prova dello stabile inserimento della prestazione resa dalla ricorrente nell’organizzazione aziendale della società convenuta, nonostante la stessa non lavorasse nei locali aziendali; non fosse soggetta ad orari e non partecipasse a riunioni redazionali.
Tuttavia, tali circostanze non possono escludere lo stabile inserimento della ricorrente nell’organizzazione della testata giornalistica. Le deposizioni rese dai testi escussi descrivono, infatti, il rapporto della ricorrente fin dal 2006 in termini di continuità e non di occasionalità e consentono così, innanzitutto, di ritenere dimostrata la circostanza della stabilità dell’inserimento lavorativo nell’organizzazione del giornale.
L’istruttoria svolta ha inoltre permesso di dimostrare che la ricorrente fin dal 2006 curava e si occupava di un settore specialistico e così soddisfacendo un’esigenza editoriale non contingente, ma stabilmente inserita nella struttura del giornale.
Le circostanze descritte e provate dal numero dei pezzi pubblicati, dall’inserimento fisso nell’organizzazione aziendale, dalla quotidianità del lavoro prestato e dall’affidamento del giornale sulla copertura da parte della ricorrente inizialmente di uno specifico settore sportivo e successivamente rubriche e programmi di gossip televisivo integrano perfettamente la previsione contrattuale collettiva contenuta nell’art. 2 CCNL che, peraltro, non distingue le rubriche in relazione all’oggetto o al contenuto più o meno lungo della pubblicazione, mettendo piuttosto in evidenza la caratteristica della stabilità dell’incarico affidato al giornalista e del conseguente affidamento del giornale sull’opera del collaboratore fisso.
Nel caso specifico risulta perciò definitivamente provato un concreto vincolo di stabilità della ricorrente, che era tenuta a mantenere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro per la cura di un servizio quotidiano e per la redazione di un considerevole numero di articoli.
In conclusione, a detta del Tribunale, all’esito della prova testimoniale può senz’altro ritenersi raggiunta la dimostrazione che le prestazioni rese dalla ricorrente non erano singolarmente convenute con la redazione del giornale in base ad una successione di incarichi, ma erano svolte in regime di subordinazione in quanto la stessa garantiva con continuità la copertura informativa di aree di specifica competenza ed era perciò stabilmente e funzionalmente inserita nella organizzazione aziendale con diritto alla qualifica di collaboratore fisso.
La ricorrente richiede la corresponsione di un compenso maggiore rispetto a quello percepito per il periodo 2016/marzo 2023 sulla base di conteggi elaborati in via principale alla stregua dell’art. 2 del CNLG considerando il compenso per ciascun pezzo, in subordine prendendo come riferimento il trattamento economico di un redattore con oltre 30 mesi di anzianità.
Tale compenso, in base ad una lettura ragionata dell’art. 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, deve essere parametrato in ragione dell’applicazione dei criteri di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost e art. 2099 c.c.
L’istruttoria ha dimostrato che la ricorrente dal 2016 aveva un impegno quotidiano che si concretizzava nella scrittura di numerosi pezzi ed in altre attività collaterali quali seguire le trasmissioni, coordinarsi con i redattori, ecc.
Si evidenzia infatti che i temi trattati dalla ricorrente richiedevano, come dalla stessa dedotto, una informazione continua per l’aggiornamento delle notizie. Si trattava inoltre di servizi di non marginale importanza per la testata giornalistica.
Secondo i conteggi alternativi redatti dalla parte convenuta la somma spettante alla ricorrente secondo l’equiparazione al redattore ordinario è pari a € 266.061,19. Si tratta di una somma inferiore che, tuttavia in quanto ritenuta formalmente corretta dal debitore, debba essere preferita a quella indicata dalla ricorrente.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Trib. Roma, 18 giugno 2025, n. 7152
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