Il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) fra regole nuove e problemi vecchi. L’urgenza della questione salariale al fine della definitiva equiparazione con l’Università
2 Dicembre 2024|1. Dai primi interventi di sistemazione normativa dell’inizio del Novecento all’affermazione costituzionale del principio di autonomia
Le radici storiche delle istituzioni in cui oggi si insegnano le arti vanno collocate nel periodo a cavallo fra il XV ed il XVI secolo d.C., in piena età rinascimentale.
Tuttavia, nonostante l’antica ed apprezzata tradizione, tale coacervo di istituzioni variamente denominate (istituti, scuole, licei, accademie, stabilimenti, conservatori) per un tempo molto lungo, durato secoli, non ha trovato collocazione in un sistema normativo organico.
Solo a partire dagli inizi del secolo scorso il legislatore ha inteso iniziare un’opera di sistematizzazione che, fra alti e bassi, è oggi quasi giunta a compimento (per la diffusa ricostruzione storica di tale articolato processo si rinvia a LEOTTA, L’ordinamento giuridico dell’alta formazione artistica e musicale in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, Roma, 2020, pp. 13-32).
Un primo intervento in questa direzione fu rappresentato dalla l. n. 734/1912 con cui vennero disciplinati alcuni profili in materia di inquadramento, gestione ed amministrazione del personale. Qualche anno più tardi, il d.lgt. n. 1852/1918 intervenne sulla governance delle istituzioni, sulla disciplina del reclutamento e del rapporto di lavoro del personale docente e non docente e sull’ordinamento dei corsi erogati.
Dalla fascistizzazione del Paese è poi derivata la completa sottoposizione di tali istituzioni al potere politico, attuata attraverso lo stringente controllo e la soffocante ingerenza del Ministero della pubblica istruzione (cfr. r.d. n. 3123/1923 e r.d.l. n. 214/1926). Proprio durante il ventennio si impose un modello di studi di carattere tecnico-professionale con al centro istituzioni prive di personalità giuridica e di effettiva autonomia e caratterizzato da elementi di comunanza con la scuola secondaria (titolo di studio per l’accesso e limiti d’età anagrafica) sebbene i corsi avessero una durata differente ed il diploma finale fosse ritenuto utile per accedere all’insegnamento come avveniva per i titoli di studio universitari (v. r.d. n. 1945/1930).
La Costituzione repubblicana, caratterizzata da un orizzonte valoriale nettamente contrapposto a quello concepito dalla dottrina lavorativa, ha invece individuato nella promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica un principio fondamentale (art. 9). Dall’affermazione della generale libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, comma 1) è discesa la specifica libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento (art. 33, comma 1). Di conseguenza, alle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie” è stato attribuito il diritto di darsi ordinamenti autonomi seppur nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 33, comma 6).
Il dettato costituzionale ha quindi posto sullo stesso piano tre diverse realtà culturali (istituzioni di alta cultura, università e accademie) affidando al legislatore l’onere di predisporre i confini delle rispettive autonomie sotto i profili organizzativo e dell’accesso alle prestazioni (C. cost., n. 383/1998, ha chiarito che «gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali relativi all’istruzione con riferimento, il primo, all’organizzazione scolastica (della quale le università, per quanto attiene all’attività di insegnamento sono parte: sentenza n. 195 del 1972); con riferimento, il secondo, ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto che non condizioni l’organizzazione. Questa connessione richiede un’interpretazione complessiva dei due articoli della Costituzione»). La riserva di legge appare quindi compatibile con l’esercizio dell’autonomia poiché postulata dall’esigenza di assicurare che le istituzioni beneficiarie perseguano finalità ritenute di interesse rilevante per lo Stato (in questo senso MAZZAROLLI, Le Accademie in Italia tra un precario presente e un incerto futuro, in DA, n. 2-3/2001,375); pertanto, risulta necessario «delineare una cornice entro la quale si esercita da un lato, l’autonomia universitaria, accademica e delle istituzioni di alta cultura e, dall’altro, il diritto allo studio» (così CARAVITA DI TORITTO, I Conservatori e le Accademie nella Costituzione in Atti del Convegno “Accademie e Conservatori di Musica, un’eccellenza italiana – Dai progetti di Giuseppe Verdi agli inattuati artt. 33 e 36 della Costituzione”, Roma, 2015, pp. 23-27).
2. L’attuazione del modello costituzionale e la creazione del sistema dell’alta formazione artistica e musicale
L’attuazione del principio di autonomia declinato dalla Costituzione è stata per lungo tempo impedita dalle scelte del legislatore che hanno relegato le accademie d’arte ed i conservatori di musica nell’ambito dell’istruzione scolastica secondaria.
Tali scelte sono state confortate da una non condivisibile tesi dottrinaria che annoverava fra le “accademie” alcuni enti a struttura associativa finalizzati all’incremento del proprio patrimonio culturale e alla produzione di nuove opere dell’ingegno e fra le “istituzioni di alta cultura” altri enti a struttura rappresentativa (privi dell’elemento associativo) caratterizzati dalla partecipazione di rappresentanti dei soggetti interessati alla loro attività.
Al contrario, secondo un’opzione interpretativa più corretta ma che non riscosse il favore della classe politica, nel genus “istituzioni di alta cultura” avrebbero dovuto essere ricomprese, con le università e le accademie, tutte le entità accomunate dallo svolgere un’alta funzione culturale (anche attraverso attività di ricerca e di produzione artistica) e connotate da indipendenza e autonomia rispetto all’apparato politico-amministrativo centrale. Proprio quell’indipendenza e autonomia che difettavano per le accademie d’arte e i conservatori di musica ed andavano quindi realizzate per salvaguardare la tenuta dell’impianto costituzionale.
Sennonché, con un apprezzabile revirement, ad inizio degli anni Novanta il legislatore ha finalmente annoverato le accademie d’arte ed i conservatori di musica fra le “istituzioni di alta cultura” titolari di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e di sviluppo (art. 4, comma 1, l. n. 537/1993). Ed ancora, verso la fine del decennio in parola, un difficoltoso compromesso raggiunto in Parlamento – reso possibile dal determinante intervento del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, On. Massimo D’Alema, su alcuni esponenti della maggioranza parlamentare dell’epoca − è sfociato nell’approvazione della l. n. 508/1999 (d’ora in poi anche “Legge di riforma” ovvero “Riforma”) che, in attuazione al principio declinato dall’art. 33, comma 6, Cost., ha dato vita al sistema dell’alta formazione artistica e musicale (d’ora in poi anche “AFAM”) in cui sono state collocate tutte le istituzioni ritenute di alta cultura, ovverosia le accademie di belle arti, l’accademia nazionale di arte drammatica, l’accademia nazionale di danza, i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche (per la ricostruzione dell’iter di approvazione della Riforma si rinvia a LEOTTA, L’ordinamento giuridico cit., pp. 33-35).
Come è stato correttamente rilevato, la scelta operata dal legislatore è stata orientata nel senso di «non comprendere le istituzioni in questione all’interno delle università, trasformandole in facoltà universitarie…ma di istituire un nuovo settore di istruzione superiore artistica, di pari livello e dignità, ma distinto e diverso dalle università…in linea con quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi europei, dove il sistema dell’istruzione superiore comprende, accanto alle università, istituzioni diverse, ma di pari livello e dignità, ciascuna dotata di una sua funzione specifica e quindi di specifiche strutture organizzative, ordinamenti e modalità didattiche» (Cons. Stato, sez. cons., 17 maggio 2004, n. 2708).
Pertanto, le istituzioni AFAM sono state riconosciute (art. 2) sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico-musicale con connesso svolgimento delle correlate attività di produzione, dotate di personalità giuridica con attribuzione di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, ma sottoposte ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del già Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi Ministero dell’università e della ricerca.
In definitiva, la portata veramente innovativa della Riforma è consistita nel riconoscimento in capo alle istituzioni AFAM (d’ora in poi anche “istituzioni”) del diritto di darsi ordinamenti autonomi, sebbene la concreta declinazione sia stata demandata alla fonte regolamentare (v. art. 2, commi 7 ed 8) per facilitare il raggiungimento della convergenza di tutte le forze parlamentari che, al contrario, un testo troppo analitico avrebbe di certo reso impossibile.
3. Le tappe dell’attuazione della Riforma
All’indomani della promulgazione, la Legge di riforma si è però trovata dinanzi una folta schiera di nemici che hanno utilizzato ogni mezzo per impedirne e/o procrastinarne la piena attuazione e reso così impossibile l’adozione di un unico atto regolamentare di portata generale.
Gioco forza si è dovuto procedere con l’adozione di una pluralità di atti normativi (e provvedimenti connessi) le cui gestazioni sono state a dir poco travagliate. A titolo esemplificativo, si consideri che per l’adozione del regolamento sull’autonomia e la governance delle istituzioni (adottato con d.p.r. n. 132/2003) ci sono voluti circa tre anni; per l’adozione di quello in materia di ordinamento didattico (adottato con d.p.r. n. 212/2005) ce ne sono voluti addirittura cinque, ma per i connessi decreti ministeriali attuativi si è dovuto attendere fino al 2010 (per l’ordinamento dei corsi di primo livello) e fino al 2018 (per l’ordinamento di quelli di secondo livello); per fare chiarezza sul valore legale dei titoli di studio rilasciati è dovuto addirittura intervenire nuovamente il legislatore dopo oltre un decennio di incertezze e contenziosi (v. art. 1, commi 102-104 e 106-107-bis, della l. n. 228/2012 e poi anche d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 128/2021); per la regolamentazione della procedura di accreditamento delle Istituzioni non statali si è dovuto attendere il decisivo intervento della magistratura (v. Tar Lazio-Roma, sez. III bis, 23 maggio 2013, n. 5206); in maniera analoga, la prevista statizzazione delle istituzioni non statali ha potuto essere avviata solo grazie ad un nuovo intervento del legislatore (v. art. 22-bis, comma 1, del d.l. n. 50/2017, poi convertito dalla l. n. 96/2017) sollecitato dall’esito di un importante caso giudiziario che aveva riguardato l’Istituto “Gaetano Braga” di Teramo (in merito al quale si rinvia a LEOTTA, A dieci anni dalla statizzazione dell’Istituto “G. Braga” di Teramo: memorie di un contenzioso in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, quad. n. 1/2024, SET editrice, Roma).
4. La disciplina dei rapporti di lavoro ed il meccanismo di reclutamento dei professori
Nell’ottica di approfondimento dei profili giuslavoristici coinvolti, è opportuno concentrare l’attenzione su due aspetti: la configurazione del comparto di contrattazione ed il sistema di selezione per l’accesso al lavoro del personale docente.
A mente della Legge di Riforma (art. 2, comma 6) i rapporti di lavoro alle dipendenze delle istituzioni AFAM devono essere regolati − oltre che dalle norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego − dalla contrattazione collettiva da svolgersi nell’ambito di un “apposito” comparto articolato in due distinte aree (una per i professori e l’altra per il personale tecnico-amministrativo).
La scelta di “contrattualizzare” il rapporto di lavoro del personale ha marcato una distinzione netta con parte del mondo universitario (i professori) la cui disciplina è invece contenuta in fonti di tipo normativo.
Tuttavia, pur destando qualche dubbio di costituzionalità (in ragione della possibile violazione del principio di libertà sindacale declinato dall’art. 39 Cost.), la disposizione in parola aveva comunque il merito di “isolare” il sistema AFAM da altri contesti ad esso avulsi così consentendo lo svolgimento dell’attività di negoziazione collettiva secondo specifiche linee-guida indirizzate all’ARAN dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Questo tipo di garanzia è tuttavia venuta meno il 13 luglio 2016 quando, in attuazione di una delle novità introdotte dalla cosiddetta “riforma Brunetta” (v. art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 54, comma 1, d.lgs. n.150/2009 secondo cui «tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative…sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza») le Confederazioni maggiormente rappresentative (ad eccezione della Confederazione Gilda-Unams) hanno sottoscritto un C.C.N.Q. con cui è stata sancita la soppressione del comparto “AFAM” e la contestuale creazione di un nuovo comparto denominato “Istruzione e Ricerca”
Per comprendere appieno l’impatto di questa decisione sul sistema di relazioni sindacali si consideri che, secondo dati all’epoca diffusi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e riportati dai maggiori organi di informazione, l’ex comparto “AFAM” constava di 9.365 dipendenti mentre il nuovo comparto “Istruzione e Ricerca” ricomprendeva al proprio interno 1.119.202 dipendenti. Ne è derivato che, nelle tornate contrattuali successive, la voce dei lavoratori AFAM ha avuto un peso quasi del tutto irrilevante e ciò, come vedremo, ha contribuito ad acuire il maggiore dei problemi che tuttora persiste.
Per altro verso, fra i tanti nodi lasciati irrisolti e demandati alla regolazione di rango secondario, le tematiche, fra loro connesse, del reclutamento del personale e della programmazione del fabbisogno organico hanno trovato sistemazione con la recente adozione di una disciplina regolamentare che sarà concretamente applicata solo a partire dal 2025, ovverosia a circa venticinque anni dall’approvazione della legge di Riforma (meglio tardi che mai…).
Quest’ultima aveva infatti disposto (art. 2, comma 6) che alla copertura dei posti di professore presenti in organico e vacanti si sarebbe dovuto far fronte scorrendo le graduatorie nazionali ad esaurimento previste dall’art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 124/1999; mentre, per soddisfare le esigenze a cui sarebbe stato impossibile far fronte con l’utilizzo delle risorse in organico, si sarebbe dovuto provvedere, con modalità da definire in sede regolamentare, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, ma non conferibili al personale già assunto a tempo indeterminato (art. 2, comma 7, lett. e).
Sennonché, l’inattuazione del sistema immaginato dalla norma primaria ha generato un regime transitorio (durato oltre venti anni!) con cui è stata regolata la copertura dei posti che, via via, erano rimasti vacanti e disponibili per qualsivoglia ragione (pensionamenti, licenziamenti, dimissioni, blocco delle assunzioni etc.).
In ossequio al cosiddetto sistema del doppio canale, per la metà dei posti da coprire con assunzioni a tempo indeterminato si è attinto scorrendo le graduatorie (una per ciascuna disciplina) previste dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 357/1989 convertito dalla l. n. 417/1989, dette graduatorie GET (graduatorie dei concorsi per esami e titoli), che in larghissima parte risultano ormai esaurite. Per la restante metà, sono state adottate nel tempo diverse graduatorie nazionali ordinate in via gerarchica, ad oggi pressoché esaurite per la gran parte delle discipline, ovverosia (in ordine decrescente a partire da quella di grado poziore): i) le già menzionate graduatorie previste dall’art. 2, comma 6, della l. n. 508/1999 e dall’art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, dette graduatorie GNE (graduatorie nazionali ad esaurimento), utili per le immissioni in ruolo e per il conferimento di incarichi di natura subordinata a tempo determinato di durata annuale (in maniera imprecisa indicati con il termine “supplenza annuale”); ii) graduatorie previste dall’art. 2-bis, della l. n. 143/2004, dette graduatorie 143, in un primo tempo utili solo per il conferimento di incarichi a tempo determinato di durata annuale e poi, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, anche per l’immissione in ruolo; iii) graduatorie previste dall’art.19, comma 2, della l. n. 128/2013, dette graduatorie 128, in un primo tempo utili solo per il conferimento di incarichi a tempo determinato di durata annuale e poi, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019, anche per l’immissione in ruolo; iv) graduatorie previste dall’art. 1, commi 653-655, della l. n. 205/2017, dette graduatorie 205, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato di durata annuale e per l’immissione in ruolo; v) graduatorie previste dalla l. n. 12/2020, dette graduatorie 205-bis, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato di durata annuale e per l’immissione in ruolo.
Nell’ipotesi, invero non remota, in cui fossero rimasti posti disponibili anche a seguito dello scorrimento di tutte le graduatorie nazionali, è stata prevista la facoltà di bandire apposite procedure selettive a livello di sede con la conseguente adozione delle cosiddette graduatorie d’istituto utili al fine dell’instaurazione di rapporti a termine di durata annuale.
Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti (ad esempio, la necessità di implementare l’offerta formativa per un determinato settore disciplinare in ragione dell’elevato numero di studenti frequentanti), le istituzioni hanno proceduto a conferire incarichi al di fuori della propria dotazione organica instaurando rapporti di lavoro autonomo nel rispetto delle norme generalmente previste ratione temporis.
Per i soli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, una disposizione contenuta nell’art. 6, comma 4-ter, del d.l. n. 198/22 convertito dalla l. n. 14/2023, ha previsto che le istituzioni possano reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate dall’amministrazione centrale, attingendo dalle graduatorie nazionali (laddove non ancora esaurite) secondo l’ordine gerarchico già descritto ovvero, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, da bandirsi nel rispetto dei principi generalmente previsti per l’accesso al pubblico impiego e secondo i criteri direttivi indicati da apposito decreto ministeriale.
Inoltre, l’art. 11, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2023 convertito dalla l. n. 103/2023, ha previsto che, a partire dall’anno accademico 2024/25 e fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo, le istituzioni possano bandire procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti residuanti dalle immissioni in ruolo realizzate attraverso le graduatorie nazionali e riservate ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di servizio nelle istituzioni statali, di cui almeno uno presso l’istituzione bandente.
A dire il vero, quanto sin qui riferito ha omesso di dar conto che con d.p.r. n. 143/2019 era stato finalmente approvato il “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione ed il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam”. La ragione della voluta omissione risiede nel fatto che le diverse disposizioni illogiche e/o contraddittorie in esso contenute hanno spinto il legislatore a posticiparne l’applicazione ed indotto il Governo ad elaborare un nuovo testo del regolamento avviando il relativo percorso di approvazione che, come si è detto, dopo varie peripezie ed ostacoli si è finalmente concluso con l’adozione del d.p.r. n. 83/2024.
Il nuovo impianto (per la cui approfondita illustrazione rimando a LEOTTA, Programmazione del fabbisogno delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e reclutamento del personale in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, 2023, www.contabilita-pubblica.eu), assicura la salvaguardia delle aspettative dei pochi soggetti ancora inseriti nelle graduatorie nazionali e si fonda sulla programmazione che, attraverso la predisposizione di appositi piani triennali, ogni istituzione è chiamata a realizzare per stimare l’effettivo fabbisogno di personale necessario per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi.
La selezione dei professori è incentrata sull’abilitazione artistica nazionale – divenuta requisito indefettibile per l’accesso ai ruoli della docenza in ragione dell’art. 26, comma 9-bis, del d.l. n. 13/2023 con cui è stato novellato il testo della Legge di riforma introducendo, tra le altre cose, la disposizione contenuta all’art. 2, comma 8, lett. a-bis – quale sistema di valutazione preventiva di coloro che aspirano all’immissione in ruolo. Del giudizio sono investite apposite commissioni nazionali, una per ogni settore concorsuale, che rimangono in carica per un biennio e sono composte da almeno cinque componenti (fra cui il direttore dell’istituzione presso cui ha sede che la presiede) sorteggiati attingendo da liste di almeno otto nominativi adottate per ciascun settore artistico-disciplinare. Ogni commissione giudica i titoli dei candidati sulla base dei criteri e degli indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale che verranno individuati dal/i decreto/i ministeriale/i attuativi, ferma restando la propria facoltà di precisare i parametri di valutazione per adeguare quest’ultimi alle specificità di ogni settore concorsuale. L’attribuzione dell’abilitazione, valida per nove anni, preclude al candidato la facoltà di presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale nei cinque anni successivi.
Il reclutamento a tempo indeterminato dei professori è disciplinato dalle singole istituzioni con apposito regolamento interno e consequenziale indizione di procedure selettive per titoli ed esami riservate a soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione ovvero a professori già di ruolo inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare oggetto della selezione. Ogni procedura, che può riguardare uno o più posti a tempo pieno ovvero definito, è indetta attraverso apposito bando che indica il settore artistico disciplinare di riferimento e l’eventuale specifico profilo disciplinare richiesto in correlazione con le esigenze didattiche programmate. La valutazione viene svolta da una commissione composta dal direttore dell’istituzione che ha bandito la procedura o da un suo delegato, che la presiede, e da due professori di istituzioni diverse, appartenenti allo stesso settore artistico-disciplinare oggetto della procedura ovvero ad uno affine, estratti da una lista di almeno sei nominativi indicata dal consiglio accademico.
Il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato avviene con modalità identiche a quelle previste per i professori a cui si rimanda per economia espositiva. Le uniche differenze riguardano il requisito per la partecipazione alla procedura selettiva, che è individuato nel conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ed il peso ponderale attribuito alla valutazione dei titoli rispetto alle prove che dovrebbe essere inferiore a quello previsto per i professori. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio, a domanda, il ricercatore può accedere alla docenza nel medesimo settore artistico-disciplinare a patto che abbia conseguito l’abilitazione e non incontri l’opposizione del consiglio accademico per ragioni connesse alla qualità dell’attività di ricerca svolta. Appare tuttavia incomprensibile come, in ipotesi, possa essere valutata negativamente l’attività di ricerca che nel medesimo arco temporale abbia portato al conseguimento dell’abilitazione.
Per sopperire in via temporanea ad esigenze didattiche o di ricerca a cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo, ogni istituzione, nel limite della propria dotazione organica, può sottoscrivere contratti annuali di lavoro subordinato a tempo determinato per l’insegnamento (profilo di professore) o per l’attività di ricerca (profilo di ricercatore), in linea tendenziale rinnovabili al massimo per ulteriori due anni. Le rispettive procedure di reclutamento, che possono riguardare uno o più posti a tempo pieno ovvero definito, sono disciplinate dalle singole istituzioni con regolamento interno ed indette a mezzo di apposito bando per soli titoli. La valutazione è demandata ad una commissione composta dal direttore dell’istituzione che ha bandito la procedura o da un suo delegato, che la presiede, e da due professori, di cui almeno uno esterno, appartenenti allo stesso settore artistico-disciplinare oggetto della procedura ovvero ad uno affine e sorteggiati nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi indicata dal consiglio accademico.
Al fine di sopperire a peculiari esigenze didattiche a cui non sia possibile provvedere con personale assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine) e rientrante nella dotazione organica, è data facoltà (attribuita in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 dall’art.1, commi 284-285, della l. n. 160/2019) alle singole istituzioni di conferire, a seguito dell’espletamento di apposita procedura selettiva, incarichi di insegnamento di natura autonoma della durata massima di un anno accademico, rinnovabili con cadenza annuale per un triennio ed a cui si fa fronte con la dotazione di bilancio. È altresì prevista la facoltà, sempre previo esperimento di una procedura selettiva, di ingaggiare artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all’estero in qualità di visiting professor per la durata massima di un anno estendibile per un ulteriore biennio.
In maniera analoga, per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, previo esperimento di una procedura selettiva, possono essere stipulati contratti di ricerca i cui costi devono essere coperti attraverso finanziamenti esterni. La selezione viene effettuata tenendo contro dell’idoneità del profilo scientifico-professionale del candidato alla realizzazione del progetto di ricerca proposto e dell’aderenza di quest’ultimo all’oggetto del bando. I destinatari di tale tipologia di incarichi non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di docenza e/o di supporto alla didattica.
5. Il problema ancora irrisolto: la questione salariale
Su un piano generale ed astratto, l’impianto congegnato dal nuovo regolamento in materia di programmazione e reclutamento appare condivisibile e risponde ad un’esigenza, avvertita dal settore, di avvicinamento a logiche e dinamiche di tipo universitario.
Tuttavia, se si cala l’analisi in una prospettiva concreta, non può non concludersi che sarebbe stato opportuno procedere anche alla contestuale ridefinizione dello status giuridico ed economico dei professori proprio per renderlo coerente con la nuova disciplina.
Detto in altri termini, non si può pensare di applicare un sistema di tipo universitario (fondato sulla piena autonomina della programmazione dei fabbisogni di personale, sull’abilitazione nazionale quale presupposto di accesso alla docenza, sulla mobilità di fatto “a chiamata” etc.) in un contesto in cui il rapporto di lavoro è ancora regolato dalla contrattazione collettiva e caratterizzato dalla previsione di bassi livelli di retribuzione – il cui potere d’acquisto è stato ulteriormente eroso dall’inflazione degli ultimi anni − che di certo non rispettano il principio di proporzionalità alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato (art. 36, comma 1, Cost.), specie se confrontati con quelli dell’ambito universitario, notevolmente superiori a parità di anzianità ed inquadramento (sul tema segnalo LEOTTA, I principi costituzionali in tema di retribuzione e il settore AFAM in Atti del Convegno “Accademie e Conservatori di Musica, un’eccellenza italiana. Dai progetti di Giuseppe Verdi agli inattuati att. 33 e 36 della Costituzione”, Roma, 2015, p. 29 e ss.).
Un corretto approccio avrebbe quindi dovuto comportare la contestuale attuazione di più interventi di modo che il nuovo sistema della programmazione e del reclutamento risultasse conseguenziale alla ridefinizione quantomeno dello status economico del corpo docente.
Pertanto, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata, sempre caratterizzate da toni trionfalistici ed entusiastici, la cartina di tornasole per testare in maniera efficace le reali intenzioni del Parlamento e del Governo in relazione al settore AFAM continua ad essere rappresentata dal livello della tariffa della prestazione lavorativa. Se i professori AFAM sono destinatari di una retribuzione che, nei casi più “fortunati”, sfiora la metà di quella garantita (a parità di condizioni) ai professori universitari nonostante, come quest’ultimi, svolgano attività di formazione, ricerca e produzione, delle due l’una: o esistono ragioni che legittimano un tale discostamento dei valori (ad esempio una differente quantità e/o qualità del lavoro) – e di conseguenza ci si deve assumere la responsabilità di affermarlo a chiare lettere – oppure tali ragioni non esistono…ed allora diventa urgente adoperarsi per colmare questo odioso divario.
Giuseppe Leotta, avvocato in Roma
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L'articolo Il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) fra regole nuove e problemi vecchi. L’urgenza della questione salariale al fine della definitiva equiparazione con l’Università sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
